Come battersi contro il regionalismo differenziato

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Premessa: condizioni per un’opposizione di classe al regionalismo differenziato

La richiesta di regionalismo differenziato di Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, soprattutto in tempi recessivi come l’attuale, è questione complessa che può dividere sia i nostri strati sociali di riferimento che quelli del fronte avverso.

Per riuscire a sviluppare un’opposizione di classe a questa proposta occorre innanzitutto guardarsi sia dal settarismo che dal codismo mali da cui come sinistra d’alternativa – nelle sue varie espressioni politiche, sociali, di sindacalismo conflittuale e di Movimento – non siamo certamente immuni.

Un’impostazione settaria da “duri e puri” ci porterebbe sicuramente alla sconfitta e, quindi, dovremmo affrontare con trasparenza e maturità il nodo di quali alleanze siano possibili in questa battaglia che non soltanto corre il rischio di dividere l’Italia come nazione ma aumenterebbe soprattutto il solco tra ricchi e poveri anche all’interno delle Regioni capitalisticamente più sviluppate.

D’altro canto, però, occorre comprendere che tra le forze che criticano l’attuale proposta di autonomia differenziata ce ne sono alcune d’ispirazione liberista che accettano il modello del “federalismo competitivo” che in quanto tale non è conciliabile con un modello cooperativo e solidale.

Questo è il caso di chi, come il Presidente della Regione Campania, s’è subito gettato sulla richiesta di autonomia o di chi vede il collegamento tra autonomia differenziata e federalismo fiscale soltanto come un problema di “attuazione perversa”[1] di un’impostazione normativa giusta, il che, invece, porterebbe, nella migliore delle ipotesi, ad un’autonomia differenziata più morbida.

Per le problematiche affrontate, saremo costretti, in qualche passaggio, a sfiorare noiosi aspetti tecnico-giuridici ma il taglio complessivo del presente contributo è militante e non di tipo specialistico.

Nel primo paragrafo, come in quello successivo, si tenterà di arrivare a delle prime sintesi sulla base di quanto emerge sia dagli orientamenti della Corte Costituzionale   che dal dibattito politico-istituzionale sviluppatosi sinora.

Nell’ultimo paragrafo, nel fare una sorta di riepilogo di quanto sostenuto, si pone l’esigenza di rafforzare il salto di qualità già in atto, ossia il passaggio dagli appelli alla mobilitazione sui territori e nei comparti maggiormente coinvolti dall’autonomia differenziata.

  • Regionalismo differenziato, asimmetrico, a geometria variabile: le varie definizioni dell’Italia a due velocità attraverso cinque inaccettabili forzature del vigente quadro costituzionale.

In questo paragrafo – partendo dalle bozze d’intesa portate in Consiglio dei Ministri il 15 febbraio e in via di cambiamento con la solita opacità che ha contrassegnato in questi mesi la vicenda dell’ulteriore autonomia per le tre Regioni in questione – si cercherà di capire le vere e proprie forzature costituzionali che ci troviamo di fronte pur col criticabilissimo quadro delineato dal titolo V.

Innanzitutto andrebbe chiarito che quello della differenziazione è un criterio[2] di decentramento e non uno status, in altri termini le Regioni a statuto ordinario restano tali anche dopo l’eventuale ottenimento di ulteriori competenze e non possono diventare a statuto speciale nemmeno de facto, tanto che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 118 del 2015 tra i quesiti referendari della Regione Veneto bocciati, ha inserito anche quello relativo alla trasformazione della Regione da ordinaria in speciale.

Questa precisazione sul carattere della differenziazione ci sembra importante perché fa capire che, invece, lo schema e parte del contenuto delle bozze d’intesa rappresentano una forzatura che non rispetta l’orientamento del giudice costituzionale in quanto prefigurano un rapporto col Governo molto simile a quello tipico delle Regioni a statuto speciale, infatti il riferimento alla “Commissione Paritetica” che determina le risorse finanziarie, umane, strumentali e le forme di raccordo con le Amministrazioni centrali necessarie all’esercizio delle funzioni trasferite è molto simile alle competenze delle Commissioni Paritetiche previste dagli statuti delle Regioni ad autonomia speciale.

Del resto, anche quanto si prevede rispetto all’istruzione, soprattutto nelle bozze di Veneto e Lombardia, ha come modello ciò che si è realizzato nelle Province Autonome di Trento e Bolzano con la provincializzazione delle vecchie sovrintendenze scolastiche e una deroga al CCNL della scuola.

