CANCEROGENI, MISURE PER PROTEGGERE I LAVORATORI

Questa considerazione è stata la base per l’emanazione della direttiva UE 2019/130. Sarà recepita in Italia entro il 2021 e andrà a modificare il decreto 81 del 2008, in particolare il capitolo che riguarda la protezione dei lavoratori dal rischio cancerogeno (Titolo IX, capo 2).

Alcune novità sono rilevanti, tra queste l’inclusione di due nuovi processi industriali nell’elenco dei cancerogeni:

  1. Lavori comportanti penetrazione cutanea degli oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all’interno del motore
  2. Lavori comportanti esposizione alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel

In entrambi i casi si tratta di processi lavorativi e pertanto non soggetti a classificazione a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Nel primo caso il comitato scientifico per i limiti dell’esposizione professionale agli agenti chimici (SCOEL) ha individuato la possibilità che tali oli siano assorbiti in misura significativa attraverso la pelle e ha vivamente raccomandato l’introduzione di osservazioni in tal senso.

L’introduzione di queste due lavorazione nell’elenco dei cancerogeni costituisce una novità rilevante se si considera l’elevato numero di lavoratori potenzialmente esposti a tali inquinanti.

Un altro importante passo avanti è la definizione di valori limite di esposizione professionale per 20 sostanze/miscele e l’inserimento della notazione “pelle” per quelle sostanze in cui una delle vie di esposizione importante è quella cutanea.

Fino ad ora era previsto un valore limite solo per poche sostanze (la polvere di legno, il cloruro vinile monomero, il benzene, asbesto e piombo); un primo elenco era stato già inserito nella direttiva UE 2017/2398.

Di rilievo l’introduzione di un valore limite per la polvere di silice cristallina respirabile (0.1 mg/m3), i composti del cromo esavalente (0.005 mg/m3), con adeguamenti graduali: ancora fino al 2025 il limite sarà di 0.010 mg/m3, le emissioni da motori diesel che non dovranno superare il valore di 0.05 mg/m3 misurato come carbone elementare, tale valore limite si applica a decorrere dal 21 febbraio 2023. Per le attività minerarie sotterranee e la costruzione di gallerie, il valore limite si applica a decorrere dal 21 febbraio 2026.

Infine entro il primo trimestre del 2019 la Commissione, tenendo conto degli ultimi sviluppi nelle conoscenze scientifiche, dovrebbe valutare la possibilità di modificare l’ambito di applicazione della direttiva cancerogeni per includervi le sostanze tossiche per la riproduzione. Su tale base la Commissione dovrebbe presentare, se del caso, una proposta legislativa, previa consultazione delle parti sociali.

Nonostante l’impegno, al momento, non è ancora stato diffuso alcun documento in tal senso da parte della Commissione Europea.

Le sostanze reprotossiche

Sono sostanze tossiche per la riproduzione, possono influire negativamente sulla capacità di uomini e donne di riprodursi e alterare lo sviluppo del bambino durante la gestazione e dopo la nascita.  Attualmente nell’inventario dell’Agenzia Europea per le sostanze chimiche (Echa), sono 1700 le sostanze classificate come tossiche per la riproduzione, con indicazione di pericolo

H360: Può nuocere alla fertilità o al feto

H361: Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto

H362: Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno

Alcune di esse sono ancora largamente utilizzate, la normativa per la tutela della maternità si applica solo dopo che la gestante ha comunicato il proprio stato al datore di lavoro. Non sono ancora presenti normative specifiche che riguardano l’esposizione paterna o la fertilità di entrambi. Nella maggior parte dei casi si tratta di agenti in grado di interferire con il sistema endocrino, sostanze esogene che interfersicono con la produzione, il rilascio, il trasporto, il metabolismo, il legame, l’azione o l’eliminazione degli ormoni naturali dell’organismo responsabili del mantenimento dell’omeostasi  cellulare, della fertilità, della regolazione dei processi di sviluppo.

Il regolamento REACH ha incluso 43 sostanze e tossiche per la riproduzione fra quelle per cui deve essere richiesta l’autorizzazione (allegato XIV).

Approfondimenti

Luisella Gilardi

www.dors.it

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