Sicurezza sul lavoro: RLS Complici di reato?

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Il Dirigente d’azienda non puo’ fare il RLS

La sentenza n. 38914/2023 della Cassazione penale ha avuto un effetto dirompente nel dibattito giuridico in materia di diritto della sicurezza del lavoro. Sono stati giustamente rilevati ed enfatizzati le differenti culture giuridiche che ispirano diversamente la legislazione di prevenzione e salute e sicurezza del lavoro e la “traduzione penale” del significato di funzioni, compiti e posizione di garanzia: l’avere imputato in capo al RLS una responsabilita’ penale al pari del Datore di lavoro è sicuramente un ruolo “creativo” di legiferare piuttosto che applicare la normativa di settore.

La gravitá di questa innovazione è quella di avere trascinato la figura del RLS da creditore di sicurezza a debitore di sicurezza, con tutto quello che ne comporta, in termini penali e di responsabilitá civile/patrimoniale (basti pensare all’azione di regresso dell’Inail ).

Ma la vicenda giudiziaria in questione non ha avuto ruoli così chiari e netti per tutte le figure in gioco (DL, RSPP, RLS) dal mio punto di vista e dato che “le sentenze penali di condanna oppure assoluzione operano esclusivamente nei confronti di coloro che hanno partecipato al processo penale siano essi parti civili o responsabili civili ” è possibile introdurre alcuni elementi di riflessione politica sui fatti accaduti e per come sono stati ricostruiti dalla Magistratura, in primis dal Tribunale, per delimitare i “danni” della sentenza. Dagli atti processuali (messi a disposizione da Olympus/Universitá di Urbino) si evince chiaramente che:

. la ditta responsabile Sidercamma srl è un colosso metalmeccanico nel settore di costruzione di silos ed impianti di smaltimeno di rifiuti ed in cui si svolgeva ordinariamente contrattazione sindacale aziendale;

. l’organizzazione del lavoro aziendale era quella che “tutti facevano un po’ di tutto” e tutti utilizzavano i muletti aziendali senza formazione specifica, mentre il vero addetto carrellista era assente giustificato nel turno pomeridiano;

. lo Spesal testimonia che la ditta si era giá macchiata di altri due casi mortali sul lavoro (schiacciamento sotto un sylos; esplosione durante la saldatura di un sylos);

. le condanne dei responsabili art 40 e 113 c.p. sono state espresse “stante la inderogabile posizione di garanzia ..facente capo nella qualitá di legale rappresentante” per il DL. Ma per il RLS la responsabilitá ..” va affermata alla luce delle medesime considerazioni ( del DL), sia della veste di Dirigente all’interno dell’azienda sia di RLS atteso che pacificamente emerso che egli, nella precipua veste rivestita e pur essendo bene a conoscenza di tutta la situazione descritta non abbia fatto nulla, pur a conoscenza della nota inviata dal RSPP (mancata formazione carrelli elevatori) e tenuto conto della piena consapevolezza della situazione di pericolo evidentemente discendente anche dal ruolo assunto di responsabile per la sicurezza dei lavoratori, affinché venissero sollecitate e/o adottate le necessarie contromisure affinché l’e vento, del tutto prevedibile ed evitabile, si verificasse”;

. l’avvocato difensore è lo stesso per il DL e RLS e per gli stessi interessi di discolpa, vengono strumentalmente utilizzate le citazioni sulle prerogative art. 50 TU Sicurezza per evitare ogni tipo di condanna;

. il RSPP viene assolto con formula piena art 530 c.p.p. perchè a differenza del RLS aveva segnalato i pericoli essendo (voglio evidenziare) una figura professionale esterna all’impresa, un autentico consulente per il Tribunale: stesso convincimento di genuinitá non è maturato per il RLS nella doppia veste di controllore/controllato rispetto ai livelli di sicurezza da garantire in azienda.

Conclusioni

Il procedimento giudiziario non ci ha detto altre preziose informazioni che solo lo Spesal di Bari poteva rilevare: chi e quando (verbale della riunione, copia della comunicazione all’Inail) ha eletto il RLS, da quanto tempo e se era mai stato rinnovato, ma solo per confermare quello che appare cioé, anche se non espressamente vietato dalla normativa, l’assoluta inopportunitá di eleggere come RLS una persona inquadrata come Dirigente.

Appare evidente il ruolo di “quinta colonna” del suo titolare per svolgere, un ruolo passivo esistente solo sulla carta. Da questo punto di vista la sentenza del Tribunale, confermata fino in Cassazione, punisce (non potendo contestare l’incompatibilitá) la gestione della quantitá e qualitá di informazioni in possesso del RLS come “membro dello staff aziendale” e non utilizzate per assolvere ai compiti di responsabile (rappresentante) della sicurezza dei lavoratori come riporta il refuso della sentenza, forse un lapsus freudiano.

Allora, quando saltano e si inquinano le posizioni di debitore/creditore di sicurezza o, per dirla in maniera ancor piu’ chiara, quando salta il sistema di pesi e contrappesi di solidarietá contrapposte (di chi tiene per la produzione e chi producendo tiene per la salute e sicurezza del suo posto di lavoro) siamo propri sicuri che la sentenza della Cassazione ci ha visto male ?

Si puo’ dire che è stato colpito/individuato un “terzo genus” di figura, quella della “incompatibilitá RLS” per la quale non c’é una previsione normativa che nei fatti pero’ preclude ed ha precluso la tutela dei rappresentati come creditori di sicurezza? Non è un fenomeno nuovo.

Allora la sentenza dice due cose che potevano evitare il caso mortale: NON eleggere “il Capo” come RLS; NON consentire che “tutti fanno un po’ tutto” e che bisognava lasciare un formato sostituto per il carrelista assente, rimanendo sempre la possibilitá di un incidente ma non la probabilitá di un altro caso mortale dentro la stessa azienda.

Mario Pugliese

Impiegato INAIL Catania – Esperto Diritti sulla Sicurezza

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