Veniamo, ora, all’altra definizione: al punto 20 del contratto di Governo Lega-5 Stelle dove, invece, si fa riferimento al regionalismo “a geometria variabile”. Qui c’è una seconda forzatura, dopo quella di una sostanziale assimilazione tra differenziazione e specialità.

Infatti il disegno del pur pessimo titolo V prevedeva che nelle materie di legislazione concorrente lo Stato stabilisse i “principi fondamentali” [3]. Questo meccanismo ebbe una prima e limitata applicazione nel 2003 con la “Legge La Loggia” (dal nome del Ministro per gli Affari Regionali di un Governo Berlusconi). Ciò significa che la “variabilità” del modello delineato dal titolo V è relativa perché ancorata alla fissazione di principi fondamentali fissati dalla legislazione statale. Pertanto, non può essere sufficiente una semplice mozione d’indirizzo parlamentare come sembra profilarsi da notizie di stampa.

In realtà, sul processo d’attuazione del titolo V s’è innescato l’avvio del federalismo fiscale del 2009 e la successiva riforma liberista del 2012 con l’inserimento del pareggio di bilancio in Costituzione. Perciò, dopo la citata prima ricognizione di principi fondamentali in alcune materie a legislazione concorrente il processo s’interruppe ed è abbastanza strano che in alcuni casi venga richiamata la legge La Loggia del 2003 (si veda l’articolo delle tre bozze riferentesi ai Rapporti internazionali e con l’Unione Europea) e in altri non lo si faccia.

Insomma o il modello attuativo della “Legge La Loggia” è valido o non lo è, invece in alcune materie si segue lo schema delle norme statali di riferimento – come nel caso dell’articolo delle bozze sulle professioni[4] – e, in altri casi si procede addirittura con richiesta di maggiore autonomia rispetto a materie che fanno parte della legislazione esclusiva statale come le “norme generali sull’istruzione” messe in un unico calderone insieme alle richieste su materie di legislazione concorrente.

Questa la possiamo considerare una terza forzatura perché l’attuale testo costituzionale (art. 118, co.3) in alcune materie di legislazione esclusiva statale, pur prevedendo la possibilità da parte delle Regioni di richiedere ulteriori forme di autonomia, fa riferimento a specifiche intese tra Stato e Regione cosa che non avverrebbe con richiesta promiscua in materie sia di legislazione concorrente che esclusiva.

Ciò, è ancora più vero per le “norme generali sull’istruzione” esplicitamente richiamate anche nella parte I della Costituzione dove, all’art. 33, si afferma che “La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione” e, ovviamente, la Repubblica non può essere ridotta ad una delle sue componenti (le Regioni).

Veniamo, ora, a quella che possiamo definire la forzatura di maggior rilievo quella del “residuo fiscale” che si trova nell’articolo delle tre bozze sulle “risorse finanziarie”. Qui sorvoliamo sul fatto che quando è nata la nozione di “residuo fiscale” nel 1950, ad opera dell’economista americano Buchanan, aveva finalità esattamente opposte a quelle che si vogliono dare oggi in quanto si volevano trasferire risorse dagli Stati americani più ricchi a quelli più poveri e costituiva il saldo (positivo/negativo) che ciascun individuo (non territorio) fornisce al finanziamento dell’azione pubblica e i benefici che riceve in termini di servizi e spesa pubblica.

Il vero problema è che l’attuale quadro costituzionale prevede compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibili al territorio regionale ma non “aliquote riservate” con relative percentuali.

Non a caso la Corte Costituzionale in una sentenza del 2016, pronunciata proprio su un ricorso della Regione Veneto, osserva che “il criterio del residuo fiscale richiamato dalla Regione non è parametro normativo riconducibile all’art. 119 della Costituzione, bensì un concetto utilizzato nel tentativo, storicamente ricorrente tra gli studiosi della finanza pubblica, di individuare l’ottimale ripartizione territoriale delle risorse ottenute attraverso l’imposizione fiscale”[5].

Da notare che il citato art. 119 – relativo alle entrate di Comuni, Province, Città Metropolitane e Regioni – con la legge costituzionale del 2012 è stato modificato in senso pesantemente liberista in quanto l’autonomia di entrata e di spesa deve avvenire “nel rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci” e assicurando “l’osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento dell’Unione Europea”, del resto nell’articolo 1 delle bozze d’intesa è esplicitamente richiamato l’art. 81 della Costituzione e in quello sulle risorse finanziarie c’è la clausola dell’invarianza finanziaria.

