Principali informazioni a tutela dei propri diritti in caso di abuso o danno da T.S.O.
Una lettrice di Pressenza ci scrive in merito ad ulteriori informazioni su come tutelarsi nei casi di abuso operato tramite T.S.O. Per spirito di servizio e di aiuto pubblichiamo questo documento in risposta alla richiesta fatta sperando possa risultare di utilità anche per altri lettori.
Le informazioni relative all’esercizio dei propri diritti nei casi di T.S.O. non sono questione semplice.
Oltre alle principali informazioni che è necessario conoscere, per brevità già contenute in forma ridotta all’interno dell’articolo che trattava di un brutto abuso operato di recente tramite TSO in Sicilia
aggiungiamo queste ulteriori informazioni che speriamo possano essere
utili. Rimandiamo comunque alle varie associazioni, comitati, e
collettivi antipsichiatrici presenti sul territorio dei quali a fine di
questa breve riportiamo i principali riferimenti e i contatti di alcune
di queste realtà che operano in materia di tutela dei diritti in aiuto e
a sostegno di coloro che sfortunatamente si trovino ad avere a che fare
con i T.S.O. senza che vangano rispettati i loro diritti, o quelli dei
propri parenti, o amici.
In linea generale qualora per sfortunate circostanze ci si venga a
trovare a essere sottoposti a T.S.O. e per di più magari si sia in uno
stato di debolezza o di confusione legato alle terapie farmacologiche,
oppure nel caso (purtroppo avviene sovente nei casi di T.S.O.) in cui il
nostro diritto a poter comunicare venga calpestato dagli operatori che
ci impediscono di poter essere visitati e assistiti dai propri familiari
o amici, oppure ancora di poter fare anche una telefonata per
comunicare il nostro stato o anche per essere legalmente e materialmente
assistiti, in questo caso è assolutamente necessario ricorrere a
qualcuno, amici, parenti o associazioni antipsichiatriche operanti sul
territorio, di modo possano iniziare le pratiche di revoca o di ricorso
avverso al Trattamento Sanitario Obbligatorio.
In particolar modo le associazioni antipsichiatriche presenti sul
territorio hanno spesso un loro avvocato con cui poter essere assistiti
nei casi di abuso o danno, e attraverso il quale è possibile presentare
(tramite l’assistenza di tale associazione) ricorso al Giudice o al
responsabile del reparto della struttura sanitaria in cui una persona
venga trattata e obbligata in modo coatto al trattamento sanitario
obbligatorio. L’associazione può quindi aiutarci a scrivere una lettera
sia al sindaco che al Giudice Tutelare, specificando le irregolarità e
anche gli articoli di legge che sono stati trasgrediti. Si propongono di
seguito i modelli di revoca e ricorso avverso al T.S.O., elaborati dal
Telefono Viola di Catania:
Cit.
“Revoca e Ricorso Avverso al T.S.O.
Stralcio della legge 833/78
Art. 33 – Norme per gli accertamenti ed i trattamenti sanitari volontari e obbligatori
Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari sono di norma volontari.
Nei casi di cui alla presente legge e in quelli
espressamente previsti da leggi dello Stato possono essere disposti
dall’autorità sanitaria accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori,
secondo l’articolo 32 della Costituzione, nel rispetto della dignità
della persona e dei diritti civili e politici, compreso per quanto
possibile il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura.
Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori sono
disposti con provvedimento del sindaco nella sua qualità di autorità
sanitaria, su proposta motivata di un medico.
Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori sono
attuati dai presidi e servizi sanitari pubblici territoriali e, ove,
necessiti la degenza, nelle strutture ospedaliere pubbliche o
convenzionate.
Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori di cui
ai precedenti commi devono essere accompagnati da iniziative rivolte ad
assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è
obbligato. L’unità sanitaria locale opera per ridurre il ricorso ai
suddetti trattamenti sanitari obbligatori, sviluppando le iniziative di
prevenzione e di educazione sanitaria ed i rapporti organici tra servizi
e comunità.
Nel corso del trattamento sanitario obbligatorio, l’infermo ha diritto di comunicare con chi ritenga opportuno.
Chiunque può rivolgere al sindaco richiesta di revoca o di
modifica del provvedimento con il quale è stato disposto o prolungato il
trattamento sanitario obbligatorio.
