Asimmetria e autonomia. Nord-Sud nella proposta di governo, un pericolo per l’Italia

distruzione

  1. Premessa

L’attenzione a tematiche urgenti come la “questione Tav” fonte di serie tensioni all’interno della compagine governativa hanno lasciato finora sullo sfondo il tema delle “intese” sulla Autonomia differenziata tra Governo e regioni a statuto ordinario. Il che desta una certa sorpresa se si considera che proprio questo è il solo punto definito “assolutamente prioritario” nel Contratto. Anche l’attenzione della stampa per l’argomento è stato a lungo tiepido e intermittente, spiazzata ogni giorno dalla strategia cara al ministro degli interni di utilizzare armi di distrazione di massa. Proprio per la cura posta a non parlarne fidando, di poter agire con rapidità e senza trovare soverchie resistenze, la questione si è fatta particolarmente preoccupante e va attentamente monitorata. Perciò è utile qualche riflessione sull’ impatto che questoprogetto lombardo-veneto potrà avere per il paese tutto e non solo per la popolazione del Mezzogiorno.

Le diverse bozze di intesa scaturite finora da una trattativa accuratamente riservata che nelle intenzioni doveva restare segreta hanno il tratto comune, ossessivamente reiterato, di fare cassa imponendo il principio che il finanziamento standard delle nuove funzioni non sia correlato al loro costo bensì al gettito (“capacità fiscale”) della regione. Si insiste con una disinvoltura che pretenderebbe di essere sofisticata e che al contrario è progressivamente esercizio di artificiose acrobazie logiche basate sul curioso principio-privilegio in base al quale a identici servizi erogati corrispondono fabbisogni standard tanto più elevati quanto maggiore è la capacità fiscale di un territorio. In sostanza le regioni che producono più reddito e pagano più tasse dovrebbero ricevere a copertura di identici servizi maggiori risorse delle regioni più povere. Si tratta di un insulto alla logica ancor prima che al dettato della Costituzione che con chiarezza stabilisce che ogni cittadino debba pagare le tasse in base al reddito e ricevere i servizi indipendentemente dal dove risiede.

E’ comprensibile che la Lega confermi, al di là delle apparenze, la sua vera natura di partito del Nord, sorprende invece l’acritico sostegno fornito fino ad ora -anche se con qualche distinguo ed imbarazzo- dal Movimento 5 stelle.

La sottoscrizione dell’ impegno “prioritario per contratto” rappresenta un salto in avanti e la richiesta di questa autonomia va ben oltre il federalismo cooperativo delineato dalla cosiddetta legge Calderoli (legge 42) del 2009. Questa prevedeva che venissero fissati i LEP (livelli essenziali delle prestazioni) da finanziare, sulla base di costi standard in tutto il paese attraverso la perequazione ad opera dello Stato. I LEP dovrebbero garantire a tutti i cittadini pari diritti civili e sociali fondamentali (salute, scuola, mobilità). A 10 anni dalla legge 42 i LEP (obiettivi di servizio -art.18) non sono mai stati definiti, si è continuato a finanziare i servizi con il criterio della ‘spesa storica’ cioè correlato ai livelli degli anni precedenti, un criterio che penalizza cittadini al Sud in misura tale da legittimare l’ affermazione che essi godono di una cittadinanza limitata.

Gli accordi in fieri, come detto, mirano a formalizzare ed accentuare quello che è già stato messo in pratica: il principio che i diritti di cittadinanza siano finanziati con risorse più abbondanti laddove la capacità fiscale è maggiore (proposta di legge del Veneto ottobre 2018). La palese inconsistenza logica di questo criterio non ha fatto recedere dall’intento. Le bozze successive di intesa si arrovellano in sorprendenti contorsioni per riproporre in forme più educate ma parimenti inaccettabili il concetto che LEP identici necessitino di fabbisogni diversi e, ovviamente, tanto maggiori quanto maggiore è la capacità fiscale del territorio. Se si arriverà a stabilire le intese col Governo su questa base ottenendo l’ approvazione di questo Parlamento si sancirà per legge che per gli stessi servizi in tema di sanità, scuola, trasporti, chi più ha più diritto ad avere.