Pertanto è chiaro che se alcune Regioni trattengono o ricevono una maggior quote di risorse, siccome i servizi non possono essere finanziati col deficit spending di keynesiana memoria, altre Regioni avranno meno trasferimenti e, quindi, le rassicurazioni leghiste sul fatto che nessuno perderà nulla sono del tutto inconsistenti, né sulla questione ci può essere un vero argine da parte dei 5 Stelle che sono del tutto inadeguati sia sul piano culturale che politico in quanto con la loro battaglia contro gli sprechi – uno dei cavalli di Troia attraverso cui sono passati i tagli di questi anni – sono del tutto affini alla linea leghista che attraverso autonomia differenziata e federalismo fiscale sostiene proprio che ci saranno meno sprechi di risorse per la maggiore responsabilizzazione delle Regioni.

La quinta ed ultima forzatura è quella sui livelli essenziali di prestazioni (LEP) rientranti nella competenza esclusiva dello Stato e, invece, sia nel contratto di Governo -al citato punto 20 – che nelle bozze si dà la precedenza ai “costi standard” con l’evidente intenzione di ripetere l’operazione che è stata già fatta per i Comuni e che ha portato a delle assurde sperequazioni.

I LEP, nell’attuale quadro liberista non sono i toccasana e dove ci sono – Sanità come LEA e il settore Lavoro come LEP – non sono certo serviti a diminuire le diseguaglianze territoriali e sociali, tuttavia sulla mancata individuazione degli stessi c’è un fronte molto ampio e, quindi, senza enfasi si può convergere anche da un punto di vista di classe su questo tipo di richiesta inserendola, quindi, in una battaglia per un diverso modello di sviluppo e politica economica altrimenti gli aspetti perequativi, pur previsti dal vigente quadro costituzionale, resteranno lettera morta aggirabile con altri trucchi contabili e metodologici. .

  • Cenni su un esempio di concreto attacco alla funzione perequativa dello Stato: l’istruzione.

Per l’istruzione ci siamo soffermati in precedenza sulla collocazione costituzionale delle “norme generali”, qui vorremmo entrare nel merito del meccanismo che si determinerebbe in questo settore dove si avrebbero le maggiori conseguenze dalla regionalizzazione della materia (la sanità, com’è noto, è già in buona parte regionalizzata).

Dai dati della Ragioneria Generale dello Stato sulla spesa statale regionalizzata[6] emerge l’importanza del settore in argomento che ha avuto un ammontare di spesa di 32 miliardi e 340 milioni nel 2017, più 7 miliardi e 666 milioni per l’istruzione universitaria (esclusa la spesa per la ricerca scientifica).

I sostenitori delle ulteriori forme di autonomia nel campo in questione sostengono che la spesa statale, compresa quella universitaria, nelle Regioni del Nord è sempre inferiore alla media nazionale a differenza di quelle meridionali che nella maggior parte dei casi sono aldisopra di tale media, ma nel fare questo ragionamento fingono d’ignorare che i trasferimenti statali verso le Regioni meridionali hanno un valore compensativo rispetto alla minore spesa degli EE.LL. data la situazione di criticità finanziaria di parecchi Comuni del Sud.

Questi dati emergono anche da ricerche indipendenti dove se è vero che si ribadisce come “Le Regioni del Meridione hanno una spesa per studente erogata dalle Amministrazioni centrali aldisopra della media nazionale” è altrettanto vero che “La spesa erogata dalle Amministrazioni Locali per studente è superiore alla media nelle Regioni del Nord e in alcune del Centro, mentre nel Meridione è significativamente minore. – In particolare, le Regioni in cui la distanza è maggiore dalla media nazionale sono la Campania, la Puglia, la Calabria e le due piccole Regioni Basilicata e Molise”.La maggiore spesa degli EE.LL. del Nord è naturalmente frutto dell’ “ effetto della maggior capacità fiscale degli enti locali”.[7]

E’ ovvio che se lo Stato centrale avesse meno risorse non potrebbe avere una funzione perequativa in quelle Regioni dove il sistema degli EE.LL. è più debole e così in vari territori, a cominciare da quelli meridionali, il diritto allo studio costituzionalmente tutelato verrebbe ancora di più messo in discussione. Nello specifico delle tre bozze si trovano elementi che rafforzerebbero la già presente gerarchizzazione del sistema scolastico e universitario del Paese.

