Col Decreto Sicurezza aumenta il razzismo

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Va verso l’approvazione al Senato il “Decreto Sicurezza”. Ormai non si parla più del “Decreto Migranti e Sicurezza”, ma solo di “Decreto Sicurezza” forse per nascondere lo sconcio che viene fatto contro i migranti o per dare l’impressione che cercando di risolvere il problema dei migranti, così come indicato dal governo, verrà data maggiore sicurezza al nostro Paese, essendo proprio i migranti fonte di insicurezza.

Il Decreto Salvini[1], come anche è noto, ha unito disposizioni riguardanti più tematiche: quelle che interessano i migranti come il rilascio dei permessi di soggiorno, le disposizioni per la loro cittadinanza e la giustizia, ma anche quelle non hanno niente a che vedere col problema dei migranti come quello del terrorismo e della criminalità mafiosa, nonché della funzionalità del Ministero dell’interno (Tabella 1 [PDF: 91 Kb]). C’è chi sostiene che l’unire temi così diversi sia stata una esigenza del governo affinché il Presidente Mattarella potesse ravvedere l’urgenza di rendere con una sua firma immediatamente attuativo un Decreto, che non poteva esserlo certo per il problema dei migranti in quanto, ormai dalla fine della precedente legislatura, a seguito delle disposizioni promosse dal Ministro Minniti, questo problema aveva perso la sua urgenza per il crollo degli sbarchi dal nord Africa (tra il 1 gennaio al 2 novembre del 2018 sono sbarcati in Italia 22.031 persone, l’80.27 % in meno rispetto alle 111.659 arrivati negli stessi mesi del 2017) (Figura 1)[2].

Figura 1 – Sbarchi dei migranti in Italia 2016 – 2018

Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione

Dando un breve sguardo alla parte del Decreto sui migranti possono essere messe in risalto alcune disposizioni che interessano:

  1. Il permesso rilasciato per motivi umanitari: viene abrogato quanto era stato stabilito venti anni fa con l’art. 5 comma 6 del d. lgs. N. 286 che trova la sua fonte nel diritto di asilo costituzionale di cui all’art. 10 comma 3 che riconosce il diritto di asilo in Italia alle persone che non sono in condizioni di esercitare le libertà democratiche che sono riconosciute dalla Costituzione italiana. Stabiliva quindi tra l’altro che il permesso per motivi umanitari potesse essere concesso quando veniva accertato motivo di necessità di protezione umanitaria, di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, di oggettive e gravi situazioni personali che non consentono l’allontanamento dello straniero dal territorio nazionale, qualora esistano fondati motivi di ritenere che il richiedente rischi di essere sottoposta a tortura. La protezione umanitaria di fatto è stata abolita ed è stata sostituita da un permesso speciale solo per uno dei tre seguenti motivi: 1) per cure mediche che però dovranno essere pagate dallo stesso richiedente perché non esisterà più l’obbligo all’iscrizione al servizio sanitario come precedentemente stabilito dalla legge Bossi-Fini, 2) per calamità contingente nel Paese di origine, con permesso temporaneo che però sarà valido fino alla sua scadenza se non esiste più la calamità 3) per valore civile, permesso che verrà dato dal Ministero su proposta del Prefetto, che raramente vorrà premiare il migrante; ha una durata biennale ed è l’unico convertibile in lavoro. (vedi documento delle organizzazioni umanitarie su “Decreto Immigrazione e implicazioni per la salute”)
  2. Prolungamento della durata massima del trattamento dello straniero nei Centri di permanenza per il rimpatrio: il trattenimento dei richiedenti asilo passa dagli attuali 90 giorni a 180 giorni, nei casi in cui non è possibile identificare il soggetto richiedente, cioè per tutti coloro privi di documento, che sono la quasi totalità. Ai fini del rimpatrio, inoltre, quando non ci sono posti sufficienti nei centri rimpatrio, il migrante può essere trattenuto anche in altri luoghi chiamati “idonei”, che purtroppo non sono descritti. Il Decreto prevede anche, di fatto, lo smantellamento dello SPRAR (Sistema di Protezioni per Richiedenti Asilo e Rifugiati) che coinvolge nel progetto di integrazione anche gli Enti Locali ai fini dell’accoglienza dei richiedenti asilo e dei titolari già ora della protezione umanitaria perché prevede la sostituzione dello SPRAR con i CAS (Centri di Accoglienza Straordinaria), aperti dalle Prefetture, che non hanno però il controllo degli enti locali
  3. Nuove normative per l’iscrizione anagrafica che riguarda i richiedenti asilo che non possono più essere iscritti all’anagrafe: qui esiste una discriminazione tra stranieri parimente soggiornanti sul territorio perché non può iscriversi all’anagrafe lo straniero regolarmente soggiornante se richiedente asilo e non il richiedente regolarmente soggiornante per motivi di lavoro
  4. Modifiche in materia i procedimenti in materia di cittadinanza: i procedimenti dovevano fino ad ora essere conclusi entro 730 giorni dalla data di presentazione della domanda; il termine viene modificato col Decreto da 2 a 4 anni per la conclusione del procedimento di richiesta della cittadinanza, ma ciò che fa più discutere è l’istituto della possibilità di revoca della cittadinanza, che è così, da un lato concessa e, dall’altro può essere anche revocata. Non è prevista questa possibilità per un cittadino di cittadinanza italiana nato in Italia e può invece avvenire per un cittadino italiano non nato in Italia? Oltre a questa palese discriminazione anticostituzionale, questi cittadini diventeranno così apolidi?

Le disposizioni riguardanti i migranti, di cui sopra abbiamo riportato esempi di chiara anticostituzionalità, che naturalmente daranno origine a numerosissimi ricorsi alla Corte Costituzionale per la loro palese ingiustizia, sarà soprattutto sempre più difficile l’integrazione da parte dei migranti, che avranno sempre più difficoltà ad avere un lavoro che non sia illegale. I migranti così più facilmente vagheranno nelle nostre città senza lavoro ed elemosinando, avranno enormi difficoltà ad accedere all’assistenza sanitaria e a ricostituire una famiglia ecc. e diventeranno pertanto fonte di riduzione di sicurezza soprattutto per sé e quindi anche per gli altri.

La discriminazione verso i migranti ricorda quello che successe in Italia nel 1938.

La cosa assurda è che si continua a dire che tutto questo non ha nulla a che vedere con il fascismo. Intanto vogliamo ricordare che il provvedimento sull’orario di segregazione nei centri di accoglienza ci porta indietro oltre 400 anni quando fu istituito il primo ghetto degli ebrei, quello di Venezia. Quello di Roma dovette aspettare il 1870, ringraziando la breccia di Porta Pia, per essere liberati. Anche nei ghetti c’era l’orario come ora a Firenze nei Centri per i rifugiati. Ridurre il contributo ai Centri significa impedire la formazione e l’integrazione, quindi favorire l’isolamento con le conseguenze che si possono immaginare. Quest’anno si ricorda che 80 anni fa con le leggi razziali, firmate appunto nel 1938 dal re a S. Rossore, furono espulsi dalle scuole insegnanti, bidelli, impiegati ma soprattutto bambini. A Lodi i figli degli immigrati sono soprannumerari (sic!). Bisogna ricordare che i meccanismi per i quali si va verso la nascita di soluzioni autoritarie e di dittature o, come si dice oggi, soluzioni sovraniste, sono sempre gli stessi: la crisi economica, l’accentuarsi degli egoismi, la debolezza della politica, naturalmente la buona politica, la ricerca di un capro espiatorio (ieri gli Ebrei, che comunque ancora in America come a Pittsburgh, sono vissuti così tanto come tali che vengono uccisi, oggi gli immigrati), ricerca di un Capo che risolva tutto superando i vincoli democratici e magari eliminando il Parlamento. Paolo Mieli sul Corriere della Sera [3] ha detto che è improprio parlare di fascismo oggi. Bene chiamiamolo “Pippo” sapendo però cosa vuol dire.

Conclusione

Cambieremmo così nome al Decreto che chiameremmo, invece di “Decreto Sicurezza”, “Decreto Insicurezza” perché aumenterà sicuramente il clima di violenza nel nostro Paese. Col Decreto sono state anche approvate norme riguardanti (all’Art. 19) la “Sperimentazione di armi ad impulsi elettrici da parte delle Polizie municipali” che, potendo anche essere letali, non faranno che instaurare altro rancore e violenza. Specialmente negli ultimi mesi nel nostro Paese si è assistito già al crescente numero di attentati a immigranti inermi, da parte di razzisti, come se questi fossero stati sdoganati dai proclami xenofobi del nostro Ministro degli Interni (Tabella 2 [PDF: 50 Kb] e Figura 2).

Figura 2 – Numero crescente di attentati ai migranti

Vorremmo concludere però questo post con le seguenti parole di una giovane che vive a stretto contatto con i migranti: «Vedo soffrire già i ragazzi qui a Pomino e Pinzano. Hanno sul volto la tristezza e l’arrendevolezza di un fato che non gli vuole proprio permettere di vivere in pace»

Un ringraziamento all’Avvocato ASGI Luigi Tessitore relatore al dibattito “Demografia e Politiche migratorie, tra accoglienza e repressione” Firenze 4 ottobre 2018.

Andrea Lopes Pegna, Bioeticista; Ugo Caffaz, Antropologo

Bibliografia

  1. Decreto Legislativo 10-agosto-2018 N. 113 – G.U. N. 205 del 4-10-18  [PDF: 3,9 Mb]
  2. Ministero dell’Interno. Sbarchi e accoglienza dei migranti: Cruscotto statistico [PDF: 305 Kb]
  3. Paolo Mieli. Cosa centra il fascismo? Le evocazioni pericolose. Corriere della Sera, 19.10.2018

Andrea Lopes Pegna e Ugo Caffaz

7/11/2018 www.saluteinternazionale.info

 

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