Sulle richieste di revoca o di modifica il sindaco decide
entro dieci giorni. I provvedimenti di revoca o di modifica sono
adottati con lo stesso procedimento del provvedimento revocato o
modificato.
Art. -34 Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori per malattia mentale.
La legge regionale, nell’ambito della unità sanitaria locale
e nel complesso dei servizi generali per la tutela della salute,
disciplina l’istituzione di servizi a struttura dipartimentale che
svolgono funzioni preventive, curative e riabilitative relative alla
salute mentale.
Le misure di cui al secondo comma dell’articolo precedente
possono essere disposte nei confronti di persone affette da malattia
mentale.
Gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione
relativi alle malattie mentali sono attuati di norma dai servizi e
presidi territoriali extraospedalieri di cui al primo comma.
Il trattamento sanitario obbligatorio per malattia mentale
può prevedere che le cure vengano prestate in condizioni di degenza
ospedaliera solo se esistano alterazioni psichiche tali da richiedere
urgenti interventi terapeutici, se gli stessi non vengano accettati
dall’infermo e se non vi siano le condizioni e le circostanze che
consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie
extraospedaliere.
Art. 35. Procedimento relativo agli accertamenti e
trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera
per malattia mentale e tutela giurisdizionale.
Il provvedimento con il quale il sindaco dispone il
trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera,
da emanarsi entro 48 ore dalla convalida di cui all’articolo 34, quarto
comma, corredato dalla proposta medica motivata di cui all’articolo 33,
terzo comma, e dalla suddetta convalida deve essere notificato, entro
48 ore dal ricovero, tramite messo comunale, al giudice tutelare nella
cui circoscrizione rientra il comune.
Il giudice tutelare, entro le successive 48 ore, assunte le
informazioni e disposti gli eventuali accertamenti, provvede con decreto
motivato a convalidare o non convalidare il provvedimento e ne da
comunicazione al sindaco. In caso di mancata convalida il sindaco
dispone la cessazione del trattamento sanitario obbligatorio in
condizioni di degenza ospedaliera.
Se il provvedimento di cui al primo comma del presente
articolo è disposto dal sindaco di un comune diverso da quello di
residenza dell’infermo, ne va data comunicazione al sindaco di questo
ultimo comune, nonché al giudice tutelare nella cui circoscrizione
rientra il comune di residenza. Se il provvedimento di cui al primo
comma del presente articolo è adottato nei confronti di cittadini
stranieri o di apolidi, ne va data comunicazione al Ministero
dell’interno, e al consolato competente, tramite il prefetto.
Nei casi in cui il trattamento sanitario obbligatorio
debba protrarsi oltre il settimo giorno, ed in quelli di ulteriore
prolungamento, il sanitario responsabile del servizio psichiatrico della
uniti sanitaria locale è tenuto a formulare, in tempo utile, una
proposta motivata al sindaco che ha disposto il ricovero, il quale ne da
comunicazione al giudice tutelare, con le modalità e per gli
adempimenti di cui al primo e secondo comma del presente articolo,
indicando la ulteriore durata presumibile del trattamento stesso.
il sanitario di cui al comma precedente è tenuto a
comunicare al sindaco, sia in caso di dimissione del ricoverato che in
continuità di degenza, la cessazione delle condizioni che richiedono
l’obbligo del trattamento sanitario; comunica altresì la eventuale
sopravvenuta impossibilità a proseguire il trattamento stesso. il
sindaco, entro 48 ore dal ricevimento della comunicazione del sanitario,
ne da notizia al giudice tutelare.
Qualora ne sussista la necessità il giudice tutelare adotta i
provvedimenti urgenti che possono occorrere per conservare e per
amministrare il patrimonio dell’infermo.
La omissione delle comunicazioni di cui al primo, quarto e
quinto comma del presente articolo determina la cessazione di ogni
effetto del provvedimento e configura, salvo che non sussistano gli
estremi di un delitto più grave, il reato di omissione di atti di
ufficio.
Chi è sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio, e
chiunque vi abbia interesse, può proporre al tribunale competente per
territorio ricorso contro il provvedimento convalidato dal giudice
tutelare.
Entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla scadenza
del termine di cui al secondo comma del presente articolo, il sindaco
può proporre analogo ricorso avverso la mancata convalida del
provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio.