In questa prospettiva, il risultato minimo garantito dalle bozze di intesa finora note (15 e 25 febbraio 2019) sarà che le diseguaglianze prodotte finora dalla prassi della spesa storica oltre ad essere cristallizzate saranno assoggettate ad una dinamica che va con certezza ad ampliare nel tempo le disuguaglianze a danno dei cittadini delle regioni più povere.

Questa deriva anti-meridionale non nasce certo dal nulla; Lega e M5S non hanno dedicato neppure un rituale paragrafo del loro programma elettorale al Sud. Il “meridionalismo di default“, impropriamente individuato nella proposta di fornire una soluzione a una ben concreta esigenza di rassicurazione con il reddito di cittadinanza, testimonia di una “visione” del dualismo che di fatto affossa qualsiasi prospettiva di sviluppo.

E’ su questi presupposti tutt’ altro che antitetici in merito al dualismo che Lega e M5S stipulano per “contratto” che “….l’ impegno sarà quello di porre come questione prioritaria nell’ agenda del Governo l’ attribuzione, per tutte le Regioni che motivatamente lo richiedano, di maggiore autonomia in attuazione dell’ art.116, terzo comma, della Costituzione…. Il riconoscimento delle ulteriori competenze dovrà essere accompagnato dal trasferimento delle risorse necessarie per un autonomo esercizio delle stesse…. Questo percorso di rinnovamento dell’assetto istituzionale dovrà dare sempre più forza al regionalismo applicando, regione per regione, la logica della geometria variabile...(p.24 dell’accordo) A meglio qualificare questo punto il contratto chiarisce che si tratta di “portare a conclusione le trattative tra Governo e Regioni attualmente aperte.”

Il riferimento è ai preaccordi Stato-Regioni frettolosamente siglati dal governo Gentiloni pochi giorni prima del voto. Una manifestazione non certo casuale, intempestiva e irresponsabile che offre a questo governo su un piatto d’ argento solidi argomenti per corrispondere alle richieste di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna.

L’ accurato silenzio che dopo la stipula del contratto è calato su questo punto rivela una concordanza che nel caso del M5S è un’ esplicita subordinazione alla Lega che, con l’ autonomia, insegue un assetto di governo dei “suoi” territori fondato sulla pretesa, molto esplicitamente espressa, di tenere al Nord il controllo delle tasse finora versate allo Stato

E’ bene affrontare per quello che è il tema di questa autonomia differenziata. Alla base delle proposte di legge delle diverse regioni sta l’ assioma che il residuo fiscale regionale (differenza tra imposte versate e spese ricevute dallo Stato) debba tornare alle regioni (il 90% secondo il Veneto, l’ 80% per la Lombardia) che lamentano di subire una palese ingiustizia fiscale.

Non è difficile argomentare il radicale contrasto tra questa pretesa e i fondamentali principi costituzionali che, più che alla solidarietà nazionale, si richiamano ad un fondamentale principio di equità ed è altrettanto facile rilevare che la richiesta di “sanare l’ ingiustizia fiscale” sarebbe tutta a carico delle regioni meridionali.

A minare alla base la validità della “pretesa” sul RF stà la sua irrilevanza sia in punta di principio che per l’ oggetto (appunto la sua misura) posto a fondamento del presunto diritto dalle regioni del Nord.

Requisire il residuo fiscale era il tema già cavalcato con sincera brutalità all’ epoca della devoluzione; l’ obiettivo si conferma in pieno ancor oggi anche se esso rimane diplomaticamente più defilato, rivestito dal paludato manto retorico della presunta vitrtù Lombardo-Veneta che l’ autonomia rafforzata, come mellifluo balsamo rigeneratore, farebbe percolare da Nord a Sud.

Queste pretese non passano il vaglio di una verifica dettagliata. Infondate in punto di diritto, anche le imponenti cifre sull’entità del RF sono fondamentalmente errate visto che non tengono conto di importanti flussi di spesa a favore delle regioni più sviluppate che ne riducono drasticamente la portata. Si aggiunga il fatto che nella situazione vigente, un qualsiasi intervento redistributivo compatibile con il dettato costituzionale dovrebbe andare nella direzione diametralmente opposta a quella proposta dall’ arroganza (o incompetenza) della scalpitante confederazione del Lombardo-Veneta.

