Legge Calderoli: mannaia sull’Italia

Intervista a Paolo Maddalena, vice Presidente emerito della Corte costituzionale

A cura di Alba Vastano

In pratica le Regioni sono messe in grado di diventare venti staterelli, che agiscono esclusivamente nel proprio interesse, anche se ciò comporta l’andar contro gli interessi dello Stato e delle altre Regioni. In sostanza, si tratta di una legge che incide sulla stessa “sovranità” dello Stato comunità, che viene definitivamente compromessa. Altrettanto è da dire dell’”unità del popolo”, il quale in realtà, prima di essere popolo italiano, diventa popolo regionale, con diritti e obblighi diversi tra Regione e Regione. E la stessa sorte riguarda il “territorio”, il quale, prima di essere considerato “territorio italiano”, finisce per essere ritenuto “territorio regionale(Paolo Maddalena)

Epitaffio: ‘Il 19 giugno dell’anno 2024, dopo varie e strenue lotte per la sopravvivenza, qui periva l’unità d’Italia’.

La pietra tombale è stata posta in opera da un tal Roberto Calderoli, di professione ministro della Repubblica. Sì, proprio colui che, per attribuzione della sua importante carica ha dovuto giurare sulla Costituzione per attuarne i principi e farli rispettare. Lo spergiuro, appellativo meritatissimo, l’ha violata spudoratamente, mettendo così in atto quel progetto che da tanti anni era agognato dal suo gruppo parlamentare. Un paese spaccato a metà. Un Nord sempre più altero e ricco e un Sud sempre più povero e isolato. E’ in atto la secessione dei ricchi, così come l’ha definita, nel suo saggio sul tema, l’economista Gianfranco Viesti. Il ministro per gli affari regionali e le autonomie, leghista purosangue, non è l’unico responsabile del massacro della Costituzione, non è il primo. Assai probabile che non sarà l’ultimo, ma sull’affossamento degli art. 5 e 3 della Costituzione c’è la sua firma. Ai posteri.

E ora a quella parte del Paese che si è fieramente e dignitosamente opposto al ddl leghista, dai Comitati contro tutte le autonomie differenziate, Partiti e Associazioni, che hanno condotto, negli ultimi cinque anni una lunga serie di eventi di protesta di piazza, nei territori, hanno fatto barricate, si sono prodotti in migliaia di iniziative contro, non resta che sperare nell’esito positivo del referendum abrogativo. Di quanto è accaduto, sta accadendo e accadrà riguardo il disastro che ha investito il Paese ne parliamo con un illustre costituzionalista, il professor Maddalena, vicepresidente emerito della Corte Costituzionale.

Alba Vastano: Professor Maddalena, il 19 giugno con la votazione alla Camera, si è concluso l’ultimo atto del ddl Calderoli. Ora è legge e verrà ufficializzata sulla Gazzetta, come di prassi. Può spiegare ai lettori, molti ignari degli effetti di questa legge, quali saranno le ricadute nefaste e perché questa legge viola totalmente l’art. 5 della Costituzione?

Paolo Maddalena: Gli effetti nefasti della legge Calderoli sulle autonomie differenziate sono molteplici. E si è già molto parlato soprattutto della violazione dell’art. 5 della Costituzione, e cioè del “principio fondamentale” dell’”Unità e Indivisibilità” della Repubblica, in virtù del fatto che questa legge, concede alle Regioni ordinarie che ne fanno richiesta una potestà legislativa piena, incondizionata e senza nessun legame con i “principi fondamentali” stabiliti dalla legge dello Stato, in 23 materie importantissime: le cosiddette materie “concorrenti”, in relazione alle quali si elimina la legislazione statale di principio e si lascia tutto alla libera scelta delle Regioni, nonché in materie già appartenenti alla legislazione legislativa esclusiva dello Stato, come le “norme generali sull’istruzione”, “il paesaggio, il patrimonio storico e artistico della Nazione, l’ambiente, la biodiversità e l’ecosistema”. In pratica le Regioni sono messe in grado di diventare venti staterelli, che agiscono esclusivamente nel proprio interesse, anche se ciò comporta l’andar contro gli interessi dello Stato e delle altre Regioni.

In sostanza, si tratta di una legge che incide sulla stessa “sovranità” dello Stato comunità, che viene definitivamente compromessa. Altrettanto è da dire dell’”unità del popolo”, il quale in realtà, prima di essere popolo italiano, diventa popolo regionale, con diritti e obblighi diversi tra Regione e Regione. E la stessa sorte riguarda il “territorio”, il quale, prima di essere considerato “territorio italiano”, finisce per essere ritenuto “territorio regionale”. Insomma uno scompiglio senza fine.