Nel processo davanti al tribunale le parti possono stare in
giudizio senza ministero di difensore e farsi rappresentare da persona
munita di mandato scritto in calce al ricorso o in atto separato. il
ricorso può essere presentato al tribunale mediante raccomandata con
avviso di ricevimento.
Il presidente del tribunale fissa l’udienza di comparizione
delle parti con decreto in calce al ricorso che, a cura del cancelliere,
è notificato alle parti nonché al pubblico ministero.
Il presidente del tribunale, acquisito il provvedimento che
ha disposto il trattamento sanitario obbligatorio e sentito il pubblico
ministero può sospendere il trattamento medesimo anche prima che sia
tenuta l’udienza di comparizione.
Sulla richiesta di sospensiva il presidente del tribunale
provvede entro dieci giorni. il tribunale provvede in camera di
consiglio, sentito il pubblico ministero, dopo avere assunto le
informazioni e raccolto le prove disposte di ufficio o richieste dalle
parti. I ricorsi ed i successivi provvedimenti sono esenti da imposta di
bollo. La decisione del processo non è soggetta a registrazione.
Art. 64. Norme transitorie per l’assistenza psichiatrica.
La regione nell’ambito del piano sanitario regionale,
disciplina il graduale superamento degli ospedali psichiatrici o
neuropsichiatrici e la diversa utilizzazione, correlativamente al loro
rendersi disponibili, delle strutture esistenti e di quelle in via di
completamento. La regione provvede inoltre a definire il termine entro
cui dovrà cessare la temporanea deroga per cui negli ospedali
psichiatrici possono essere ricoverati, sempre che ne tacciano
richiesta, coloro che vi sono stati ricoverati anteriormente al 16
maggio 1978 e che necessitano di trattamento psichiatrico in condizioni
di degenza ospedaliera; tale deroga non potrà comunque protrarsi oltre
il 31 dicembre 1980.
Entro la stessa data devono improrogabilmente risolversi le
convenzioni di enti pubblici con istituti di cura privati che svolgano
esclusivamente attività psichiatrica.
E’ in ogni caso vietato costruire nuovi ospedali
psichiatrici, utilizzare quelli attualmente esistenti come divisioni
specialistiche psichiatriche di ospedali generali, istituire negli
ospedali generali divisioni o sezioni psichiatriche e utilizzare come
tali divisioni o sezioni psichiatriche o sezioni neurologiche o
neuro-psichiatriche.
La regione disciplina altresì con riferimento alle norme di
cui agli articoli 66 e 68, la destinazione alle unità sanitarie locali
dei beni e del personale delle istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza ~AB) e degli altri enti pubblici che all’atto dell’entrata
in vigore della presente legge provvedono, per conto o in convenzione
con le amministrazioni provinciali, al ricovero ed alla cura degli
infermi di mente, nonché la destinazione dei beni e del personale delle
amministrazioni provinciali addetto al presidi e servizi di assistenza
psichiatrica e di igiene mentale. Quando tali presidi e servizi
interessino più regioni, queste provvedono d’intesa.
Le regioni, a partire dal 1 gennaio 1979, istituiscono i
servizi psichiatrici di cui all’articolo 35, utilizzando il personale
dei servizi psichiatrici pubblici. Nei casi in cui nel territorio
provinciale non esistano strutture pubbliche psichiatriche, la regione,
nell’ambito del piano sanitario regionale e al fine di costituire i
presidi per la tutela della salute mentale nelle unità sanitarie locali,
disciplina la destinazione del personale, che ne faccia richiesta,
delle strutture psichiatriche private che all’atto dell’entrata in
vigore della presente legge erogano assistenza in regime di convenzione,
ed autorizza, ove necessario, l’assunzione per concorso di altro
personale indispensabile al funzionamento di tali presidi.
Sino all’adozione dei piani sanitari regionali di cui al
primo comma i servizi di cui al quinto comma dell’articolo 34 sono
ordinati secondo quanto previsto dal D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128, al
fine di garantire la continuità dell’intervento sanitario a tutela della
salute mentale, e sono dotati di un numero di posti letto non superiore
a 15. Sino all’adozione e di provvedimenti delegati di cui all’art. 47
le attribuzioni in materia sanitaria del direttore, dei primati, degli
aiuti e degli assistenti degli ospedali psichiatrici sono quelle
stabilite, rispettivamente, dagli artt. 4 e 5 e dall’art. 7, D.P.R. 27
marzo 1969, n. 128.