2. I contenuti delle intese e il trasferimento di competenze

Le richieste di autonomia differenziata, ancora prima che fosse stilato il contratto di governo, fanno riferimento all’art. 116 terzo comma della Costituzione per delineare, a ben vedere, un progetto teso a realizzare una macroregione del Nord che sarebbe già del tutto possibile realizzare in virtù del settimo comma dell’ articolo 117.  Il Veneto ha già presentato il suo disegno di legge, seguito dalla Lombardia. L’ Emilia Romagna, come suo stile, lascia fare ad altri il lavoro sporco; in silenzio vigila il presidente del Piemonte che già in anni lontani da “responsabile per il federalismo” esprimeva il filo-leghismo organico del PD settentrionale. E’ scontata la sintonia del Friuli Venezia Giulia, la cui annessione è stata sancita dal recente voto regionale; né ci sono dubbi sul consenso della Liguria ad una prossima Confederazione del Nord. Alle campane settentrionali hanno fatto eco gli squilli di trombe di regioni chiave del Sud (Campania e Puglia) alla rincorsa del Nord. Quella di Napoli e Bari è una stizzita reazione di capitali che si ignorano e spesso marciano in senso opposto. Quanto al resto del Sud, Sicilia e Sardegna sono già ad autonomia (più o meno sciaguratamente) rafforzata e Calabria, Basilicata, e Molise, sono troppo intente a salvaguardare la loro stessa sopravvivenza per immergersi in una macroarea che le vedrebbe immediatamente sparire.

Se queste tendenze si consolidano, questa autonomia rischia di far giustizia sommaria del federalismo fiscale oggetto dalla riforma del Titolo V del 2001 alla cui attuazione doveva attendere la legge delega 42 del 2009 “…in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione” che, nei fatti, non è stata mai resa operativa.

Liquidato il federalismo cooperativo del titolo V e la “sua” legge di attuazione, oggi il tentativo è di “parlare d’ altro” senza far esplodere l’ evidente contraddizione tra realtà e Costituzione e, nel suo nome, si rispolvera il “regionalismo” qualificandolo a “geometria variabile”. Il tutto per dar vita a una serie di Regioni-Stato in un Nord Confederale che riporterebbe l’ Italia ad essere quell’ espressione geografica cui alludeva con freddo realismo Metternich dopo il congresso di Vienna

La realizzazione delle priorità “contrattuali” sta dunque avvenendo sotto le bandiere dell’ autonomia rafforzata in nome del regionalismo a geometria variabile. E’ del tutto sfuggito, ai “ribelli del Sud” ora al governo, che essi stanno allegramente liquidando la prima parte della Costituzione e, senza referendum, a semplice maggioranza di un parlamento nel quale sono oggettivamente condizionanti si avviano a sostituire il mai realizzato e pur penalizzante progetto di federalismo fiscale con un sistema confederale dove ogni confederato fissa in autonomia diritti e doveri in funzione dell’ ampiezza del controllo delle risorse proprie.

Sul tema sono opportune e direi urgenti analisi e serie riflessioni[1] sulle proposte e sugli effetti delle nuove ripartizioni delle funzioni tra Stato e Regioni che Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna chiedono, in applicazione dell’ art. 116, comma 3 della Costituzione.

Forme e condizioni particolari di autonomia sono richieste per un lungo elenco di materie concorrenti di cui al comma 3 dell’articolo 117 (tra le quali la sanità), nonché per alcune materie di legislazione esclusiva dello Stato, (tra le quali le norme generali sull’istruzione). Funzioni (in primis sanità e istruzione) che più di altre interferiscono con l’esigenza di salvaguardia dell’unità del Paese per la quale vale il principio della “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale“. La lista delle “materie concorrenti”, di competenza fino ad ora dello stato e delle regioni e di quelle già di competenza esclusiva è lunghissima, riguarda praticamente tutto.

Ciò pone ovviamente la questione cruciale del finanziamento delle funzioni nel rispetto di quanto prevede il vigente art.119, (in particolare nei primi quattro commi) fissando i principi generali di finanziamento del federalismo fiscale. E’ infatti tutt’ altro che causale che proprio il 116 terzo comma richiami al “…rispetto dei principi di cui all’ articolo 119″ e, di conseguenza vincoli al rispetto della legge 42/2009 emanata proprio per l’ attuazione del 119.