Tuttavia non si può negare che questa legge appare agli occhi dello studioso del diritto come una legge completamente priva di “consistenza giuridica”, e, quindi da considerare “inesistente” e suscettibile di “annullamento” da parte della Corte costituzionale. Non può sfuggire infatti che essa, mentre dichiara, all’art.1, comma 1, di voler “attuare” l’articolo 116 della Costituzione, in realtà ne stravolge , sia il contenuto, sia la procedura, dimostrando palesemente in tal modo la sua “incostituzionalità”. Infatti, mentre il citato articolo 116 della Costituzione sancisce che “sono attribuite alle Regioni”, “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia”, “concernenti le materie” indicate dallo stesso articolo, la legge in questione, alterando fortemente il dettato costituzionale, attribuisce alle Regioni ordinarie che ne facciano richiesta “l’intero complesso di poteri e funzioni” che riguardano tutti gli aspetti possibili di dette materie, considerate nella loro completezza.

Dunque, non poteri e funzioni “inerenti a forme e condizioni particolari di autonomia”, ma tutti i poteri e tutte le funzioni che ineriscono a una determinata materia. Inoltre, mentre l’articolo della Costituzione in questione sancisce che dette “attribuzioni” devono essere “approvate” da una “legge dello Stato” (che sola può valutare gli interessi di tutti gli italiani), precisando per di più che tale legge “è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti”, la legge in parola parla di un “disegno di legge del Consiglio dei Ministri”, da trasformare in una “legge ordinaria a maggioranza semplice”, avente ad oggetto (e questo è davvero un “travisamento” giuridico), non “l’attribuzione” delle competenze e funzioni inerenti a “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia”, ma “le intese definitive”, raggiunte sul piano amministrativo tra Ministri competenti e Regioni interessate, cioè un “oggetto” completamente diverso da quello previsto in Costituzione.

E si tratta, per di più, di una legge puramente formale, non essendo chiaramente possibile per il legislatore ordinario entrare nel merito delle singole intese raggiunte. Si tratta dunque, di una legge che, addirittura, “si sostituisce” al Legislatore costituzionale, disponendo altri contenuti e diverse procedure. Una vera e propria invasione di campo che pone chiaramente in luce, come accennato, la inconsistenza giuridica, e quindi la “inesistenza” di questa legge, per incompetenza assoluta, oltre che per illogicità manifesta.

A. V.: Per i Costituenti l’unità della Repubblica, oggi fortemente compromessa, dalla legge leghista, rappresentava un confine invalicabile da ogni decentramento regionale. Essi intendevano favorire certamente le autonomie locali, purché venisse salvaguardata l’unità politica e amministrativa del Paese. La legge Calderoli è quindi basata su una truffa all’impianto costituzionale, poiché dà il via allo smembramento della Repubblica in tante piccole realtà autonome. Come è potuto accadere che i Parlamentari che hanno giurato sulla Costituzione abbiano potuto tradirla fino a questo punto acconsentendo in maggioranza al via libera alla legge in questione?

P. M.: Ritengo che la gravità etica e giuridica dei comportamenti dei nostri rappresentanti in Parlamento l’abbia già ampiamente descritta rispondendo alla prima domanda. Desidero aggiungere che a me pare che tutto l’Occidente sta entrando in una nuova epoca fondata sulla “liceità della sopraffazione” dei più forti sui più deboli. E, in fin dei conti, è indubbio che la legge Calderoli avvantaggia le Regioni più ricche del nord e penalizza fortemente le Regioni più povere del sud Italia. In sostanza si sta realizzando, anche sul piano istituzionale, quello che è già avvenuto sul piano economico. Si tratta della sostituzione del sistema economico Keynesiano, secondo il quale, la ricchezza va distribuita alla base della piramide sociale e lo Stato deve intervenire nell’economia, in modo da assicurare una vita libera e dignitosa per tutti (art. 36 Cost.), con il sistema economico predatorio neoliberista, secondo il quale la ricchezza deve essere nelle mani di pochi, tra questi deve esistere una forte concorrenza e deve essere escluso l’intervento dello Stato nell’economia, in modo da far crollare il principio fondamentale dell’ “eguaglianza economica e sociale”, sancito in Costituzione.

