A PROPOSITO DI RIDER

Il tema dei c.d. rider, i ciclofattorini che consegnano a domicilio il cibo ordinato attraverso piattaforme digitali quali Deliveroo, Foodora, Just Eat, Glovo e Uber Eats, ha rappresentato nel corso degli ultimi due/tre anni un interessante argomento di confronto tra esperti ed “addetti ai lavori”.

Ad alimentare la discussione hanno contribuito sentenze di diversi Tribunali, Corte di Appello e Cassazione, oltre a specifiche norme di legge; più recentemente, la stipula di un contratto collettivo.

La questione più dibattuta è relativa all’esatta qualificazione del rapporto di lavoro instaurato tra le parti.

Al fine di operare una breve e sintetica cronistoria dei fatti è opportuno tenere almeno presente:

  • Sentenza del Tribunale di Torino nr. 778, del 7 maggio 2018; attraverso la quale fu respinto il ricorso di alcuni rider, ex dipendenti Foodora, che chiedevano fosse riconosciuto loro lo status di lavoratori subordinati.
  • Sentenza della Corte di appello di Torino nr. 26, del 4 febbraio 2019; che confermò la natura autonoma del rapporto di lavoro, ma stabilì che gli stessi avevano diritto, in termini di sicurezza, inquadramento professionale, limiti di orario, ferie e previdenza allo stesso trattamento previsto per i lavoratori subordinati.
  • Decreto legge nr. 101 del 3 settembre 2019, convertito in legge nr. 128 del 2 novembre 2019 (attraverso la quale furono apportate modifiche al D. Lgs. nr. 81 del 15 giugno 2015); che, in particolare, estendeva ai rider la disciplina prevista dal D. Lgs. 81/2015 e, tra l’altro, sanciva il divieto della retribuzione “a cottimo”.
  • Sentenza della Cassazione nr. 1663, del 24 gennaio 2020; che contro il ricorso della Foodora (già assorbita da Foodinho) confermò quanto sancito dalla Corte di appello di Torino.
  • Sentenza del Tribunale di Firenze nr. 866, del 1° aprile 2020; che dispose l’obbligo, per Just Eat, di fornire al lavoratore ricorrente i dispositivi di protezione individuale anti Covid-19 già previsti per i lavoratori subordinati.
  • Sottoscrizione, in data 15 settembre 2020, del primo Contratto collettivo di lavoro (con validità di 3 anni, a decorrere dal 3 novembre 2020) – tra Assodelivery (Associazione sindacale cui appartengono quasi1 tutte le piattaforme di food-delivery operanti in Italia) e Ugl-Rider.
  • Nota del Capo dell’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro nr. 0009430, del 17 settembre 2020; attraverso la quale il Ministero notifica a Assodelivery una serie di rilievi al contratto collettivo appena sottoscritto. Tra gli altri, sono di particolare importanza almeno tre/quattro elementi: 1) innanzi tutto, si pone il problema di verificare la titolarità della sola Ugl a sottoscrivere il contratto collettivo, 2) ne consegue la possibilità della stessa di operare in deroga alle norme previste dalla legge 128/2019. Relativamente al merito dei contenuti dell’accordo: 3) la previsione di un compenso che, in sostanza, prevede una retribuzione “a cottimo” (espressamente vietata dalla legge e non derogabile) e 4) l’art. 29, in materia di diritti sindacali, che, così come indicati, paiono riservati alla sola Ugl.
  • Sentenza del Tribunale di Palermo nr. 866, del 20 novembre 2020; che, accogliendo il ricorso di un rider, ha equiparato il suo “distacco” dalla piattaforma Glovo a un licenziamento inefficace perché disposto oralmente e lo ha qualificato, a tutti gli effetti, quale lavoratore subordinato; disponendone la reintegra con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Una sentenza clamorosa!
  • Comunicato stampa a cura del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano del 24 febbraio 2021.

Al riguardo è opportuno precisare che lo stesso ha prodotto poca sorpresa tra gli “addetti ai lavori”, ma non pochi equivoci.

Fino al punto di indurre qualche organo di stampa e giornali online a parlare di “sentenza storica” e, addirittura, di “obbligo di assunzione per 60 mila rider in qualità di lavoratori subordinati”.

In effetti, sono stati riportati i risultati di un’indagine – iniziata il 1° gennaio 2017 e conclusa il 31 ottobre 2020 – avviata (prima a Milano e poi estesa in tutta Italia) dopo numerosi incidenti stradali che avevano coinvolto alcuni rider.