A tranquillizzare, non basta la previsione (peraltro smentita sistematicamente nelle varie bozze “segrete” delle intese) che le nuove competenze possano essere finanziate mediante compartecipazioni sul gettito dei tributi erariali per un ammontare massimo dei tributi commisurato alla spesa fino a quel momento sostenuta dallo Stato. Anzitutto si perverrebbe così a una “neutralità basata sulla spesa storica” e quindi a legittimare una situazione di forte asimmetria come quella attuale che cristallizzerebbe una condizione tutt’ altro che ottimale a danno delle aree più deboli. La neutralità attribuita alla “spesa storica” non è garanzia di equità perequativa conforme alla Costituzione perchè non attua affatto il 119 che si basa invece sulla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) dai quali derivano i fabbisogni commisurati ai costi standard come prescrive la 42 del 2009 .

Appare perciò radicalmente inaccettabile la originaria richiesta specifica della Regione Veneto di finanziare le funzioni aggiuntive con il 90% del gettito delle imposte erariali (Irpef, Ires e Iva) riscosso nel territorio e, allo stesso modo, l’ apparentemente più blanda richiesta di considerare la capacità fiscale del territorio tra i parametri per l’ attribuzione delle risorse erariali ai fini di definire lo standard del fabbisogno: una prova evidente dell’ intenzione di acquisire ai propri territori entrate erariali che sono in capo allo Stato per finalità perequative.

La radice di questa impostazione, che punta a giustificare come e perchè si possano determinare fabbisogni più elevati per i territori più ricchi, nasce dalla presunzione che caratterizza il dibattito sul “residuo fiscale” secondo la quale i vigenti meccanismi di ripartizione delle risorse fiscali tra i territori sarebbero all’origine di un conflitto distributivo Nord-Sud a tutto vantaggio del Sud. Le proposte della regione Veneto della Lombardia puntano infatti ad ottenere la restituzione delle risorse “sottratte” alle regioni più ricche del Paese. All’ indomani del 4 marzo 2018 il Presidente del Veneto ebbe a dire “…lo Stato restituisca i miliardi versati da noi veneti” gli ha fatto eco la ministra del Governo per le autonomie che in uno col neo presidente della Lombardia concorda nel definire quello “…un momento epocale”.

3. Residuo Fiscale, Equità Orizzontale e il preteso “diritto alla restituzione”

Per fare chiarezza sulla natura delle rivendicazioni, è necessario ricostruire correttamente ed in modo esaustivo il significato oltre che gli ammontari delle entrate e delle spese attribuibili all’intero aggregato della P.A. Quanto al significato è molto facile comprendere che un finanziamento commisurato a fabbisogni standard correlato alle capacità fiscali del territorio non solo è lesivo del dettato costituzionale ma, cristallizzando i divari interni al Paese, mette il carro davanti ai buoi e impedisce di dar corso a quanto previsto dalla legge 42/2009 di attuazione dell’ articolo 119 del Titolo V.

E’ bene anche riflettere se etichettare questa “autonomia rafforzata”, con il suggestivo slogan della “secessione dei ricchi” (e con essi anche dei loro poveri) non sia fuorviante. In realtà, sotto la bandiera nazionale si mira a realizzare non l’ esito estremo della vagheggiata devoluzione bensì il definitivo consolidamento di un consolidato e informale processo estrattivo a vantaggio della componente forte del Paese. Lungi dall’ essere vagheggiata, un’ autentica secessione imporrebbe una ripartizione delle risorse sia sul versante del conto del reddito che del patrimonio. Il che per le regioni “forti” significherebbe accollarsi la quota del debito (pubblico) del quale sono titolari (attorno all’ 80%) con un’ alta probabilità di rendere insostenibile il loro profilo finanziario per la conseguente lievitazione del rapporto debito/PIL tale da imporre l’ adozione di politiche ultrarestrittive. E’ molto più comodo e redditizio imporre alla parte debole del Paese un meccanismo redistributivo, il che può realizzarsi solo sotto il mantello di un Paese unitario. Questa “estrazione” (una trasfusione utile a rinsanguare la scarsa competitività di sistema) insegue l’ illusione di cogliere due piccioni con una fava: affrancarsi dalla palla al piede del Sud, e con ciò liberarsi da una fonte strutturale di crisi.