Questa politica, seguita dai nostri governanti dal 1990 in poi, è stata fortemente voluta da Mario Draghi, il quale, nel 2022 è arrivato a imporre ai Comuni l’obbligatoria “privatizzazione” di tutti i servizi pubblici locali, laddove tali servizi, secondo l’articolo 43 della Costituzione, dovrebbero essere in mano pubblica o di comunità di lavoratori o di utenti.

A. V.: Il Ministro leghista, primo firmatario della ddl per le autonomie differenziate ha frainteso (volutamente?) quanto recita la Costituzione che promuove le autonomie locali e consente le autonomie differenziate, (purché venga fatta salva l’unità del Paese). L’equivoco voluto è da riferire alla riforma del titolo quinto del 2001, in particolare alla scorretta interpretazione degli art. a 116 e 117: «spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato» (art. 117, quarto comma, Cost.)?  Può spiegare l’interpretazione corretta degli articoli indicati?

P. M.: La modifica del Titolo V della Costituzione, voluta dalla sinistra, è stata una tragedia, dal punto di vista giuridico. Basti dire che è stato cancellato il primo comma dell’originario articolo 117, che imponeva alle Regioni di rispettare, nell’esercizio della loro potestà legislativa, gli interessi dello Stato e delle altre Regioni, aprendo così la via a una “concorrenza” tra le Regioni (tale ultima parola fu inserita nel secondo comma del novellato art. 117 Cost., come potestà legislativa esclusiva dello Stato).

Il principio dell’art. 5 della Costituzione, ispirato al principio “dell’unità nella pluralità”, ha cominciato a soffrire proprio a causa di queste modifiche. Quanto alla norma dell’art. 117 novellato, secondo il quale “spetta alle Regioni ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato”, è da dire che, pur trattandosi di una norma scritta in Costituzione, essa è ampiamente incostituzionale, poiché, si concreta in una eccezione estremamente generica e indeterminata, e per nulla precisa e circostanziata, che incide sullo status dei singoli cittadini, i quali, in quanto
parte del “popolo italiano”, hanno diritto ad essere soggetti alla potestà legislativa dello Stato, e per questo “rappresentati” in Parlamento, e non possono essere sottoposti alla potestà legislativa delle Regioni per situazioni che non siano espressamente previste e puntualmente individuate.

Peraltro detta norma, tra l’altro, è in pieno contrasto con i “principi fondamentali” sanciti in Costituzione, ed in particolare, sia con il principio di “eguaglianza”, di cui all’articolo 3 Cost., sia con il principio secondo il quale “ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione”, di cui all’art. 67 della Costituzione.

A. V.: La legge è stata approvata, ma sembra non siano stati definiti i Lep .Secondo gli studi di Eurispes e Svimez al Sud sono stati sottratti (dal 2000 al 2017) 840 miliardi, mentre per il Nord i fondi non sono mai mancati. Il solito problema annoso che penalizza il Sud, povero di strutture, quindi non è meritevole di ricevere fondi. Ad esempio i fondi per gli asili nido, per la manutenzione delle scuole,per gli ospedali. Può spiegare cosa s’intende per Lep, qual è la differenza con i Lea e perché la legge senza definire i Lep, le risorse e come verranno distribuiti i fondi ( se ci sono) non dovrebbe passare?

P. M.: La dizione LEP, significa “livelli essenziali di prestazioni” ed è meno precisa dalla dizione LEA, che significa “livelli essenziali di assistenza”. La legge Calderoli, che poco si interessa dei bisognosi, ha preferito la prima espressione in quanto meno impegnativa e molto più generica della seconda, che parla più precisamente di “assistenza”. Certamente la legge Calderoli non può logicamente attuarsi, se prima non si determinano tali livelli, destinati a soddisfare egualmente, prescindendo dai limiti territoriali e dai governi locali, i diritti civili e sociali dei cittadini (art. 20 Cost.).

Si tratta di un tema molto problematico, poiché la determinazione di tali livelli viene effettuata mediante il cosiddetto criterio storico, il che comporta che dove ci sono meno ospedali o meno asili nido (il che avviene specialmente nel meridione), vengono corrisposti meno prestazioni. Singolare è il caso di Acerra, che, non avendo neppure un asilo nido, non ha diritto a nessuna prestazione. E va da sé che la legge Calderoli, che è a favore delle Regioni del nord e non ha interessi per le Regioni del sud, prevede che si adotti il criterio storico. nessuna prestazione. E va da sé che la legge Calderoli, che è a favore delle Regioni del nord e non ha interessi per le Regioni del sud, prevede che si adotti il criterio storico.

