Contributo per una politica europea sulla cultura
I seguenti punti vogliono essere un contributo per l’elaborazione di un programma per una politica europea sulla cultura
1. L’Europa riconosce che la cultura è un diritto fondamentale di tutti i cittadini, come sancito dall’articolo 27 della Dichiarazione universale dei diritti umani, e che come tale va garantito dalle legislazioni nazionali e da quelle europee: a tutti va garantito il diritto di accedere alla produzione e alla fruizione della cultura. L’Europa impegna gli Stati nazionali a promuovere politiche mirate a rimuovere gli ostacoli di natura economica, formativa e strutturale che impediscono l’accesso e la partecipazione alle attività culturali. L’Europa riconosce l’importanza del sistema scolastico pubblico nell’introdurre i giovani alle diversità del mondo della cultura, contribuendo così alla formazione di un nuovo pubblico e alla diffusione della cultura.
2. L’Europa protegge e promuove la diversità delle espressioni artistiche, culturali e linguistiche di tutte le popolazioni che la abitano e la percorrono. L’Europa promuove il dialogo e lo scambio con tutte le culture e le espressioni artistiche nella consapevolezza che la libera circolazione delle idee, gli scambi costanti e le interazioni interculturali rafforzano la diversità culturale. Come affermato nella Convenzione Unesco, l’Europa considera “l’importanza della vitalità delle culture per tutti gli esseri umani, incluse le persone appartenenti a gruppi minoritari e a popolazioni autoctone, espressa nella loro libertà di creare, diffondere e distribuire le loro espressioni culturali tradizionali e di averne accesso, allo scopo di favorire il loro sviluppo”.
3. L’Europa riconosce il valore strategico della cultura: non solo sul piano economico per l’indotto che determina e quindi per lo sviluppo, ma strategico principalmente per l’utile culturale dunque sociale che produce. Strategico per la democrazia stessa. La cultura e la conoscenza – così come tutti i beni pubblici – non possono essere considerati “merce” e non possono essere sottoposti ai trattati internazionali di libero scambio.
4. Poiché non sono “merce”, la cultura e la conoscenza non possono rispondere alle sole regole di mercato e dipendere dai suoi meccanismi o dalle imprese. L’Europa considera quindi la cultura e la conoscenza ambiti strategici di investimento pubblico a garanzia dell’autonomia culturale, del pluralismo dell’offerta e dell’indipendenza produttiva e distributiva. Va garantita quindi la possibilità di leggi nazionali per la promozione e il sostegno da parte dei vari Stati alle proprie produzioni culturali, alla formazione professionale e del pubblico, all’associazionismo, alla difesa del proprio patrimonio artistico e dei beni culturali, potendo prevedere anche il superamento del limite del 50 percento di finanziamento pubblico oggi imposto dall’Europa;
5. l’Europa riconosce i diritti dei lavoratori della cultura e “invita gli Stati membri a sviluppare o applicare un quadro giuridico e istituzionale al fine di sostenere la creazione artistica mediante l’adozione o l’attuazione di una serie di misure coerenti e globali che riguardino la situazione contrattuale, la sicurezza sociale, l’assicurazione malattia, la tassazione diretta e indiretta e la conformità alle norme europee”, così come indicato nella Risoluzione del Parlamento europeo sullo statuto sociale degli artisti. Riconoscendo l’atipicità, l’intermittenza e la precarietà del lavoro artistico e culturale, l’Europa considera come “lavoro” a tutti gli effetti anche i periodi non retribuiti e invita gli Stati membri ad adottare normative per la protezione sociale e finanziaria degli artisti e dei lavoratori della cultura.
6. L’Europa riconosce il diritto d’autore come compenso del lavoro artistico e culturale e come diritto morale sul destino e l’integrità delle opere.
7. l’Europa protegge e sostiene tutti i luoghi di fruizione e produzione culturale e artistica e chiede agli Stati nazionali di emanare leggi che ne impediscano il cambio di destinazione d’uso. In particolare invita tutti gli Stati membri ad emanare normative nazionali per proteggere, sostenere e dare vita con appositi fondi pubblici a sale cinematografiche, sale teatrali, biblioteche, librerie, sale per concerti, gallerie d’arte.
Invita inoltre gli Stati membri a dotarsi di una rete di spazi pubblici della cultura in ogni quartiere di ogni città o paese, nei quali sia data – in particolare ai giovani – la possibilità di produrre, ricercare e sperimentare, esprimersi e creare e nei quali sia possibile accedere alla produzione e alla fruizione culturale. Luoghi delterritorio e non sul territorio: la cultura va “vissuta” in tutte le sue forme nel proprio quartiere, secondo le proprie possibilità e la propria vita, in modo permanente e non occasionale.
8. L’Europa considera determinante la presenza in ogni paese di un servizio pubblico radiotelevisivo a garanzia delle esigenze democratiche, sociali e culturali di ogni società, della pluralità dei mezzi di comunicazione, della libertà d’espressione e della diffusione della cultura per concorrere allo sviluppo sociale e culturale dei paesi.
Nel protocollo di Amsterdam si afferma che “I mezzi radiotelevisivi svolgono un ruolo centrale nel funzionamento delle democrazie moderne, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo e la trasmissione dei valori sociali. Per tale motivo il settore e’ stato assoggettato, da sempre, ad una regolamentazione specifica, nell’interesse generale. Tale regolamentazione si basa su valori comuni, come la libertà d’espressione, il diritto di replica, il pluralismo, la protezione dei diritti d’autore, la promozione della diversità culturale e linguistica, la tutela dei minori e della dignità umana e la protezione dei consumatori”.
Per questo i servizi pubblici radiotelevisivi devono sostenere, promuovere e dare voce alla produzione indipendente diffusa sui territori; promuovere la diversità delle espressioni culturali, artistiche e linguistiche e garantire un’offerta culturale pluralista sganciata dai meccanismi di mercato e dalla ricerca dell’audience, superando anche la logica della distinzione tra trasmissioni “di servizio” e programmi commerciali.
Un servizio pubblico che ha l’obbligo di garantire una informazione “completa” e plurale, che rispecchi e rappresenti cioè la società insieme ai soggetti che la compongono dando conto dei diversi punti di vista che quei soggetti esprimono.
Per ottemperare ai compiti di servizio pubblico le società concessionarie devono essere aziende decentrate e partecipate, gestite insieme alle forze sociali e culturali di ciascun paese, sganciate dal controllo dei Governi e rispondenti solo ai parlamenti nazionali.
I servizi pubblici radiotelevisivi hanno l’obbligo della conservazione e valorizzazione delle registrazioni di tutte le trasmissioni come veicolo della memoria storica e culturale di ciascun paese.
9. L’Europa sostiene la necessità di un intervento pubblico a favore delle imprese indipendenti della carta stampata (quotidiani e periodici) al fine di garantire un reale pluralismo culturale ed informativo e una reale diversificazione delle fonti. In particolare vanno sostenuti con risorse pubbliche le testate cooperative o legate all’associazionismo, i periodici culturali e scientifici. Ugualmente e per lo stesso fine va garantito dagli Stati membri il sostegno pubblico alle edicole di giornali e alle librerie come fondamentali “punti vendita” diffusi sul territorio.
L’Europa sostiene la necessità di un intervento pubblico a favore dell’editoria quotidiana e periodica indipendente on line.
10. L’Europa si impegna per lo sviluppo e la pubblicizzazione del motore di ricerca europeo Qwant in tutti i paesi dell’Unione europea a garanzia della non profilazione degli utenti e a tutela della loro privacy, rendendo pubblici gli algoritmi che lo governano.
Allo stesso tempo l’Europa garantisce la trasparenza nella gestione di tutte le piattaforme online (Facebook, Instagram, Whatsapp ecc.) e si batte perché siano resi pubblici gli algoritmi che le governano. Tali piattaforme sono attualmente proprietà di privati, da essi totalmente controllate e produttrici di enormi profitti non tassati. Tutte le piattaforme on line hanno l’obbligo di versare le imposte nei paesi europei in cui operano.
11. L’Europa chiede agli Stati membri di mettere in atto politiche economiche per consentire ai giovani e a chi ha basso reddito di poter accedere ai luoghi di produzione e diffusione della cultura e della conoscenza: cinema, teatri, concerti, librerie, mostre.
12. L’Europa si impegna sostiene la necessità (a livello europeo e a livello nazionale) di leggi sul conflitto di interesse e leggi antitrust per contrastare gli attuali oligopoli e impedire la nascita di nuove posizioni dominanti lesive della concorrenza e del pluralismo in tutti i settori della produzione e distribuzione culturale. Separazione proprietaria tra i diversi settori della comunicazione audiovisiva, dell’editoria libraria e della carta stampata, della produzione e della distribuzione artistica e culturale.
14/5/2019 www.rifondazione.it
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