Sino all’adozione dei piani sanitari regionali di cui al
primo comma i divieti di cui all’art. 6 del D.L. 8 luglio 1974, n. 264,
convertito, con modificazioni, nella L.17 agosto 1974, n. 386, sono
estesi agli ospedali psichiatrici e neuropsichiatrici dipendenti dalle
IPAB o da altri enti pubblici e dalle amministrazioni provinciali. Gli
eventuali concorsi continuano ad essere espletati secondo le procedure
applicate da ciascun ente prima dell’entrata in vigore della presente
legge.
Tra gli operatori sanitari di cui alla lettera i) dell’art.
27, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, sono compresi gli infermieri di cui
all’art. 24 del regolamento approvato con RD. 16 agosto 1909, n. 615.
Fermo restando quanto previsto dalla lettera a) dell’art. 6 della
presente legge la regione provvede all’aggiornamento e alla
riqualificazione del personale infermieristico, nella previsione del
superamento degli ospedali psichiatrici ed in vista delle nuove funzioni
di tale personale nel complesso dei servizi per la tutela della salute
mentale delle unità sanitarie locali.
Restano in vigore le norme di cui all’art. 7, ultimo comma, L.13 maggio 1978, n. 180.”
Qui i riferimenti e i contatti di alcuni dei principali comitati, associazioni e collettivi che si occupano di antipsichiatria e tutela dei diritti dei pazienti psichiatrici che possono fornire informazioni utili e assistenza legale gratuita in caso di abuso o danno da T.S.O.
Telefono Viola Roma:
La Segreteria di Telefonoviola si trova al 4° piano di Viale Manzoni, 55, Roma
Tel: 3483659857
Assistenza Legale Gratuita: link per informazioni
Le persone che si trovano in TSO possono inviare un SMS nei
giorni feriali sul numero 3483659857 per comunicare la loro condizione e
chiedere un possibile interessamento al loro caso.
Il TelefonoViola si avvale della consulenza e dell’intervento dell’avvocato Gioacchino Di Palma, grazie al quale sono riusciti
– ad evitare numerosi TSO illegittimi,-
– a fare uscire dai reparti psichiatrici vari pazienti forzatamente ricoverati negli SPDC ( servizio psichiatrici di diagnosi e cura)-
– ad intervenire positivamente in molte altre situazioni di vera e propria “contenzione farmacologica” ( nonostante sia sempre più difficile ” liberare” i pazienti dal “manicomio farmacologico”).
L’avvocato segue attualmente per il TelefonoViola il processo Mastrogiovanni, nel quale l’associazione si è costituita parte civile.L’assistenza legale è, oggi, per il l’associazione, un elemento fondamentale nell’intervento per la difesa e per il riconoscimento dei diritti del paziente psichiatrizzato.
Chi vuole può contattare l’associazione tramite segreteria telefonica e/o chiamare direttamente in sede allo 06- 59606630 il giovedì pomeriggio dalle 17 alle 19.30.
CCDU – Comitato dei Cittadini per i Diritti Umani – Onlus
Sede legale: Via Vincenzo Monti 47
20123 Milano
Codice Fiscale: 973 782 501 59
Segreteria telefonica: 02 871 96 730 (Lasciate un messaggio e poi vi richiameremo)
Cliccare qui per Modulo di contatto e di segnalazione danni e/o abusi
Collettivo Antipsichiatrico Violetta Van Gogh
Per comunicazioni con il collettivo antipsichiatrico Violetta Van Gogh contro gli usi e gli abusi della psichiatria.
Telefono Viola di Milano: 334 3968947 (mercoledì dalle 17 alle 20)
Oppure scrivere a: telviola@ecn.org o violettavangogh@inventati.org
Collettivo Antipsichiatrico Antonin Artaud-Pisa:
Telefono per le prime urgenze: 335 7002669
Oppure scrivere a: antipsichiatriapisa@inventati.org
Centro di Relazioni Umane Bologna:
Telefono: 3393040009
L’indirizzo mail a cui scrivere è il seguente:
centrorelazioniumane@gmail.com
17/5/2020 https://www.pressenza.com
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