DISEGNO DI LEGGE SACCONI SULLA SICUREZZA SUL LAVORO : UN RITORNO AL PASSATO PER DISTRUGGERE IL FUTURO
Sacconi ha presentato un ddl beffardamente denominato “disposizioni per il miglioramento sostanziale della salute e sicurezza dei lavoratori” in cui riscrive da capo la normativa esistente, nello specifico il DLgs 81/2008.
Gli scopi della nuova norma non sono quelli della riduzione degli infortuni e della malattie professionali (che continuano a crescere nonostante la flessione produttiva), ma, quello di ottenere
“semplificare” per i datori di lavoro in quanto le attuali forme di tutela dei lavoratori costituirebbero solo un “appesantimento”. In modo molto singolare si spendono diversi commi a precisare di cosa non è responsabile il datore di lavoro.
Nel concreto la proposta distrugge diritti dei lavoratori, riduce gli obblighi dei datori di lavoro e mette una camicia di forza agli organi pubblici di vigilanza, in primis, agli operatori delle ASL.
Il Senatore Sacconi è andato a prendere parti consistenti di testo letterale dell’oramai vecchia “direttiva quadro” sulla tutela della sicurezza (Direttiva 89/391) incastonandoli in nuovo testo normativo sostitutivo del DLgs 81/2008 tale da cancellare nel concreto obblighi che, nonostante i limiti delle strutture di vigilanza, rappresentano oggi l’unico margine all’esplosione di infortuni e di malattie professionali (denunciati e non denunciati).
Per rimanere solo ad alcuni punti salienti possiamo evidenziare quanto segue.
La definizione di lavoratore vigente viene stravolta per ridurre ancora di più le tutele dei lavoratori “atipici” si arriva infatti a tutelare la “persona impiegata in modo non episodico per attività di lavoro”, un concetto totalmente differente da quello esistente in cui la tutela è “universale” qualunque sia la forma e la durata della prestazione lavorativa ed è legata principalmente ad un qualunque rapporto di subordinazione con un “datore di lavoro”.
L’obbligo di valutazione dei rischi (da dimostrare documentalmente) è oggi uno degli adempimenti attuato più formalmente che nel concreto, anziché alzare la qualità di questi documenti se ne semplifica l’adozione con la previsione di certificazioni di “professionisti” (ovviamente non sanzionabili se il
contenuto del documento non è all’altezza della situazione).
Tutta la revisione della parte “documentale” viene trattata al fine di sottrarla o renderne più difficile una azione di vigilanza e quindi di correzione, ma se il documento non è all’altezza anche le misure di prevenzione che ne conseguono non lo saranno, invalidando e rendendo esplicitamente formale il processo di valutazione (da cui i lavoratori continueranno ad essere concretamente esclusi o, al più, “consultati”, non sappiamo più se dal datore di lavoro o dal professionista di passaggio).
Il sistema della vigilanza viene ridotto ai minimi termini : è evidente l’intenzione di azzerare il ruolo delle ASL facendo ritornare i compiti di controllo a livello ministeriale (la nuova “Agenzia” dell’Ispettorato del lavoro creata con il jobs act). Non solo, le misure di intervento vengono spuntate: mentre oggi quasi tutte le violazioni hanno valenza penale e l’organo di vigilanza interviene con atti
sanzionatori oltre a imporre gli interventi necessari in futuro vi saranno blande “disposizioni esecutive” e atti sanzionatori solo di fronte a una mancata attuazione di queste ultime. Una manna per i padroni che, a fronte di rischi elevati per i propri lavoratori, si vedranno semplicemente invitati a intervenire con conseguenze praticamente nulle e comunque con una ampia depenalizzazione proprio sugli aspetti principali (conformità macchine, luoghi di lavoro, esposizione a sostanze chimiche ecc).
Contestualmente, e non è certo paradossale, le sanzioni in capo ai lavoratori vengono incrementate e le responsabilità dei datori di lavoro ridotte (in pratica sparisce la colpa del datore per mancata vigilanza).
Grave è anche la possibilità del datore di lavoro di sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria aggiuntiva non correlata con i rischi lavorativi invalidando la tutela dell’art. 5 dello Statuto dei Lavoratori (“Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente”).
Azzerati anche gli Accordi Stato-Regione sul tema della informazione e formazione fino a prevedere che tali obblighi possano essere disattesi se il lavoratore è già “esperto” per curriculum.
Gli adempimenti definiti dall’insieme delle direttive che si sono succedute nel tempo e specifiche per i rischi vengono anch’essi azzerati arrivando a prevedere il recepimento delle norme europe con decreti ministeriali e escludendo esplicitamente la possibilità di recepimenti più rigorosi e tutelanti rispetto ai testi di base europei : le direttive, che rappresentano le misure essenziali (minime) di tutela, saranno recepite burocraticamente tal quali senza possibilità di modifiche migliorative e che tengano conto della realtà italiana.
Nell’insieme norme che retrocedono il livello della tutela della sicurezza a prima (perlomeno) del Dlgs 626/94 e che contrastano anche, per diversi aspetti (sanzionatorio incluso) con le prime norme di tutela introdotte negli anni ’50 e sostituite proprio dal recepimento delle direttive europee. Norme anche che – nel ridurre drasticamente il ruolo delle ASL – mettono in discussione la competenza regionale (un primo passo sulla strada del ritorno delle competenze sanitarie al Ministero ??)
Non si tratta solo di un pessimo testo legislativo ma di una inaccettabile messa in discussione delle più elementari tutele sulla sicurezza e l’igiene del lavoro. Il disegno di legge va respinto nella sua interezza e senza esitazione.
Facciamo appello affinchè tale proposta venga al più presto espulsa dalla discussione parlamentare.
Il direttivo di Medicina Democratica Onlus
Milano 13/8/2016
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