A. V.: Dal punto di visto della maggioranza dei Parlamentari che ha votato a favore del ddl Calderoli l’autonomia rafforzerebbe l’unità del Paese. Questa presunta certezza viene confermata dalla Premier Meloni. Può spiegare perché la Premier e tutto il suo entourage (Consiglio dei Ministri) stanno sostenendo il falso? Così come sarà per la riforma del Premierato, altra nota dolens che questo Governo di matrice fascistoide intende portare avanti.

P. M.: Questo governo segue la regola comunicativa della “menzogna”. Ingannare il Popolo, avendo a disposizione quasi tutti i media è facile. Così lo si tiene buono e si perseguono finalità del tutto opposte agli interessi generali. Il governo Meloni è un Governo neoliberista, cioè protegge i ricchi ai danni dei poveri.

A. V.: Ad oggi cosa è possibile ancora fare per opporsi a questa legge incostituzionale? Quali sono i termini e le modalità per un referendum abrogativo? Sono sufficienti le richieste di 5 Regioni o cos’altro?

P. M.: Contro questa legge è possibile far ricorso a più strumenti di difesa sul piano giuridico. Cinque Consigli regionali possono ricorrere in via diretta, entro trenta giorni, alla Corte costituzionale per tutelare le proprie attribuzioni. Anche i cittadini possono promuovere un ricorso incidentale alla Corte costituzionale per ottenere l’annullamento di questa mostruosa legge. ? necessario, tuttavia, che un atto dell’Amministrazione pubblica, emesso in ottemperanza a una disposizione di detta legge, arrechi danno a uno o più cittadini, che questi facciano ricorso, secondo i casi, al giudice ordinario o amministrativo, e che quest’ultimo, ritenuta non manifestamente infondata detta richiesta, rimetta gli atti alla Corte costituzionale.

E’ anche possibile che cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali chiedano un referendum abrogativo, ai sensi dell’articolo 75 della Costituzione. Hanno diritto a partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati a eleggere la Camera dei Deputati. La proposta è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

Paolo Maddalena, vice Presidente emerito della Corte Costituzionale- Giudice della Corte Costituzionale della Repubblica italiana- Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al merito della Repubblica italiana

Saggistica

Gli incrementi fluviali nella visione giurisprudenziale classica, Napoli, Iovene, 1970.

Responsabilità amministrativa, danno pubblico e tutela dell’ambiente, Rimini, Maggioli, 1985.

Danno pubblico ambientale, Rimini, Maggioli, 1990.

L’ambiente valore costituzionale nell’ordinamento comunitario, in Il processo costituente in Europa. Dalla moneta unica alla cittadinanza europea, a cura di Marco Mascia e Antonio Papisca, Bari, Cacucci, 2000.

La famiglia, garanzia della dignità dell’uomo, in Giovanni Paolo II, le vie della giustizia. Itinerari per il terzo millennio. Omaggio dei giuristi a Sua Santità nel XXV anno di pontificato, a cura di Aldo Loiodice e Massimo Vari, Roma-Citta del Vaticano, Bardi-Libreria editrice vaticana, 2003.

La giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia di tutela ambientale, in Energie rinnovabili e compatibilità ambientale, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2009.

Quello che si deve sapere della Costituzione della Repubblica italiana, Napoli, Iovene, 2010.

Il diritto dell’ambiente. Una riflessione giuridica sulla difesa ecologica del pianeta, Napoli, La scuola di Pitagora, 2012. .

Dialogo sulla Costituzione. Dibattito con Paolo Maddalena, a cura di Gianluigi Ceruti, Pisa, ETS, 2013. 

Il territorio bene comune degli italiani. Proprietà collettiva, proprietà privata e interesse pubblico, Roma, Donzelli, 2014. 

Gli inganni della finanza. Come svelarli, come difendersene, Roma, Donzelli, 2016. 

Il diritto all’ambiente. Per un’ecologia politica del diritto, con Franco Tassi, Napoli, La scuola di Pitagora, 2019. 

La rivoluzione costituzionale. Alla riconquista della proprietà pubblica, Santarcangelo di Romagna, Diarkos, 2020. 

Alba Vastano

Giornalista. Collaboratrice redazionale del mensile Lavoro e Salute

0 commenti

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Sentitevi liberi di contribuire!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *