PIETRO ICHINO E I RIDER “DOUBLE FACE”
Appena fino a qualche anno fa anche la questione dei rider avrebbe prodotto un confronto tra interlocutori a dir poco prestigiosi.
Alludo, in particolare, alla qualità dei contributi potenzialmente offerti da personalità quali Gallino1 – in termini di sociologia del lavoro – e Roccella2 e Mazziotti3, relativamente alla questione dei diritti.
Allo stato, invece, l’argomento pare sfuggire all’attenzione dei più.
Eppure, nonostante (oggi) lo si consideri un tema “di nicchia”, non meritevole delle “luci della ribalta”, si tratta, a mio parere, di un argomento cui andrebbe dedicata molta attenzione; pena, la concreta possibilità di ritrovarsi di fronte a conseguenze tutt’altro che piacevoli.
Questo perché, intanto, c’è chi non demorde dalla sua costante e sistematica opera di erosione dei diritti e delle tutele dei lavoratori italiani.
Mi riferisco, evidentemente, a quanti alimentano la discussione con valutazioni e proposte che, ancora una volta, a mio giudizio, nascondono obiettivi che poco o nulla hanno a che vedere con gli interessi dei lavoratori coinvolti4.
Naturalmente, senza alcuna intenzione di ripetere, anche in questa sede, considerazioni e valutazioni già espresse5 , è comunque opportuno riproporre, seppure in estrema sintesi, alcuni elementi di conoscenza; propedeutici alle successive considerazioni di merito.
In questo senso, come a molti già noto, nel corso degli ultimi due anni, la discussione sul tema, in particolare rispetto alla qualificazione del rapporto di lavoro instaurato con le diverse “piattaforme”, è stata alimentata da alcune importanti sentenze emesse da alcuni Tribunali, una Corte di appello e finanche dalla Corte di Cassazione.
I primi due provvedimenti, del Tribunale di Torino6 e, successivamente di quello di Milano7, ribadirono, in sostanza, la natura autonoma del rapporto di lavoro dei rider.
Successivamente, la Corte di appello di Torino8 accolse il ricorso avanzato dai lavoratori e, nel ribadire il carattere “autonomo” della prestazione, sancì che i rider avevano diritto allo stesso trattamento dei lavoratori subordinati “in termini di sicurezza, inquadramento professionale, limiti di orario, ferie e previdenza”.
Si trattò, indubbiamente, di un primo e rilevante successo per i lavoratori interessati!
All’inizio dell’anno successivo, fu la Corte di Cassazione9 che, sull’appello proposto da Foodora – avverso la sentenza della Corte di appello di Torino – confermò che ai rider andava applicata la disciplina del lavoro subordinato.
Appena qualche mese dopo, il Tribunale di Firenze10 aggiunse un altro tassello al puzzle che si andava costruendo. Infatti, il giudice del lavoro sancì l’obbligo, per la piattaforma Just Est, di consegnare a un lavoratore (ricorrente) i dispositivi di protezione individuale anti-covid; così come previsto per qualsiasi altro lavoratore subordinato.
L’ultima e importantissima sentenza, sulla stessa materia, è quella emessa, appena qualche mese fa, dal Tribunale di Palermo11 .
Nel frattempo, anche la politica aveva fatto la sua parte.
Infatti, attraverso il Decreto legge del 3 settembre 2019, nr. 101, convertito, con modificazioni, nella legge 2 novembre 2019, ne. 128, il Legislatore nazionale aveva esteso la disciplina dei rapporti di lavoro subordinato ai rapporti di collaborazione caratterizzati da prestazioni lavorative prevalentemente personali ed organizzate dal committente (anche se piattaforme digitali).
Più o meno contemporaneamente si erano verificati altri due fatti; altrettanto importanti.
Il 15 settembre era stato siglato il primo Ccnl per i rider; tra Assodelivery, l’associazione datoriale costituita dalle piattaforme operanti in Italia e il sindacato Ugl.
Inoltre, a distanza di appena due mesi, Just Eat, il colosso danese del cibo a domicilio che, in Italia, conta circa 3 mila dipendenti, nello sconfessare l’accordo da poco siglato, aveva annunciato l’intenzione, a partire dal 2021, di instaurare, con i propri dipendenti, rapporti di lavoro subordinato.
Com’era prevedibile, le reazioni non tardarono.
Come già ampiamente illustrato12, Walter Galbusera, ad esempio, teorizzò la soluzione del “doppio binario”; nel senso di prevedere, da un lato la possibilità di lasciare inalterata – per i rider che lo richiedessero – la natura di rapporto “autonomo” e, dall’altro, prevedere la costituzione di cooperative di rider “autogestite”; con i lavoratori nelle vesti di soci-dipendenti.
Personalmente, considerai la soluzione prospettata dall’ex Segretario Uil Lombardia una semplicistica “scorciatoia” attraverso la quale eludere il problema di fondo: la corretta qualificazione del rapporto di lavoro realizzato tra i rider e le piattaforme.
Un discorso a parte meritano, invece, le considerazioni (sul Ccnl) e la proposta – sul futuro dei rider – prospettate da Pietro Ichino; alias “Il licenziatore”.
Sulle prime, sono costretto a ripetermi nel ribadire che resto esterrefatto nel rilevare come sia possibile che un cultore del diritto – qual è l’ex senatore Pd – possa sorvolare su almeno tre macroscopiche “castronerie” presenti, a mio parere13 (ma non solo14), nel Ccnl sottoscritto lo scorso 15 settembre: L’incipit del Ccnl, nel quale – come opportunamente contestato dal Ministero del lavoro15 – già si procede alla qualificazione del rapporto di lavoro (autonomo); compito che non rientra tra le materie demandate all’autonomia collettiva.
Gli artt. 10 e 11, che, in sostanza, lasciano inalterato il meccanismo della retribuzione “a cottimo”; in palese contrasto con la legislazione vigente;
L’art. 29, dal quale appare che le clausole in materia di diritti sindacali siano riservate esclusivamente all’Ugl; l’unica Associazione sindacale firmataria dell’accordo.
Ben più pericolosa (oserei dire: subdola) e foriera di conseguenze esiziali per la futura tutela dei diritti dei lavoratori – non solo dei rider – invece, la proposta16 elaborata dall’ex senatore!
In estrema sintesi, il ragionamento dell’ideatore del già famigerato “Contratto di lavoro a tutele crescenti” parte, a mio avviso, da un presupposto infondato: “La disciplina generale del rapporto di lavoro subordinato, nella parte in cui prevede la predeterminazione del tempo della prestazione nell’arco della giornata, della settimana, del mese e dell’anno, rappresenta un vincolo incompatibile con una delle caratteristiche essenziali del lavoro organizzato dei rider (il platform work); cioè la libertà del prestatore di presentarsi a no al lavoro e rispondere o no alle chiamate della centrale”.
Questo perché, in effetti, come si apprende dalle dichiarazioni dei rider e così come, clamorosamente, confermato dalla sentenza del Tribunale di Palermo, se è vero che il singolo rider ha la facoltà di non presentarsi al lavoro e/o non rispondere a una o più chiamate dalla centrale, è – tragicamente ed irreversibilmente – certo che ciò produrrà, da parte dell’algoritmo che sovrintende alla gestione delle “chiamate”, l’assegnazione di un minore grado di affidabilità; con conseguente penalizzazione in termini di “rating”17 . Fino al punto di produrre il distacco18 dalla App della piattaforma e la sostanziale interruzione del rapporto di lavoro.
È su questo postulato, quindi, che Pietro Ichino, fonda l’auspicio per risolvere il problema: un nuovo Ccnl di settore che preveda “al tempo stesso l’una e l’altra cosa; una disciplina per i rider ingaggiati come collaboratori autonomi, quindi liberi di presentarsi o meno al lavoro e rispondere o meno alle chiamate e una disciplina per i rider ingaggiati come subordinati”.
In definitiva, un dejà vu; in linea con quella filosofia che, all’epoca del c.d. “Contratto unico”, amava contrabbandare quale lotta19 al “dualismo del mercato del lavoro”; tra lavoratori di serie “A” e “B”!
Al riguardo, quindi, sarebbe opportuno che Ichino spiegasse anche chi, a suo parere – tra il lavoratore ed il datore di lavoro – avrebbe, in futuro, la facoltà di decidere l’esatta qualificazione del rapporto di lavoro da instaurare.
Sarebbe azzardato avanzare l’ipotesi che i futuri rider finirebbero tutti, inevitabilmente, assunti in qualità di collaboratori autonomi?
Sarebbe altrettanto audace pensare – con fondati motivi di terrore – che tali Ccnl “double face” finirebbero con il diventare il sogno di tutti i datori di lavoro italiani e di qualsiasi settore lavorativo?
Piuttosto, giusto per alimentare il confronto e in ossequio alle diverse sentenze sin qui emesse, perché non avviare una discussione ipotizzando – a favore dei lavoratori, questa volta – il ricorso generalizzato a rapporti di lavoro subordinato (sia pure con gli attuali “Contratti a tutele crescenti”) nei quali, con riferimento allo già sperimentato “job on call”, prevedere una sorta di retribuzione “base” corrispondente (solo nominalmente e in misura da definire) alla c.d. “indennità di disponibilità”, cui sommare (questa volta nel rispetto delle norme di legge) un corrispettivo in misura fissa o variabile rispetto al numero, alle tipologie, alle modalità e alle condizioni di consegna?
Rappresenterebbe, credo, una modalità di approccio al problema più aperto al dibattito e, soprattutto, non “di parte”!
NOTE
1- Luciano Gallino (1927/2015), professore emerito di Sociologia all’Università di Torino; tra le sue opere: “Il costo umano della flessibilità”, Ed. Laterza e “Vite rinviate, lo scandalo del lavoro precario”, Ed. Laterza
2- Massimo Roccella (1953/2010), professore ordinario di Diritto del lavoro all’Università di Torino, nonché responsabile della Consulta giuridica della Cgil nazionale; tra le sue opere: “La corte di giustizia e il diritto del lavoro”, Ed. Giappichelli e il “Manuali del diritto del lavoro”, Ed. Giappichelli
3- Fabio Mazziotti di Celso (1937/2010), professore ordinario di Diritto del lavoro all’università Federico II di Napoli; tra le sue opere: “Diritto del lavoro”, Ed. Liguori e “Nozioni di diritto del lavoro”, Ed. Scientifica
4- Ciclo/moto fattorini addetti, in particolare, alla consegna a domicilio di cibo ma non solo; per conto delle c.d. “piattaforme”: Delivero, Foodora, Glovo, Uber Eats, Just Eat, i marchi più noti
5- Fonti: “Ancora a proposito di rider”, da www.blog-lavoroesalute.org , dell’11 novembre 2020 e “La furia iconoclasta di Pietro il licenziatore”, da www.blog-micrpmega.blogautore.espresso.repubblica.it , del 10 dicembre 2020
6- Sentenza nr. 778 del 7 maggio 2018
7- Sentenza nr. 1853 del 10 settembre 2018
8- Sentenza nr. 26 del 4 febbraio 2019
9- Sentenza nr. 1663 del 24 gennaio 2020
10- Sentenza nr. 866 del 1° aprile 2020
11- Il Tribunale di Palermo, con sentenza del 20 novembre 2020, nr. 3570, si pronuncia in materia di qualificazione del rapporto di lavoro di un rider di una società addetto alla consegna di merci, cibi e bevande a domicilio, qualificandolo come lavoratore subordinato e ritenendo il licenziamento subito dallo stesso orale e, dunque, inefficace per essere stato disposto l’allontanamento dal luogo di lavoro mediante il suo distacco dalla piattaforma Glovo
12- Fonte: “Ancora a proposito di rider” (vedi Nota 5)
13- Fonte: (vedi nota precedente)
14- giusta causa” – ha prodotto la retrocessione dai lavoratori; dalla “la A” alla “B”Fonte: sito web del Consiglio provinciale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro di Milano; “Luci e ombre di un contratto che fa discutere”, di Gionata cavallini
15- Fonte: Ufficio Legislativo (mlps). Registro ufficiale U. 0009430 del 17-09-2020
16- Fonte: “I rider e il futuro del diritto del lavoro”; articolo pubblicato sul quotidiano “Il Foglio” il 9 dicembre 2020
17- Il rating esprime una valutazione in base a parametri fissi che concorrono a determinare una scala di valori
18- Corrispondente al provvedimento che era stato adottato da Glovo nei confronti del lavoratore di cui alla sentenza di Palermo
19- Lotta conclusasi, come ampiamente noto, con la nascita del c.d. “Contratto a tutele crescenti” che, in definitiva – parallelamente allo” svuotamento” dell’art. 18 dello Statuto e alla cancellazione della c.d. “
Renato Fioretti
Collaboratore redazione del mensile Lavoro e Salute
16/12/2020
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