Sicurezza sul lavoro. Quali sono le modifiche definitive al decreto 81/08?

Il 3 luglio 2023 la legge n. 85/2023 ha convertito il Decreto-Legge del governo in materia di lavoro che all’articolo 14 modifica il D.Lgs. (Sicurezza sul Lavoro) n. 81/2008.

Dopo 6 mesi riscontriamo un silenzio diffuso su queste modifiche, salvo alcune note di avvocati del lavoro, da parte di sindacalisti, di esperti e di organismi di divulgazione e dibattito sul tema. Eppure in queste modifiche ci sono novità ma che, a nostro parere, non cambieranno nella sostanza il drammatico quadro esistente su infortuni, morti e malattie professionali, però ci saremmo aspettati una doverosa attenzione su questo intervento del governo che sulla carta introduce anche alcuni aspetti potenzialmente positivi. Forse i soggetti prima citati la pensano come noi e non hanno ritenuto di dover esprimersi, nonostante che un loro intervento in merito avrebbe contribuito a rendere meno ipocrita la stessa indignazione post eventi infortunistici e le conseguenti analisi ripetitive e inconcludenti?

A queste modifiche manca – e la dice lunga sulle intenzioni del governo per mantenere questa Status quo – manca una premessa discriminate: perchè questo crescente numero di incidenti, morti e malattie professionali sul lavoro? A nostro parere, lo denunciamo da sempre, la fonte delle tragedie sta nella mancanza di coinvolgimento di lavoratrici e lavoratori nella valutazione dei rischi esistenti in ogni reparto o gruppo di lavoro omogeneo, affinché siano essi a dare al loro rappresentante le indicazioni sui rischi reali esistenti. Mentre da anni sono ridotti a constatare ogni anno la valutazione dei rischi al fine – non di monitorare quanto successo in termini di infortunistica e di predisporre la prevenzione da possibili futuri infortuni – ma fatta solo per non fare prendere multe all’azienda in caso delle rare, causa organici ridottissimi, ispezioni da parte degli Ispettorati del lavoro.
Quindi quello che fa più paura alle aziende e ai loro referenti politci è il coinvolgimento dei produttori della loro ricchezza ed è questo il nostro prioritario terreno di iniziativa politica, e sindacale dove ci sono RSU/RLS attivi.

Cosa ne pensiamo di queste modifiche? Le riteniamo, comunque, avulse dalla realtà dei rapporti di forza esistenti sui luoghi di lavoro e quindi ininfluenti nei suoi pochi aspetti positivi ma molto influenti negli strumenti di “semplificazioni” delle norme offerte aalle aziende private e pubbliche (vedi ASL).

Di seguito le note a cura dell’avvocato Rolando Dubini pubblicate sul sito Punto Sicuro.

Franco Cilenti


La legge n. 85/2023 ha convertito il Decreto Legge del governo in materia di lavoro che all’art. 14 modifica il Testo Unico di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008)

Tutti gli articoli modificati, con il commento desunto dalla Relazione governativa che accompagna la legge e con un ulteriore approfondimento.

1.1. Nomina del medico competente e valutazione dei rischi
Si tratta di una novità rilevante perché potenzialmente estende in modo significativo l’obbligo di sorveglianza sanitaria non limitandolo più alle sole fattispecie indicate testualmente dal D.Lgs. n. 81/2008 (rischi nominati), ma ampliandolo a tutti i casi nei quali la valutazione dei rischi, svolta ai sensi dell’art. 29 c. 1 del D.Lgs. n. 81/2008, ragionevolmente da predisporre con la collaborazione di un medico del lavoro, ne evidenzi la necessità (rischi valutati). Pensiamo al lavoro all’estero, allo stress lavoro correlato, al rischio guida prolungata autoveicoli ecc.
La questione riguarda tanto le aziende che non hanno nominato il medico competente perché non presentano rischi nominati in base ai quali era obbligatoria la nomina del medico competente, ma anche quelle che già hanno nominato il medico competente, e col quale si dovrà valutare l’esistenza di rischi per i quali sia opportuno e necessario istituire la sorveglianza
sanitaria, ed in tal senso la Cassazione Penale Sez. III, 15 gennaio 2013 n.1856 ha sottolineato che “in tema di valutazione dei rischi, il “medico competente” assume elementi di valutazione non soltanto dalle informazioni che devono essere fornite dal datore di lavoro, quali quelle di cui all’art.18, comma 2, ma anche da quelle che può e deve direttamente acquisire dì sua iniziativa, ad esempio in occasione delle visite agli ambienti di lavoro di cui all’art. 25, lettera I) o perché fornitegli direttamente dai lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria o da altri soggetti”.
Inoltre, come scrive il collega avv. Giovanni Scudier: “la diretta correlazione tra valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria è ora espressamente nella norma: la nuova lettera a) dell’art. 18 comma 1 dovrebbe portare con sé il superamento della interpretazione – suggerita in particolare dal dettato testuale dell’art.41 comma 1 lettera a) – che intende(va) la sorveglianza sanitaria come un insieme di atti medici da applicare nei (soli) “casi previsti dalla normativa vigente”. È bensì vero che l’art. 41 rimane invariato; ma il nuovo art. 18 sembra offrire una chiave interpretativa per superare l’apparente conflitto, perché tra i “casi previsti dalla normativa vigente” rientrano anche, ora, i casi in cui la sorveglianza sanitaria è richiesta dalla valutazione dei rischi.”.

1.2. Gli obblighi a carico delle amministrazioni tenute alla fornitura e alla manutenzione degli edifici scolastici statali
Il nuovo comma 3.3 del D.Lgs. n. 81/2008 individua nella valutazione congiunta [dal datore di lavoro scolastico congiuntamente all’amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione] dei rischi strutturali degli edifici e l’individuazione delle misure necessarie a prevenirli (comma 3,2 dell’art. 18 del D.Lgs. n. 81/2008), da programmare “nel limite delle risorse disponibili”.
Questo inciso è in contraddizione con l’obbligo della massima sicurezza tecnica-organizzativa e procedurale di cui all’articolo 2087 del Codice Civile, e agli obblighi incondizionati dal punto di vista economico di cui all’articolo 15 del D.Lgs. n. 81/2008. Ma è pur vero che se le risorse disponibili non consentono la messa in sicurezza di questo o quel locale scolastico, il dirigente scolastico dovrà dichiararne l’inutilizzabilità ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. n. 81/2008 comma 3.1 che così dispone: “Qualora i Dirigenti, sulla base della valutazione svolta, con la diligenza del buon padre di famiglia, rilevino la sussistenza di un pericolo grave e immediato, possono interdire parzialmente o totalmente l’utilizzo dei locali e degli edifici assegnati, nonché ordinarne l’evacuazione, dandone tempestiva comunicazione all’amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione, nonché alla competente autorità di pubblica sicurezza. Nei casi di cui al periodo precedente non si applicano gli articoli 331, 340 e 658 del codice penale”.

1.3 Nuovo obbligo per i componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile e i lavoratori autonomi

La nuova norma dispone la diretta applicazione di tutte le norme sulle opere provvisionali previste dal Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008 a tutti i lavoratori autonomi che utilizzano tali opere, a cominciare dai ponteggi. Si contrasta in questo modo la prassi pericolosa non infrequente legata all’utilizzo di opere provvisionali inidonee da parte di lavoratori autonomi nei cantieri mobili e temporanei. La norma riguarda non solo gli autonomi che montano e utilizzano proprie opere provvisionali, ma anche gli autonomi che utilizzano opere provvisionali da altri predisposte ma incomplete/insicure esponendosi consapevolmente ad un rischio aggiuntivo,
Inoltre l’utilizzo da parte del lavoratore autonomi di opere provvisionali idonee e conformi alla disposizioni di legge diventa elemento da valutare da parte del committente al momento della verifica della idoneità tecnico-professionale, obbligatoria ai sensi dell’art. 26 e del titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008 in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture.

1.4. Nuovi obblighi e facoltà del Medico Competente

Due novità di buon senso. La prima produrrà un lato un incremento del numero di cartelle sanitarie dei lavoratori formate delle precedenti aziende e consegnate al nuovo medico competente, tramite il lavoratore che ha il diritto di riceverla automaticamente dal medico competente nominato dal datore di lavoro alla cessazione del rapporto di lavoro. Gli uffici del personale dovrebbero comunicare al lavoratore da assumere la necessità che si munisca di cartella sanitaria da consegnare al medico competente in occasione della visita preassuntiva. In sostanza la visita medica di idoneità iniziale non può dirsi esauriente se non viene acquisita la cartella sanitaria della precedente azienda del lavoratore, qualora disponibile..
La seconda facilita la sostituzione temporanea del medico competente in caso di gravi e motivate ragioni, che il medico stesso dovrà documentare per iscritto, con tanto di elementi di prova allegati e con data certa della stessa documentazione (che può spedire a se stesso via PEC, oltre che all’azienda interessata dalla sorveglianza sanitaria in oggetto).
La novità della scelta del sostituto da parte dello stesso MC è significativa posto che in precedenza il Ministero del lavoro e delle politiche Sociali con Interpello prot. n. 25/I/0001768 del 23.02.2006 aveva in precedenza chiarito che il medico competente, impossibilitato a svolgere personalmente alcune prestazioni inerenti al proprio servizio per malattia o per altri impedimenti oggettivi, poteva farsi sostituire da altri colleghi ma solo a seguito di nomina del datore di lavoro. Ora non è più così. Il sostituto lo sceglie il medico competente.