Infatti con le maggiori risorse si vorrebbero attivare percorsi universitari integrativi, fondi pluriennali integrativi per la ricerca e la didattica, fondi pluriennali per l’edilizia scolastica e le residenze universitarie. Nella bozza dell’Emilia-Romagna si fa riferimento anche a specifici standard organizzativi e gestionali anche in raccordo fra istruzione tecnica superiore e formazione universitaria.

Nelle bozze di Lombardia e Veneto c’è anche un attacco a ciò che resta della ricerca universitaria pubblica con “la disciplina del riconoscimento e della valorizzazione del lavoro di ricerca nel settore privato” e “la disciplina dei requisiti, dei criteri e delle modalità per il riconoscimento dell’attività di ricercatore d’impresa”, oltre a forme d’incentivazione e agevolazioni della ricerca nelle imprese.

Insomma ci saranno Regioni che avranno ancora maggiori difficoltà nell’assicurare il diritto allo studio e altre che potranno mirare a centri d’eccellenza incrementando quanto previsto dal sistema d’istruzione scolastico e universitario statale.

  • Dalle petizioni alla mobilitazione: per la costruzione dei Comitati unitari territoriali e di comparto come elementi di piattaforma politico-programmatica antiliberista.

Le varie petizioni, appelli sono stati un indubbio elemento di riflessione e rottura del silenzio intorno ad una questione di estrema rilevanza per le classi subalterne dell’intero Paese, prima ancora che nell’ interesse di una generica unità nazionale che, comunque, può essere un elemento di convergenza all’interno di una politica di “fronte ampio” se non viene scissa dalla denuncia del carattere di classe della proposta di autonomia differenziata che non garantirà nemmeno nelle Regioni forti una tutela dai meccanismi della concorrenza globale con le annesse delocalizzazioni, speculazioni sul debito, aumento dei pericoli di guerra, ecc.;

anzi è bene chiarire che anche il proletariato del Nord si troverà in una situazione di maggiore debolezza perché farà parte di un sistema-Paese più fragile con una prospettiva simile a quella di una sorta di “Slovacchia-2” o “Croazia-2” ossia una vera e propria semi-colonia dei Paesi europei più forti in quanto l’Italia a due velocità s’inserisce nell’analogo disegno europeo ruotante intorno all’asse franco-tedesco. Perciò la “questione meridionale” vive in un approccio neo-gramsciano dove lo sfondo non è più soltanto nazionale ma europeo e s’inserisce in una battaglia, per buona misura tutta da costruire, dove i popoli del Sud Europa riescano a sviluppare anche un’alternativa mediterranea alla gabbia neo-liberista che imprigiona il continente.

Oggi, più nello specifico, è allora importante rafforzare la tendenza già in atto alla mobilitazione con iniziative in corso su vari territori al Sud come al Nord e iniziative nazionali come la recente presentazione dell’appello “NO all’Autonomia che divide” o la bella e partecipata assemblea interregionale in un cinema napoletano da parte dei sottoscrittori della petizione il SUD CONTA.

Tuttavia il solo ambito territoriale non è sufficiente ma, come emerge anche dal presente contributo, occorre coinvolgere i lavoratori e le professioni dei comparti maggiormente coinvolti da questa discriminatoria proposta. Occorre evitare controproducenti posizioni da Lega del Sud che ignorano il fatto che le politiche liberiste allargano le aree depresse e le concentrano in zone sempre più ristrette.

Infatti è noto da anni che del vecchio triangolo industriale sopravvive soltanto Milano e, ormai, anche centri di ricerca liberisti evidenziano come accanto allo storico divario Nord- Sud del Paese si vada configurando un dualismo Ovest-Est[8], pertanto soltanto l’accettazione dell’attuale modello economico basato sulla legge capitalistica dello sviluppo ineguale può “giustificare”, ad es., la fretta di Chiamparino a richiedere maggiore autonomia nonostante che anche il Piemonte abbia avuto il commissariamento della sanità o la situazione finanziaria del Comune di Torino non sia dissimile da quella del Comune di Napoli. Non a caso anche i dati sui primi giorni delle richieste del reddito di cittadinanza mostrano dati abbastanza elevati e non molto distanti da quelli delle Regioni meridionali anche in Lombardia (16.015 domande) e Piemonte (11.244 domande)[9].