Come accennato in precedenza la “teoria del diritto alla restituzione” è alla base di una aggressiva interpretazione del federalismo fiscale come occasione per ottenere la restituzione di risorse indebitamente acquisite da “altri territori” rispetto a quelli che hanno generato l’introito fiscale. L’ ammontare delle risorse sul quale accampare pretese è sostanzialmente quantificato dal calcolo del cosiddetto Residuo Fiscale (RF) che, in sintesi, in ogni Regione, è dato dalla differenza tra l’ammontare delle imposte erariali incassate dallo Stato e il complesso delle spese effettuate in beni e servizi ad opera dello Stato. La prima illusione è non comprendere che il tarpare le ali a mezzo Paese mette anche il piombo all’ altra metà. Una corsa a handicap per entrambi i cui esiti dovrebbero essere evidenti a chi dal 2008 ha vissuto anche da Nord la crisi del Sistema Italia.

Si è gia anticipato che la teoria della restituzione al territorio, accampata dal Nord non ha fondamento né valenza giuridica nell’ attuale ordinamento che si ispira ad un principio generale: quello di equità orizzontale, in conformità alla prima parte della CostituzioneDetto ciò è comunque opportuno smentire le pretese anche in merito alla consistenza del Residuo Fiscale visto che a questa scatola quasi vuota si continuano a riferire illustri analisti e opinionisti per lamentare un mitizzato “sacco del Nord”.

Il Residuo Fiscale registra la mera contabilità di flussi finanziari pubbliciquesto calcolo esclude l’imputazione della spesa per gli interessi corrisposti sul debito pubblico e come detto ad esso si fa riferimento per quantificare la rivendicazione del diritto alla restituzione di risorse da parte di aree territoriali dove il Residuo Fiscale è maggiore di zero. Si dimentica che il RF risulta contabilmente dalla registrazione e aggregazione delle relazione tra i singoli contribuenti e il sistema fiscale: una relazione strettamente personale che si realizza necessariamente sul territorio.

Al fine di arrivare con chiarezza a un definizione analitica del federalismo fiscale di stampo cooperativo, J.M Buchanan (1050) esplicitò il principio di equità orizzontale. E’ il criterio che ritroviamo nella riforma del titolo V. Il principio può sintetizzarsi nel concetto: si trattano in modo uguale gli uguali. Esso rappresenta il fondamento etico che legittima i trasferimenti di risorse tra individui indipendentemente dai territori anche nella nostra Costituzione.

In base a questo principio: un individuo dovrebbe avere la garanzia che dovunque egli desideri risiedere nella nazione, il trattamento fiscale complessivo che egli riceverà sarà approssimativamente lo stesso”. I “residui fiscali” (positivi) vantati da un territorio segnalano unicamente che in quel territorio vivono cittadini che percepiscono redditi mediamente più elevati di altri e ricevono servizi simili a quelli che ricevono altri cittadini di altri territori, titolari di un reddito simile o diverso dal suo. La giustificazione etica dei trasferimenti è alla base del patto sociale nel quale si riconosce una comunità, sia che si organizzi in modo Federale che Unitario. Diverso se il patto riguarda comunità diverse dove il principio di equità orizzontale vale all’ interno delle singole comunità ma non per individui di comunità diverse: è il caso del sistema Confederale al quale –di fatto- aspirano le Regioni che, sotto le mentite spoglie del “regionalismo a geometria variabile”, intendono realizzare il regime di “autonomia rafforzata” proclamando di agire in conformità all’ articolo 116 comma 3 del titolo V.

4. La correzione del Residuo Fiscale e gli interessi sul debito pubblico

Chiarita la infondatezza delle pretese delle Regioni quando reclamano ossessivamente un presunto diritto alla restituzione rapportato al Residuo Fiscale, va detto che oltre ad essere infondata in punto di diritto essa è dal punto di vista quantitativo macroscopicamente esorbitante, essendo il calcolo viziato da una “omissione” particolarmente significativa dovuta all’ esclusione della posta contabile degli interessi percepiti dai residenti detentori dei titoli di debito dallo Stato. Questi interessi, rappresentano una spesa pubblica erogata a titolo di servizio del debito pubblico.

Per una -ingiustificata- prassi consolidata gli interessi non vengono considerati anche se -come nel nostro caso- essi rappresentano non solo una delle principali voce di spesa corrente ma anche una delle poste con un particolarissimo, significativo impatto redistributivo.

Per escluderli dal calcolo si argomenta che essi non conferiscono benefici addizionali ai possessori di titoli pubblici, che in alternativa avrebbero acquistato titoli privati e percepito i relativi interessi. Contro questo argomento, si fa osservare che il costo del servizio del debito pubblico è comunque sopportato dai contribuenti anche non residenti nelle Regioni beneficiarie dei pagamenti e anche non detentori eventuali del debito, per cui tali pagamenti sono comunque da configurare come una componente -e molto significativa- dei flussi redistributivi interpersonali che hanno un’ovvia contabilizzazione interregionale. C’ è di più; poiché (nello specifico caso italiano) in ultima istanza il debito e gli interessi sono finanziati con le imposte e visto che secondo un noto teorema (la cosiddetta equivalenza ricardiana) il valore attuale delle imposte presenti e future necessarie a soddisfare il debito tende a coincidere con l’ammontare degli interessi percepiti dai detentori del debito, per i detentori del debito gli interessi sono una forma di restituzione di imposte. Il che -calando il tutto nel mondo reale- fa comprendere che chi non possiede debito ma paga imposte destinate ad estinguerlo e a garantire il suo servizio (gli interessi appunto) trasferisce quote del suo reddito ai detentori del debito: in definitiva, se il debito non è equidistribuito tra tutti i contribuenti, si realizza di fatto una redistribuzione di ricchezza in funzione della diversità delle quote di detenzione dei titoli del debito, specie se il tutto si risolve in relazioni puramente finanziarie, come nel nostro caso dove il debito lievita in connessione non alle vicende ed alla dinamica della produzione me per le esigenze dettate dal suo stesso rifinanziamento . Motivo in più -al di là dell’amore per la precisione e trasparenza contabile- per includere il servizio del debito tra i benefici che i soggetti hanno dallo Stato in aggiunta ai servizi connessi ai diritti sociali e civili di cittadinanza.

L’esclusione della spesa per interessi dal calcolo dei residui fiscali regionali viene anche giustificata con la difficoltà di realizzare stime attendibili della distribuzione territoriale dei titoli del debito pubblico e delle conseguenti spese legate al pagamento dei relativi interessi. Tuttavia, specialmente quando la distribuzione dei titoli del debito è sensibilmente sbilanciata in favore di certe aree, l’omissione può comportare una seria distorsione nella stima del RF, perché i territori più ricchi ricevono i flussi finanziari legati al pagamento degli interessi sul debito che non vengono di fatto computati.

L’ inclusione o meno degli interessi nel computo del Residuo Fiscale è perciò tutt’ altro che neutrale e può evidentemente determinare grandezze molto diverse in funzione della dimensione relativa di questa posta contabile.

Nella componente «interessi e ammortamento del debito» si annida non a caso ormai tutta la criticità di gestione della finanza pubblica che non riesce a invertire il lievitare dello stock di debito nonostante più di trenta anni di avanzi primari (Alvaro 2013). La deludente crescita del PIL, sostanzialmente fermo dal 1998, e l’evoluzione quantitativa del servizio del debito fanno lievitare il rapporto debito/ PIL anche in presenza di bassi tassi di interesse, cumulandosi interessi per pagare interessi in un processo noto in letteratura come Ponzi Finance il cui esito di norma è la bancarotta del debitore.

La cosa è particolarmente attuale per l’ Italia, dove il consistente avanzo primario si trasforma in disavanzo di parte corrente anche notevole quando -appunto- si tiene conto dell’ esborso per corrispondere gli interssi maturati. In altri termini l’ avanzo di parte corrente non copre l’ onere per interessi e quindi non contribuisce a finanziar la spesa in conto capitale, che quindi, anche essa in misura degli investimenti finanziati si chiuderà in debito concorrendo al’ incremento dello stock del debito pubblico. La significatività di questa correzione per gli interessi dell’ avanzo primario (la cui disaggregazione a livello regionale coincide con la categoria del Residuo Fiscale) risulta evidente: dal RF, sottraendo gli interessi si determina il Residuo Fiscale Finanziario.

Procediamo con un esempio di calcolo del RF come differenza tra entrate erariali (T) meno spese della P.A. (G) senza conteggiare la spesa per il servizio del debito. Limitiamo –Tabella 1– l’ analisi agli anni 2012-2015.

Tabella 1 Residui fiscali 2012-2015, Dati in milioni €

2012 2013 2014 2015
Mezzogiorno -21.807,1 -34.089,2 -18.369,7 -35.621,7
Centro-Nord 116.737,2 121.726,9 83.430,7 91.191,8
Italia 94.930,2 87.637,9 65.061,0 55.569,9

Al fine di procedere alla correzione per il servizio del debito, nella Tabella 2 sono riportati in Ml€   l’ammontare degli interessi pagati dallo Stato come servizio ai detentori residenti del debito: Famiglie e imprese; Banche, Fondi e Assicurazioni.

Per le tre categorie di residenti detentori dei titoli sono riportate le quote di spettanza delle due macroaree (Centro-Nord e Mezzogiorno). Questa ripartizione, è derivata dalla contabilizzazione fornita dalla fonte dei Conti Pubblici Territoriali in valori corrispondenti alla media degli anni 2014-2015.

Tabella 2 Interessi sul debito pubblico per il 2014-15 (media) dei percettori residenti e ripartizione territoriale (dati in milioni €.); Residui Fiscali e Residui Fiscali Finanziari

  MezzogiornoV.A.         Quota % Centro-NordV.A.           Quota % ItaliaV.A
Famiglie, Imprese, Banche, Assicurazioni e Fondi 11.416       17,1% 55.345     82,9% 66.761
Residui Fiscali 2015-2015 (media) – 26995,7 87.311,3 60.315,5
Residui Fiscali Finanziari -38.411,7 32.966,3 -6.445,4

* nella tabella non compaiono interessi passivi sul debito pubblico percepiti dai non residenti. tali interessi rappresentano nel biennio circa un terzo della somma complessiva di interessi a carico dello Stato e nell’ ipotesi che siano onorati attraverso il prelievo fiscale, essi vanno in ulteriore detrazione ai RF positivi (e ovviamente -caso del Mezzogiorno- in aggiunta alla consistenza del valore dei RF negativi). Quanto al criterio di ripartizione dell’onere degli interessi da corrispondere ai non residenti una ipotesi prudenziale potrebbe essere quella di attribuire l’ onere al Nord e al Sud in percentuale della quota del rispettivo PIL rispetto al PIL nazionale.

In definitiva, imputati gli interessi, quello che residua al Centro-Nord vale poco meno di 33 Mld€ non sufficienti a coprire i 38 Mld€ da corrispondere al Sud, da qui l’ esigenza di un ulteriore debito di oltre 6 Mld€ mld€. E ciò senza considerare quanto è dovuto ai residenti esteri. In definitiva l’ ammontare eventuale di trasferimenti dal Centro-Nord non è il residuo fiscale al quale si fa di norma riferimento, pari a 87,4 mld€ ed oggetto della rivendicazione con pretesa di restituzione, bensì meno di 33 Mld€.

Infine la Tabella 3 riporta gli effetti sempre stimati della correzione e quindi del passaggio dal Residuo Fiscale al Residuo Fiscale-Finanziario per le Regioni che chiedono di attivare il 116 comma terzo. L’ impatto della correzione per gli interessi corrisposti ai residenti evidentemente è rilevante trattandosi di regioni di consistente dimensione e tra le più ricche del Paese, ancor di più se attribuiamo            l’ onere da corrispondere ai residenti esteri in proporzione al loro PIL.

Tabella 3   Dal residuo Fiscale (RF) al Residuo Fiscale-Finanziario per le Regioni richiedenti

Lombardia Veneto Emilia Romagna
RF 41.906 12.228 11.555
RFFRFF(*) 23.25517.380

 

7.2253.392 6.5553.211

(*) residuo fiscale finanziario calcolato attribuendo la quota di interessi sul debito da corrispondere ai residenti esteri in base alla quota del PIL delle regioni

In modo semplificato, certo approssimato e migliorabile, potremmo valutare la differenza pari a poco meno di 55 mld€ tra RF e RFF del Centro-Nord come una misura della “restituzione netta” (di questo si tratta) di imposte che lo Sato retrocede ai contribuenti settentrionali detentori del debito. Al contempo una “restituzione” simile per natura interessa i detentori meridionali del debito per circa 12 Mld€. Sono evidenti gli effetti redistributivi tra detentori e non detentori di debito pubblico, effetti significativi che prescindono dai territori e che hanno a che fare con il reddito dei contribuenti, confermando anche da questo versante la deriva strutturalmente “estrattiva” che contribuisce ad alimentare la silenziosa redistribuzione dalle aree deboli a quelle forti.

5. Conclusione

Gli umori, gli orientamenti politici, la perdita di solidarietà sono ben sintetizzati dalla espressione “secessione dei ricchi” ma dal punto di vista della pratica politica e istituzionale le cose, come abbiamo visto, sono più complicate ed alimentano una pericolosa deriva che con riferimento alla vagheggiata secessione, potrebbe più probabilmente indurre il Sud a cavalcarla. La secessione ormai non solo non è più nel vocabolario leghista ma scompare anche la narrazione federalista per far posto all’ ambiguo “regionalismo a geografia variabile”.

La secessione avrebbe costi insostenibili per le tre regioni paladine dell’autonomia. Con in portafoglio almeno il 66’% dei titoli del debito pubblico, a fronte, di un quota del prodotto intorno al 45%, il loro rapporto debito-Pil supererebbe il 150% provocando una intensa instabilità finanziaria. Fa invece molto comodo questo regionalismo per perpetuare la trasfusione di sangue dal sud. La Lombardia che proclama un RF di 40 miliardi può contare su meno di 20 Mld€ di RFF ma beneficia del massiccio rimborso di imposte sotto forma di interessi. In più, a conti fatti, tutto torna verso Nord con il circuito dell’economia che da anni ha fatto emergere il fenomeno nuovo delle rimesse per gli emigrati che accompagnano la gioventù meridionale forzata a lasciare e a contribuire suo malgrado all’ eutanasia del Sud in atto da anni. Il paradosso di questa nuova emigrazione di massa di capitale umano è il suo tratto selettivo e al contempo discriminatorio che facilitano e privilegiano l’ esodo di giovani le cui famiglie possono concedersi il lusso di impoverirsi.

Sorprende, ma forse no, che il M5s che ha una base fortemente meridionale non abbia percezione di quello che accade tutto intento ad estirpare, a debito, la povertà. Senza consapevolezza, la “forza” del Sud” ha siglato il ‘Contratto’ sulla geometria variabile che ha questa visione.

Chiarito finalmente che le trattative segrete non possono che prospettare “intese” dalle pesanti implicazioni economiche ed istituzionali, sarebbe tempo di riaccendere la luce sul federalismo dimenticato, anzi accantonato per i vincoli imposti dalle sue regole precise, chiare e scomode fissate nelle leggi e nella Costituzione.

A conti fatti l’avventura dell’autonomia rafforzata, partita per essere una guerra lampo, non procede. Se pur continua ad incombere, essa è bloccata dall’ evidenza sempre più chiara della sua pretestuosa, illogica strumentale subordinazione al progetto “acquisitivo” che si nutre di erronee presunzioni e di pericolose illusioni. Nord e Sud dovrebbero archiviare questa vicenda e, fugati gli equivoci, avviare un percorso fidando in quelle regole, da troppi anni strumentalmente disattese: esse si sono dimostrate così vitali e resilienti che anche le armi di distrazione di massa, brandite con fantasia degna di miglior causa, non riescono a seppellire.

Adriano Giannola

25/7/2019 www.inchiestaonline.it

Bibliografia e Note

Alvaro G (2013) “E parliamodel debito pubblico”, Nota Isril on linen.1

Buchanan J M (1950) “Federalism and Fiscal Equity”, American Economic review, Sept. 583-599.

Giannola A, Stornaiuolo G (2018) “Un’analisi delle proposte avanzate sul ‘federalismo differenziato’” Rivista Economic del Mezzogiorno, 1-2, pp 5-52

[1] Per una analisi tecnicamente più esauriente si rinvia a Giannola Stornaiuolo (2018)

 

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