Modifiche al testo unico sulla sicurezza sul lavoro, pro o contro lavoratrici e lavoratori?
Tra le misure del decreto legge “lavoro” (ora legge 203/2024) vi sono anche modifiche in tema di sicurezza sul lavoro con le ennesime modifiche al dlgs 81/2008 (“testo unico sulla sicurezza sul lavoro”.
Una di queste modifiche l’abbiamo commentata negativamente e riguarda le modalità di concessione delle “deroghe per l’utilizzo di luoghi di lavoro sotterranei o semisotterranei” (art. 65).
Gli aspetti negativi sono due : il “ritorno” di questa competenza all’Ispettorato del lavoro (ora INL) togliendola alla attuale competenza delle ASL e la contestuale modalità di richiesta e rilascio della deroga “tramite posta elettronica” cui andrà allegata “adeguata documentazione” . La completezza documentale permette l’inizio dell’utilizzo dei locali ad uso lavorativo trascorsi 30 giorni senza alcuna verifica (sopralluogo) da parte dell’INL mentre successivi accessi da parte della ASL potrebbero far emergere contraddizioni con l’operato (via mail …) dell’INL.
Tra gli altri provvedimenti appare negativo la discrezionalità lasciata al medico competente di effettuare o meno una visita medica al lavoratore/lavoratrice che rientra al lavoro dopo 60 giorni di assenza per motivi di salute (malattia o infortunio) lasciando al medico stesso di redigere una idoneità alla mansione “d’ufficio” (senza appunto visitare il lavoratore).
La abrogazione – per eliminare un duplicato normativo – degli obblighi di consegna e utilizzo delle tessere di riconoscimento dei lavoratori occupati nei cantieri edili e/o in appalti presso altri datori di lavoro committente, finisce per cancellare tale obbligo per le imprese affidatarie e farlo rimanere solo per i sub-appalti.
Infine una costante individuabile nel provvedimento è il progressivo spostamento di competenze verso l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (sotto il controllo del Ministero del Lavoro) a scapito delle ASL (sotto il controllo del Ministero della Salute e delle regioni) in contrasto con quanto indicato nella riforma Sanitaria del 1978 a conferma del fallimento delle regioni nel mantenere servizi di vigilanza adeguati per la prevenzione nei luoghi di lavoro.
Qui un commento di dettaglio alle modifiche normative in materia di sicurezza contenute nel “ddl lavoro”.
6/1/2024 https://www.medicinademocratica.org
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