CONDANNA DI UN RLS. Tra carcere e licenziamento

Ingiustizia senza tregua. Adesso siamo arrivati ad incopare i RLS per la concertazione sindacale che ha impedito, volenti o nolenti, il conflittuale ruolo di prevenzione di ifrtuni, malattie professionali e morti.

DALLA CASSAZIONE UN’ALTRA SENTENZA RACCAPRICCUANTE, CHE DISTORCE LE BASI DEL DIRITTO
E INVENTATO UN REATO CHE NON ESISTE

Le facoltà riconosciute al RLS, trasformate in obblighi.

Non si era mai vista prima una condanna per una prerogativa non esercitata e non prevista dalla legge come reato.

La corte d’appello di Bari conferma la condanna comminata dal Tribunale di Trani per un datore di lavoro e un RLS in seguito ad un infortunio mortale per schiacciamento avvenuto durante la movimentazione di pesanti tubi metallici.

La motivazione della corte d’appello sull’RLS:

B.B., in qualità di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, è stata ascritta la colpa specifica correlata a violazioni di norme in materia di sicurezza sul lavoro, per aver concorso a cagionare l’infortunio mortale di cui sopra, attraverso una serie di contegni omissivi, consistiti nell’aver omesso di promuovere l’elaborazione, l’individuazion e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori, di sollecitare il datore di lavoro ad effettuare la formazione dei dipendenti (tra cui il C.C., la vittima, ndr) per l’uso dei mezzi di sollevamento e di informare i responsabili dell’azienda dei rischi
connessi all’utilizzo, da parte del C.C., del carrello elevatore.

La Cassazione respinge il ricorso per entrambi gli imputati e conferma la condanna, per L’RLS, con queste motivazioni:

“Quanto al ricorso di B.B. (ovvero l’RLS, ndr) . I tre motivi dallo stesso sollevati si riducono in sostanza al primo, ossia alla dedotta assenza di una posizione di garanzia in capo allo stesso e di un qualsivoglia potere in grado di incidere sulle decisioni del datore di lavoro.
Si tratta, tuttavia, di assunti infondati.
Come è noto, l’art. 50 D.Lgs. n. 81 del 2008, che ne disciplina le funzioni e i compiti, attribuisce al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza un ruolo di primaria importanza quale soggetto fondamentale che partecipa al processo di gestione della sicurezza dei luoghi di lavoro, costituendo una figura intermedia di raccordo tra datore di lavoro e di lavoro lavoratori, con la funzione di facilitare il flusso informativo aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ciò detto, è bene precisare che, nel caso di specie, viene in rilievo non se l’imputato, in tale sua veste, ricoprisse o meno una posizione di garanzia intesa come titolarità di un dovere di protezione e di controllo finalizzati ad impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire (art. 40 cpv. c.p.) – *ma se egli abbia, con la sua condotta, contribuito causalmente alla verificazione dell’evento ai sensi dell’art. 113 c.p. E, sotto questo profilo, la sentenza impugnata ha illustrato adeguatamente i termini in cui si è realizzata la cooperazione colposa dello B.B. nel delitto di cui trattasi. Richiamati i compiti attribuiti dall’art. 50 al Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza, ha osservato come l’imputato non abbia in alcun modo ottemperato ai compiti che gli erano stati attribuiti per legge, consentendo che il C.C. fosse adibito a mansioni diverse rispetto a quelle contrattuali, senza aver ricevuto alcuna adeguata formazione e non sollecitando in alcun modo l’adozione da parte del responsabile dell’azienda di modelli organizzativi in grado di preservare la sicurezza dei lavoratori, nonostante le sollecitazioni in tal senso formulate dal D.D. (nel ruolo di RSPP ndr.”

Redazione di Lavoro e Salute

30/9/2023

0 commenti

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Sentitevi liberi di contribuire!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *