DECRETI JOBS ACT: LEGGERE ATTENTAMENTE!
DECRETI JOBS ACT: LEGGERE ATTENTAMENTE
Prima di un commento più dettagliato e meditato, pubblichiamo il testo dalla Gazzetta Ufficiale. SNOP, come noto agli attenti lettori, in questi mesi è intervenuta in tutte le sedi possibili per dire la propria su Agenzia e Semplificazioni. Ovviamente i Decreti riguardano tantissimi altri temi che incidono e incideranno su salute e sicurezza al lavoro: modifiche del mercato del lavoro, genere e politiche di conciliazione, disabilità, buone pratiche e inclusioni, formazione scuola-lavoro, etc. ma occorre tempo per un’analisi compiuta.
Ci limitiamo (per ora!) a prime note sui due Decreti, non senza rinviare a quanto già detto in sede di riflessione sulle bozze uscite da tempo.
Agenzia unica per le ispezioni sul lavoro: Decreto Legislativo n° 149 del 14 settembre 2015
Sul primo punto, rispetto alle preoccupanti premesse e dichiarazioni iniziali, potremmo quasi parlare di una battaglia vinta: si definisce un organo unico, l’Ispettorato nazionale del lavoro, organo di tipo amministrativo tra Ministero del Lavoro, INPS e INAIL con un obbligo di coordinamento con il sistema ASL e ARPA , richiamato, come da legge delega, nelle premesse del Decreto e agli articoli 2 punto m (obbligo e richiamo a forte coordinamento) e 11 punto 4 (protocolli d’intesa). Interessanti alcuni aspetti: la promozione della legalità, l’individuazione di indicatori qualitativi e quantitativi delle attività, oltre ovviamente alla ricerca di una forte omogeneità comportamentale.
Varie sono comunque le criticità (già segnalate) nell’articolato e complessivamente rimane l’impressione di una “nuova entità” che nasce piuttosto traballante, con un assorbimento del personale di INPS e INAIL probabilmente assai poco gradito, per come viene definito, da parte dello stesso. Sfumata pare la condivisione di sistemi informativi (detta cooperazione applicativa) sicuramente presente tra i vari soggetti della Agenzia ma apparentemente scomparsa rispetto al sistema informativo già esistente in tema di prevenzione e controlli nei luoghi di lavoro, ivi compreso l’incompiuto SINP.
Questo nascente Ispettorato nazionale del lavoro potrà rappresentare realmente un passo razionalizzatore e dare un positivo apporto per il contrasto all’illegalità (che è una delle piaghe principali cui pensare) e per contribuire alla prevenzione ed alla sicurezza sul lavoro?Naturalmente ce lo auguriamo, anche se il contenuto e le modalità dell’articolato non inducono a grandi speranze.
Semplificazioni Decreto Legislativo n° 151 (capo III dall’articolo 20) del 14 settembre 2015
Sulle semplificazioni c’è delusione e sembra sostanzialmente di trovarsi di fronte ad un’occasione mancata. Pare venga semplificata e razionalizzata solamente la trasmissione telematica di certificati di infortunio e malattia professionale e poco più.
Da non trascurare il “passaggio di comando” del Comitato (art. 5) per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro dal Ministero del Lavoro al Ministero della Salute. Ma naturalmente a questo non piccolo dettaglio dovrebbe o dovrà seguire un’assunzione di reali responsabilità ed impegni da parte del Ministero della Salute, quasi mai sostanziati negli ultimi decenni.
Potrebbe essere teoricamente condiviso il dimagrimento della pletorica Commissione Consultiva ma…su cosa si basa?: su una riduzione del numero dei componenti delle Regioni (da 10 a 6) dei rappresentanti delle parti sociali (da 20 a 12) e sull’aggiunta di 4 nuovi componenti 3 esperti in medicina del lavoro, igiene industriale e impiantistica industriale e 1 rappresentante dell’ANMIL.
Nel computo finale, la Commissione passa da 40 a 30 componenti, con una riduzione derivante però sostanzialmente dalla compressione del ruolo dei rappresentanti delle Regioni e di quelli delle parti sociali. Non si tratta quindi di un mero ….snellimento ma di un diverso dimensionamento dei possibili “rapporti di forza”: operazione non sorprendente da parte dell’attuale esecutivo ma sulla quale non si possono non nutrire forti perplessità. Sono poi chiarite alcune esclusioni dal campo di applicazioni del DLgs 81/2008 (dalle badanti a …).
Vengono anche corretti alcuni refusi nel testo dell’81. Utili note, da pagina 136 in poi, richiamano le norme in vigore alle quali fa riferimento il testo dei Decreti per facilitare la comprensione dei riferimenti di legge non espliciti contenuti negli stessi, in modo che non si debba andare a cercarli qua e là. Ma in queste note sono citati vari temi “mancati” che speriamo nel tempo verranno ripresi come integrazione tematica dei Decreti sia per la loro parzialità che per la verifica alla prova dei fatti e dalle evidenze. Citiamo tra gli altri temi e problemi da noi e altri tante volte proposti: –
> la modifica dell’apparato sanzionatorio, ovviamente confermando il 758/94, graduando le sanzioni (anche interdittive) alla gravità e peso dei rischi; -> la revisione dei requisiti dei soggetti della prevenzione (medici competenti compresi); –
> la portabilità e semplificazione della formazione e della sorveglianza sanitaria.
l’estensione delle trasmissioni telematiche: Piani amianto, notifiche preliminari… In definitiva, in termini generali, rispetto al Decreto Legislativo 81 sarebbe stato (ed è tuttora) ben più urgente procedere all’approntamento dei molti Decreti legislativi mancanti; le modifiche/integrazioni fatte con il Jobs Act, improntate soprattutto ad una “supposta” (ma largamente insoddisfacente) semplificazione e razionalizzazione, appaiono nel complesso assai meno rilevanti come completezza rispetto al risultato che sarebbe lecito attendere secondo quanto previsto dal Decreto ormai 10 anni or sono. E ciò porta all’impressione complessiva che ancora una volta, anche qui, ci troviamo di fronte ad un’occasione perduta.
30/9/2015 www.snop.it
Il testo modificato del Decreto 81/2008 scaricabile ai link: http://www.lavoro.gov.it/SicurezzaLavoro/Pages/home.aspx download
——————————————– Decreti Jobs Act.pdf
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