Fermare il decreto Madia, difendere i beni comuni

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Materiali di diffusione della campagna “STOP MADIA”

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  • Stampa e diffondi la “Lettura guidata al decreto Madia“. Scarica
  • Stampa le “Faq sul Decreto Madia” e utilizzale per riunioni di approfondimento sul tema. Scarica
  • Stampa e diffondi la memoria predisposta dal Forum dei Movimenti per l’Acqua sul decreto Madia sui servizi pubblici in cui si evidenziano le violazioni dell’esito referendario e dei principi contenuti nella legge delega. Scarica
  • Ascolta l’intervento esplicativo sul Decreto Madia di P. Carsetti. Scarica
  • Scarica la proposta di ordine del giono “STOP Madia” e promuovi la sua discussione nei Consigli Comunali
  • Raccogli le firme sulla petizione popolare per il ritiro del Decreto Madia, nell’ambito della campagna sui referendum sociali. www.referendumsociali.info

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Fermare il decreto Madia!
Difendere i beni comuni e i servizi pubblici locali!

L’Italia non si vende

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Le “Faq” da utilizzare per la diffusione dei contenuti del decreto Madia, e della loro pericolosità

 

1. Che cos’è il decreto Madia?

E’ il Testo Unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale, decreto attuativo dell’ art. 19 della Legge Delega n.124/2015 e ha l’obiettivo di riordinare la normativa sui servizi pubblici locali.

2. Quali sono le finalità del decreto Madia?

Come esplicitato nella sezione 2 dell’Analisi di Impatto della Regolamentazione, allegata al testo di legge, fra gli obiettivi a breve termine, viene indicata “la riduzione della gestione pubblica ai soli casi di stretta necessità”, mentre sono obiettivi di lungo periodo: “garantire la razionalizzazione delle modalità di gestione dei servizi pubblici locali, in un’ottica di rafforzamento del ruolo dei soggetti privati” e “attuare i principi di economicità ed efficienza nella gestione dei servizi pubblici locali, anche al fine di valorizzare il principio della concorrenza”.

Il testo di legge, all’art. 4, comma 2, ulteriormente precisa: “(..) le disposizioni del presente decreto promuovono la concorrenza, la libertà di stabilimento e la libertà di prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione dei servizi pubblici locali di interesse economico generale”

3. Quali servizi pubblici riguarda?

Riguarda tutti i servizi pubblici locali: acqua, rifiuti, gas, energia elettrica, trasporto pubblico, farmacie. In generale, riguarda tutti i servizi pubblici locali di interesse economico generale (definiti come “servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro un corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico”) e tutti i servizi pubblici locali di interesse economico generale a rete (definiti come “servizi suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali, sottoposti alla regolazione di un’autorità indipendente”).

4. Chi gestirà i servizi pubblici locali?

Il primo principio posto chiaramente sulle modalità di affidamento è che la gestione in economia o mediante azienda speciale è possibile solo per i servizi non a rete (comma 1, lettera d) art.7), mentre tutti i servizi pubblici locali a rete devono essere obbligatoriamente gestiti attraverso società per azioni.

Si tratta di un preciso attacco alle proposte di ripubblicizzazione da parte del movimento per l’acqua, che da sempre propone la gestione attraverso enti di diritto pubblico, quali le aziende speciali, e di un attacco concreto alla realtà di ABC Napoli, azienda speciale che gestisce il servizio idrico della città partenopea.

5. E se gli enti locali scelgono la gestione attraverso una società per azioni a capitale totalmente pubblico?

Premesso che ogni gestione attraverso una Spa è comunque una gestione privatistica in quanto orientata al profitto, il percorso per gli enti locali che scelgono l’affidamento ad una Spa a totale capitale pubblico si fa molto accidentato. Essi, infatti, devono (art. 7, commi 3-6):

a) deliberare con provvedimento motivato, dando conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dell’impossibilità di procedere mediante suddivisione in lotti del servizio per favorire la concorrenza;

b) produrre un piano economico- finanziario, “asseverato da un istituto di credito”, con la proiezione, per l’intero periodo della durata dell’affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti;

c) inviare il tutto all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, per un parere che verrà espresso entro trenta giorni..

Nulla di tutto questo è richiesto per le gestioni attraverso società per azioni a capitale privato o a capitale misto pubblico-privato.

6. Chi gestirà le reti e gli impianti?

Il decreto prevede la possibilità, sempre “per favorire la tutela della concorrenza” di affidare la gestione delle reti, degli impianti e della altre dotazioni patrimoniali separatamente dalla gestione del servizi, nel qual caso l’affidamento dovrà essere fatto ad una società per azioni a totale capitale pubblico, a società a capitale misto pubblico-privato o a società a capitale privato (art. 9, comma 4).

Anche in questo caso, la preferenza per le società miste o private si esprime con la possibilità per le stesse di realizzare direttamente e senza gara d’appalto tutti i lavori connessi alla gestione della rete e degli impianti (art. 10, comma 2)

7. A chi andranno i finanziamenti pubblici?

Gli eventuali finanziamenti statali saranno “prioritariamente assegnati ai gestori selezionati tramite procedura di gara ad evidenza pubblica (..) ovvero che abbiano deliberato operazioni di aggregazione societaria” (art. 33, comma 2,)

8. La tariffa prevede i profitti?

Lo schiaffo al referendum non poteva essere reso più evidente: dopo anni con cui i profitti erano stati mascherati nella tariffa sotto la definizione di “oneri finanziari”, viene reintrodotta nella determinazione delle tariffe dei servizi pubblici locali,“l’adeguatezza della remunerazione del capitale investito” (art. 25 comma 1, lett. d)), nell’esatta dizione abrogata dal secondo quesito referendario del giungo 2011.

9. Il decreto Madia viola l’esito del referendum del giugno 2011?

Da tutti i punti di vista:

a) il referendum, attraverso il primo quesito, aveva deciso l’abrogazione dell’obbligo di privatizzazione dei servizi pubblici locali, rendendo paritarie tutte le forme di gestione: il decreto Madia vieta la gestione dei servizi pubblici locali a rete (compresa l’acqua) attraverso enti di diritto pubblico, rendendo obbligatoria la gestione attraverso società per azioni; e, fra queste ultime, discrimina, le gestioni attraverso società per azioni a totale capitale pubblico;

b) il referendum, attraverso il secondo quesito, aveva deciso l’abrogazione dei profitti dalla tariffa dell’acqua: il decreto li reintroduce nella stessa dicitura abrogata.

10. Ma il Ministro Madia ha più volte dichiarato che non vi sarà alcuna privatizzazione dell’acqua..

Il Ministro Madia ha più volte dichiarato che il suo decreto rispetta l’esito referendario perché le novità introdotte non prevalgono sulle leggi di settore. Ora, a parte la singolarità dell’affermazione (che senso ha approvare un Testo Unico se poi prevalgono le normative precedenti?), le dichiarazioni del Ministro Madia sono smentite dallo stesso testo di legge, che all’art. 3, comma2, così recita: “Salve le disposizioni in materia di modalità di affidamento dei servizi, per le quali le predette disposizioni integrano e prevalgono sulle normative di settore, e salve le modifiche e le abrogazioni espresse contenute nel presente decreto, rimangono disciplinati dalle rispettive normative di settore i servizi (..)”

11. Il decreto Madia viola la Legge Delega n. 124/2015?

Essendo un decreto attuativo dell’ art. 19 della Legge Delega, il decreto Madia deve attuare quanto previsto dall’articolo medesimo, il cui comma c) cosi recita: “individuazione della disciplina generale in materia di regolazione e organizzazione dei servizi di interesse economico generale di ambito locale (..) tenendo conto dell’esito del referendum abrogativo del 12 e 13 giugno 2011”

In contrasto con quanto previsto, il decreto Madia stravolge l’esito referendario.

12. Il decreto Madia è dunque ispirato al pensiero liberista?

Ecco cosa si dice alla sezione 4 dell’Analisi di Impatto della Regolamentazione, allegata al testo di legge : “(..) Il decreto attua la delega contenuta nell’articolo 19 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e la previsione di limiti e condizioni per l’assunzione del servizio pubblico locale permette di valorizzare il ruolo dei privati, secondo la regola generale che alle esigenze dell’utenza risponde il mercato in libera concorrenza, fatta salva la necessità di garantire a tutti un servizio che non sarebbe svolto senza un intervento pubblico”.

Il decreto Madia prova a chiudere un cerchio: quello aperto dalla straordinaria vittoria referendaria sull’acqua del giugno 2011, sulla quale i diversi governi succedutisi non avevano potuto andare oltre all’ostacolarne l’esito, all’incentivarne la non applicazione, ad impedirne l’attuazione.

Questa volta l’attacco è esplicito: forte di quanto ottenuto con gli attacchi ai diritti del lavoro (Job Acts), alla scuola pubblica (“Buona Scuola”), alla difesa dell’ambiente e dei territori (“Sblocca Italia”), il governo Renzi tenta l’assalto finale, buttando a mare il referendum del 2011 e privatizzando tutti i servizi pubblici locali.

www.acquabenecomune.org/attivita/campagne/stop-ddl-madia

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