Valorizzare, non duplicare, le competenze in sicurezza

21 12 12 Decreto Legge 146 21 ottobre 21

Il Decreto Legge 146/2021 sulla sicurezza sul lavoro è già stato contestato (si veda l’articolo di Beniamino Deidda del 12.11.2021 su Il Manifesti e la lettera aperta di tecnici e medici del lavoro del 19/11). Una considerazione condivisa è che il ritorno a maggiori competenze delle strutture centrali (l’agenzia Ispettorato Nazionale del Lavoro – INL costituita a fine 2015) offuschi l’esigenza di rafforzare i servizi che hanno le più estese competenze in materia come USL/ASL/ATS, creando doppioni e confusione.

La competenza e l’autonomia regionale non permettono al governo di intervenire direttamente sulle assunzioni o sull’orientamento dei 21 servizi territoriali (con particolarità e differenze anche all’interno della stessa regione) e le prospettive di ulteriori autonomie differenziate non promettono nulla di buono.

Per mostrare una qualche attività, sono previste nuove assunzioni all’INL e ne sono state estese le competenze oltre ai rapporti di lavoro, anche in tema di sicurezza. Congiuntamente si è operato per rendere più stringente lo strumento della sospensione dell’attività, riducendo dal 20 al 10 % il limite di lavoratori in nero per far scattare la chiusura ed eliminando la necessità di reiterazione di violazioni. Basterà una violazione importante per far scattare la sospensione e non più il ripetersi della stessa tipologia di violazione nel corso di 5 anni (sempre che i diversi enti preposti riuscissero a tenerne il conto e a scambiarsi le informazioni).

Vi è stata, da altre parti, anche una diversa obiezione che riguarda l’approccio dei servizi nei confronti delle aziende: il DL è repressivo, i servizi ASL invece sono preventivi.

Detto così sembra che le strutture ministeriali siano i poliziotti cattivi e gli ispettori delle ASL quelli buoni che non puniscono ma che aiutano le aziende a mettersi a posto. Su quest’ultimo approccio (empowerment ed enforcement) in Lombardia sono stati fatti convegni amletici comprensivi di crediti formativi e permessi pagati per i partecipanti, e sono state scritte, controfirmate dai sindacati, delibere di giunta (2018) per assumere personale oramai al lumicino (– 40 % dal 1997) e a costo zero perché pagato con gli introiti delle sanzioni da utilizzare per programmi mirati di sostegno alle aziende.

Al momento del passaggio di consegne (1980 circa) delle competenze in materia di sicurezza dall’Ispettorato alle USSL introdotte con la riforma sanitaria del 1978, erano in corso da tempo sperimentazioni come gli SMAL (Servizi di Medicina per gli Ambienti di Lavoro) dove il servizio pubblico e i tecnici, medici del lavoro compresi, venivano permeati dall’iniziativa del movimento operaio un approccio al tema della sicurezza, non solo repressivo o solo post evento.

Questo confronto faceva sì che le vertenze sulla sicurezza in fabbrica erano un percorso di conoscenza e di intervento ove la USSL faceva da arbitro tecnico e si confrontava con aziende e lavoratori.

Era questa la novità, ricordata dal dr. Deidda, effetto del passaggio di competenze, mai però accompagnato da buonismo istituzionale. Tanto più che nel 1994 (D.lgs. 758) è stata introdotta una nuova modalità di intervento sulle violazioni. Il tecnico ASL, in tenuta da Ufficiale di Polizia Giudiziaria riscontrata la violazione emette una prescrizione fissando un tempo di adempimento e, risolto il problema, ammette il contravventore a una sanzione in via amministrativa senza ulteriori conseguenze penali (se non ci sono di mezzo anche lesioni per infortuni o malattie professionali). Dal 1994 il tecnico svolge funzioni che prima erano del pubblico ministero il quale viene ora coinvolto solo se i diversi passaggi di eliminazione della violazione e pagamento della sanzione non hanno buon fine. L’allargamento dei casi di sospensione dell’attività appartiene a questo approccio che è repressivo ma con un obiettivo anche di carattere preventivo. Questo modello è stato considerato così positivo da esser poi esteso anche ai reati ambientali meno gravi dalla legge sugli “ecoreati” (Legge 68/2015).

Le novità introdotte con la riforma sanitaria si sono via via scolorite perché entrambi i soggetti, servizi e lavoratori, sono cambiati. Per esempio, è difficile sostenere una continuità di elaborazione e proposta da parte di lavoratori appartenenti a Gruppi omogenei di rischio se i loro contratti sono precari, come pure è impossibile un rapporto equo con i lavoratori dove vige l’aziendalizzazione dei servizi e, oltre alla riduzione degli addetti, il pareggio di bilancio conta più della qualità dell’intervento.

Da ultimo: è vero che una Procura Nazionale “infortuni” non potrà avere una funzione preventiva in quanto può solo migliorare le indagini e il successivo andamento del processo ma assicurare la certezza della pena (come del controllo) può avere effetti positivi modificando l’atteggiamento spericolato di molti, troppi, datori di lavoro.

Marco Caldiroli

Presidente Medicina Democratica – Tecnico della Prevenzione

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Qui sotto una sintesi del decreto a cura di Marco Spezia

Il recente Decreto-Legge 146 del 21 ottobre 21 (che però deve essere ancora convertito in Legge), introduce importanti novità all’interno del D.Lgs. 81/08.

Tale Decreto-Legge (in allegato), riporta infatti all’interno del suo allegato I tutta una serie di ulteriori inadempienze agli obblighi previsti dal D.Lgs.81/08 (attualmente sono presenti solo quelle relative al lavoro in nero), che, se rilevate dagli Organi di Vigilanza, comporteranno (oltre alle attuali sanzioni con prescrizioni) la sospensione dell’attività lavorativa, come previsto dall’articolo 14 del D.Lgs.81/08 stesso.

Le ulteriori inadempienze di cui all’allegato I del Decreto-Legge sono:

– mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi;

– mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione;

– mancata formazione ed addestramento;

– mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile;

– mancata elaborazione Piano Operativo di Sicurezza (POS);

– mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto;

– mancanza di protezioni verso il vuoto;

– mancata applicazione delle armature di sostegno;

– lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;

– presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;

– mancanza protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale);

– omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo.

Un’altra importante novità del Decreto-Legge è quella di estendere anche all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, l’attività ispettiva e sanzionatoria relativa agli obblighi del D.Lgs. 81/08, a oggi a capo solo delle ASL/ATS o dei Vigili del Fuoco, per quanto di loro competenza.

Riporto quindi in allegato un documento dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) che chiarisce le modalità con cui gli Ispettori di tale Ente potranno disporre e revocare la sospensione dell’attività lavorativa ai sensi dell’articolo 14 del D.Lgs.81/08, per le violazioni elencate in allegato  I del Decreto-Legge 146 del 21 ottobre 21.

Consiglio a tutti una attenta lettura, in particolare delle parti evidenziate in giallo.

Ricordo che, all’atto della conversione in Legge, il Decreto potrebbe subire qualche modifica.

Ovviamente questa è tutta teoria, poi tocca a tutti noi farla applicare nella pratica.

Marco Spezia

14/12/2021 https://www.medicinademocratica.org

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