1.5. Monitoraggio sulla formazione: contrasto ai falsi attestati

Una recente notizia da una idea di quella che è una vera e propria piaga sociale: “ Scoperta la “fabbrica” dei falsi attestati di sicurezza sul lavoro: 20 indagati” (2 giugno 2023 – Palermo Today)
“Un vero e proprio “commercio” di attestati falsi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, a beneficio di imprenditori, clienti e lavoratori con la necessità di dimostrare agli enti di vigilanza che le loro imprese sono inappuntabili sotto quel profilo. E’ quello che è emerso dall’operazione denominata “Fake Courses”, condotta dai carabinieri della sezione di polizia giudiziaria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese e il Nucleo Ispettorato del Lavoro di Palermo, collaborati da varie stazioni carabinieri tra cui in particolare, quella di Misilmeri e Ciminna.
Sono 20 le persone indagate accusate, a vario titolo, di truffa aggravata, falsità materiale, falsità ideologica, esercizio abusivo della professione di medico”. (…) “Dal comando dei carabinieri aggiungono: “L’attuale emergenza infortuni, dei quali sono piene le cronache degli ultimi mesi, si spiega anche e soprattutto con l’impiego di personale ignaro delle procedure che consentono di svolgere l’attività lavorativa in relativa sicurezza per sé e per gli altri”. Diverse centinaia di lavoratori e datori di lavoro, dunque, che hanno svolto le loro mansioni sulla base di attestati falsi ottenuti in relazione a corsi mai frequentati o frequentati in misura parziale o in maniera difforme in relazione a quanto previsto dalle specifiche norme. Bastava, semplicemente, versare al professionista compiacente, amministratore o presidente di un fantomatico ente non iscritto nell’apposito albo della Regione siciliana, la cifra prevista dal tariffario proposto e si otteneva, in brevissimo tempo, un attestato apparentemente, regolare”.
Produrre attestati falsi per corsi di formazione obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro non è solo un malcostume purtroppo non raro in Italia, ma costituisce anche una o più violazioni del codice penale, del diritto contrattuale dei lavoratori a ricevere dal datore di lavoro una formazione in materia di sicurezza efficace ed obbligatoria e ovviamente, dal lato del datore di lavoro, una violazione dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008.
La nuova norma di legge prevede che il (nuovo) accordo Stato Regioni sulla formazione sia strutturato in modo da facilitare agli organi di vigilanza INL e ASL/ATS il monitoraggio e il controllo sugli “spacciatori e utilizzatori finali” di falsi attestati di formazione. Superfluo aggiungere che l’individuazione di questi comportamenti truffaldini comporterà, tra le altre cose, anche la denuncia all’autorità giudiziaria da parte degli UPG di Asl/ATS e INL per tutte le fattispecie penali in materia di reato di falso, reati associativi, reati tentati ecc. previsti dalle norme vigenti.
La Cassazione Penale, Sez. VII, con sentenza n.16715 del 17 aprile 2019, dove al datore di lavoro di una ditta edile, a seguito di una richiesta di documentazione da parte dell’autorità competente nell’ambito di accertamenti per un infortunio sul lavoro occorso ad un operaio, è stato contestato il reato di falso in atto pubblico relativamente alla formazione specifica dell’infortunato in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Nel giudizio di merito il Tribunale di Genova ha accertato che il personale presente in cantiere non aveva ricevuto la formazione specifica, adeguata e sufficiente, prevista dal D. Lgs. 81/08 per lo svolgimento dell’attività certamente pericolosa posta in essere, ovvero la formazione relativa all’utilizzo di specifico apparecchio di sollevamento e alle modalità corrette di configurazione dell’imbracatura che avrebbero potuto evitare l’infortunio. Difatti il Piano Operativo di Sicurezza (POS) del cantiere non richiamava alcuna documentazione in merito a detta formazione, né tanto meno era stata consegnata una copia al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE), che solo in un momento successivo ha fatto pervenire all’organo di vigilanza la documentazione inviatagli dalla ditta esecutrice, da cui risultava che i due lavoratori impiegati in quel cantiere non avevano partecipato ad alcuno degli eventi formativi documentati.
Inoltre, dulcis in fundo, la società ha fornito, solo successivamente e a richiesta delle autorità competenti, un falso attestato di formazione relativamente al lavoratore che stava utilizzando la gru per la movimentazione del pozzetto, e che ha cagionato l’infortunio.
La falsità di tale attestato è poi stata dimostrata dagli accertamenti eseguiti presso la società che effettuava i corsi di formazione, risultando che il numero progressivo indicato nell’attestato riguardava un altro lavoratore ed un diverso corso di formazione.
La Corte di Cassazione ha ritenuto poi la produzione di un documento falso all’organo di vigilanza come ostativa al riconoscimento delle attenuanti all’imputato, in quanto denota un negativo giudizio sulla personalità dello stesso.

1.6. Soggetti privati abilitati alle verifiche periodiche quali incaricati di pubblico servizio

“Incaricati di un pubblico servizio”, ai sensi dell’art. 358 del codice penale sono coloro i quali, pur agendo nell’ambito di un’attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, mancano dei poteri tipici di questa, purché non svolgano semplici mansioni di ordine, né prestino opera meramente materiale.
Il pubblico servizio è dunque attività di carattere intellettivo, caratterizzata, quanto al contenuto, dalla mancanza dei poteri autoritativi e certificativi propri della pubblica funzione, con la quale è solo in rapporto di accessorietà o complementarità (Cass. Sez. Un. 11.7.1992, n. 7958). Agli incaricati di un pubblico servizio il nostro ordinamento riserva una particolare tutela giuridica, ad esempio in relazione ai comportamenti che, se posti in essere nei loro confronti (o nei confronti di un pubblico ufficiale), assumono un’autonoma rilevanza penale, come i reati di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale di cui all’articolo 336 c.p. e di resistenza a un pubblico ufficiale di cui all’articolo 337 c.p.

1.7. Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso

Altra novità significativa che mira a rafforzare l’ obbligo del noleggiatore di fornire attrezzature esclusivamente a soggetti che, in modo documentato per iscritto, dimostrino di essere in grado di affidarle a operatori muniti dei necessari titoli abilitativi, formativi e addestrativi, necessari (tipo “patentino”, ma non solo).
Detta dichiarazione autocertificativa deve essere redatta dal soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o dal datore di lavoro dei lavoratori che useranno le attrezzature noleggiate o concesse in uso, deve contenere l’indicazione nominativa (“individuazione”) dei lavoratori incaricati dell’uso dell’attrezzatura, deve indicare che essi sono stati formati in conformità con quanto prescritto dalle norme vigenti e, se attrezzature di lavoro di cui all’Accordo per l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori ai sensi dell’art 73, comma 5 del D.Lgs. 81/2008 (Accordo pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012), che siano in possesso di tale specifica abilitazione.

1.8. Uso di attrezzature da parte del datore di lavoro: obbligo di formazione ed addestramento

Finalmente viene normato in modo chiaro e diretto l’obbligo inderogabile del datore di lavoro che utilizza personalmente attrezzature di lavoro di provvedere in autonomia, ma comunque obbligatoriamente, al proprio addestramento e alla propria formazione all’uso sicuro di tali attrezzature.
Qualora non provveda a questi adempimenti nei confronti di sé medesimo incorrerà in una sanzione penale che, ai sensi di legge, include l’arresto o l’ammenda.
Si apre così un nuovo universo inesplorato di violazioni punibili che consentirà agli organi di vigilanza di ASL-ATS e INL una più incisiva azione di contrasto alla illegalità in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

1.9 Riconoscimento ulteriori titoli per svolgere la funzione di coordinatore per la sicurezza nei cantieri per la progettazione e per l’esecuzione

Articolo 98 – Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per l’esecuzione dei lavori

  1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l’esecuzione dei lavori devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:
    a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM- 69, LM-73, LM- 74, di cui al decreto del Ministro dell’Università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella G.U. n. 196 del 21 agosto 2004, nonché
  2. attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;
  3. b) laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23, di cui al predetto decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi 8,9,10,4, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero laurea conseguita in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, della classe L/SNT/4, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58, e del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti,
  4. comprovante l’espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;
  5. c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.
  6. In grassetto viene indicata la laurea conseguita in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, della classe L/SNT/4, che dal 4 luglio 2023 abilità all’assunzione dell’incarico di Coordinatore per la sicurezza nei cantieri per la progettazione e/o l’esecuzione. Fatto salvo l’obbligo ulteriore di frequentare lo specifico corso abilitante e i successivi corsi di aggiornamento periodico.

Rolando Dubini
Penalista Foro di Milano, cassazionista

https://www.blog-lavoroesalute.org/lavoro-e-salute-gennaio-2024/

https://www.lavoroesalute.org/

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