Le conclusioni cui è pervenuto il “tavolo tecnico” (costituito dal Nucleo Carabinieri dell’Ispettorato del lavoro, Ispettorato del lavoro, Inps e Inail) che ha valutato la documentazione relativa alla posizione di ben 60 mila rider, possono essere così sintetizzate:

  • I rider rientrano a pieno titolo nella definizione di “lavoratore”, di cui all’art. 2, comma 1, lett. a) del D. Lgs, 81/2008, per cui deve essere loro applicata l’intera disciplina in materia di sicurezza del lavoro.
  • La prestazione dei rider non è eseguita né in autonomia né a titolo accessorio, ma imposta e coordinata dal modello organizzativo della singola piattaforma.
  • Non è vero che il rider goda di ampia autonomia e discrezionalità rispetto alla possibilità di accettare o meno una consegna. Questo perché condizionato dal punteggio (c.d. rating) assegnatogli in base a parametri quali: presenza, puntualità, accettazione e rapidità nella consegna degli ordini.
  • Per lo stesso motivo non è vero che il rider abbia la possibilità di scegliere le fasce orarie in cui offrire la propria prestazione lavorativa né godere di giorni di assenza per ferie (non pagate) o malattia (non riconosciuta); pena la retrocessione del rating e minori opportunità di lavoro.
  • Si deve procedere a una riqualificazione contrattuale del rapporto di lavoro dei rider, nel senso che il contratto (generalmente stipulato tra rider e piattaforme) di “lavoro autonomo di tipo occasionale (ex art. 2222 c.c.)” deve essere sostituito da quello relativo a “prestazioni di tipo coordinato e continuativo”, di cui al D. Lgs. 81/2015.

Di conseguenza, ai legali rappresentanti e ai datori di lavoro (le piattaforme) sono stati notificati:

  • I “verbali amministrativi di riqualificazione della posizione lavorativa dei rider, con recupero delle somme contributive (in via di quantificazione) e dei premi assicurativi”.
  • I “verbali di prescrizione (ed D. Lgs. 758/1994) con cui viene intimato ai datori di lavoro di adempiere a tutti gli obblighi in materia di sicurezza del lavoro per i rider entro 90 gg. dalla notifica. Le ammende, in caso di inadempimento, saranno pari a 733 milioni di euro!

Appare quindi chiaro che quello del 24 gennaio scorso non è un semplice “Comunicato stampa”. Le conclusioni tratte dagli accertamenti – “condivise dal N.I.L., Ispettorato del lavoro, Inps e Inail”; come ci tiene a evidenziare il Procuratore della Repubblica, Francesco Greco – hanno prodotto ben 2 verbali e 733 mln di euro di eventuali ammende!

Di fronte a questo quadro appare quindi difficile concordare con un’autorevole voce che, al riguardo, ha rilevato “Contratto dei rider: pirata o no, ce n’è certamente bisogno2. Così come occorre evidenziare che non è affatto vero che il suddetto contratto collettivo “salva dalla paralisi (il settore del food delivery) cui sarebbe stato altrimenti condannato2 a fine ottobre 2020”.

Infatti, in caso di assenza di un contratto collettivo di settore, alle piattaforme sarebbe stato impossibile sfuggire agli obblighi di cui agli artt. 47 bis – 47 octies del D. Lgs 81/2015.

In questo senso, in definitiva, come altrettanto autorevolmente argomentato da Gionata Cavallini 3Laddove il Ccnl Rider presenta effettivamente dei contenuti di originalità rispetto al dato normativo, lo fa stabilendo tutele recessive rispetto a quelle che sarebbero previste in assenza del contratto”!

Per concludere: solo ed esclusivamente al fine di evidenziare quale livello di disinformazione possano produrre posizioni “di parte” disposte anche a negare la realtà – pur di difendere l’indifendibile e fino al punto di arrecare offesa all’intelligenza dei lettori – invito alla lettura di uno degli ultimi interventi 4 sul tema dei rider.

Mi riferisco a un articolo pubblicato da quella che considero una tra le più autorevoli testate giornalistiche online: la “Fondazione Anna Kuliscioff”.

NOTE
Just Eat ne uscì poco dopo la sigla del Ccnl.
Pietro Ichino; in www.pietroichino.it del 20 settembre 2020.
Fonte: “Luci e ombre di un contratto che fa discutere”; in www.consulentidellavoro.mi.it
Fonte: “Mercato del lavoro news nr. 92”; in www.fondazioneannakuliscioff.it

Fonte: “A proposito di rider”; su www.fondazioneannakuliscioff.it (Mercato del lavoro news nr. 93)

di Renato Fioretti

Esperto Diritti del Lavoro

Collaboratore redazionale del mensile Lavoro e Salute

16/3/2021

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