Pertanto non ci troviamo tanto difronte ad una secessione economica delle Regioni ricche, ma dei ricchi di quelle Regioni a scapito anche dei poveri di quelle Regioni come già accennato in premessa; allora un’altra risorsa per nulla secondaria da utilizzare è il  ricorso all’esperienza storica del Movimento operaio che ha dimostrato come la lotta contro le gabbie salariali del 1968-69 non ha rafforzato soltanto i lavoratori del Sud ma l’intero Movimento di classe, oggi quella memoria è importante per andare contro le nuove gabbie salariali che si profilano all’orizzonte, pur in un contesto politico e sociale molto diverso, mirando, come obiettivo finale, a respingere e non soltanto ad emendare l’autonomia differenziata.

In questo senso, sono importanti posizioni come quelle espresse nella petizione Viesti-Gallo contro ogni “indicatore di ricchezza” territoriale per individuare nuove forme d’autonomia o la richiesta di trenta costituzionalisti al Presidente della Repubblica dove si denuncia la mancanza di una legge generale che fissi i criteri del nuovo trasferimento di risorse e funzioni per dare la dovuta centralità al Parlamento, così come rilevanti ci sembrano le posizioni anche di quelle figure politico-istituzionali locali che denunciano il rischio di nuove forme di centralismo – questa volta di tipo regionale – e si battono per una valorizzazione dell’intero sistema delle Autonomie.

Ciò significa che le posizioni neo-municipaliste sono importanti come uno dei livelli di resistenza antiliberista a patto, quindi, che non scadano, soprattutto in alcune situazioni, verso una sorta di copertura edulcorata del “Partito dei Sindaci”.

Rosario Marra

Comitato Politico Regionale Campano di Rifondazione Comunista

Note

Inutile dire che le prossime settimane saranno decisive nell’ampliamento del fronte di lotta a cui i comunisti stanno dando e daranno il proprio contributo.

[1] L’espressione è, ad es., usata da Marco Esposito, giornalista del quotidiano IL MATTINO che ha fatto un’interessante lavoro d’inchiesta sui lavori delle Commissioni per l’attuazione del federalismo fiscale e dei fabbisogni standard culminato anche in un volume “Zero al Sud” che, però, seppur in sicura buona fede, dà un giudizio positivo sulla legge delega n. 42/2009 e questo è da considerare, ad avviso di chi scrive, un forte limite politico.

[2] Un riferimento esplicito al criterio della differenziazione è, ad es., al 1° comma dell’art. 118 della Costituzione.

[3] Alcuni toccando questo punto parlano di “leggi-quadro” ma si tratta di un’espressione che fa parte del quadro costituzionale precedente al Titolo V (si veda ad es. la relazione di Giordana Pallone responsabile dell’Ufficio Istituzioni della CGIL al seminario dello scorso 13 febbraio sull’attuazione dell’ar. 116, co.3, della Costituzione o la posizione del Presidente della Regione Toscana Rossi.

[4] Per la materia di legislazione concorrente riguardante le “professioni” si cita la legge n. 4/2013 riguardante le professioni “non organizzate” all’art. 1 chiarisce che è in attuazione dell’art. 117, co. 3, della Costituzione. – in precedenza era stato emanato il d-lgs 2/2/2006 n. 30 sempre in materia di professioni e attuativo della delega contenuta nella “legge La Loggia”.

[5] Cfr. punto 4 in diritto della Sentenza n. 69 del 10/2/2016 pubblicata sulla G.U. n. 14 del 6/4/2016.

[6] I dati sulla spesa statale regionalizzata relativi al 2017 sono gli ultimi disponibili e sono stati pubblicato dalla Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale del bilancio nel gennaio di quest’anno.

[7] Le citazioni sono tratte da “Autonomia scolastica e regionalismo differenziato. – un confronto tra i rendimenti del sistema scolastico in alcune autonomie speciali e Regioni a statuto ordinario di Santino Piazza ricercatore dell’IRES Piemonte in “La finanza territoriale – Rapporto 2018” – Ediz. Rubbettino.

[8] SI veda il recente rapporto del Centro Luigi Einaudi sulla libertà economica

[9] I dati sono riportati da “Il Fatto Quotidiano” dell’11/03/2019.

11/3/2019 www.popoffquotidiano.it

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