Flussi, protezione internazionale e tutela per le vittime di caporalato
Copertiina del libro di Sara Manisera “Racconti di schiavitù e lotta nelle campagne”
Marilena Passaretti 1
L’intervista all’avvocato Arturo Raffaele Covella sul D.L. n. 145/2024
L’11 ottobre 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge n. 145 recante “Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali” 2.
Con l’avvocato Arturo Raffaele Covella analizziamo e commentiamo questo ennesimo decreto legge del governo Meloni in materia di immigrazione.
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Intervista all’avvocato Arturo Raffaele Covella sul D.L. n. 145/2024
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Prima di tutto vorremmo far comprendere il contesto politico in cui si inserisce questo decreto e se c’è una logica dalla direzione intrapresa dal governo?
Da diversi anni assistiamo a politiche migratorie sempre più repressive che si traducono in interventi normativi sempre più restrittivi della libera circolazione delle persone. Sentiamo spesso utilizzare l’espressione “governare i fenomeni migratori” e anche quest’ultimo intervento normativo si pone come obiettivo principale, ma non esclusivo, la regolamentazione dei flussi migratori.
Si tratta di una locuzione rassicurante che cela il desiderio raccapricciante di “scegliere gli stranieri da importare” nel nostro paese per far funzionare il sistema economico nostrano. Se questo è un dato comune alle politiche migratorie degli ultimi decenni, vi è un di più che riguarda quest’ultimo governo. Il Decreto Legge n. 145 3, infatti, è l’ultimo atto, in ordine di tempo, di un governo che si sente investito di una precisa missione: portare avanti una lotta globale contro ogni forma di migrazione. In diverse occasioni i membri di questo governo hanno affermato di aver ricevuto un preciso mandato dagli elettori, di essere stati investiti dal popolo italiano del dovere di cacciare via gli stranieri.
Così anche il decreto in commento contiene una serie di interventi normativi che mirano a rendere sempre più complesso l’ingresso degli stranieri e a complicarne comunque la permanenza in Italia, almeno di quelli che non possono essere utilizzati immediatamente per far funzionare alcuni determinati settori produttivi italiani (ad esempio l’agricoltura) o per garantire l’assistenza agli anziani, alle persone con disabilità, e alle persone più fragili in generale del nostro paese.
Proviamo ora ad entrare maggiormente nel dettaglio dividendolo nelle tre parti principali, partendo dalle modifiche riguardanti i flussi di ingresso per i lavoratori stranieri. È stata annunciata la volontà di accelerare e semplificare le procedure per la richiesta del nulla osta, è effettivamente così?
Il decreto 145 in effetti si compone di tre parti principali che riguardano rispettivamente i flussi di ingresso per i cittadini stranieri, le nuove misure in materia di sfruttamento lavorativo (c.d. caporalato 4 ), e la materia dell’asilo politico.
Concentrandoci sulle modifiche che riguardano i flussi di ingresso, notiamo che queste rispondono ad una duplice volontà: da un lato, si vogliono accelerare e semplificare le procedure per la richiesta di nulla osta all’ingresso, dall’altra, lo scopo è di bloccare le irregolarità nell’applicazione dei meccanismi di ingresso che si sono manifestate in passato.
Con questa duplice finalità sono state introdotte diverse modifiche normative che riguardano plurimi aspetti del sistema flussi.
Una prima importante modifica riguarda il meccanismo del click day. Viene infatti regolamentata e anticipata di mesi rispetto al click day, la fase di pre-compilazione dei moduli di domanda sul portale informatico messo a disposizione dal Ministero dell’interno. Si tratta di una fase in cui il datore di lavoro potrà selezionare il modello di richiesta di nulla osta e predisporne i campi in modo che la domanda sia pronta per l’invio nella giornata stabilita appunto per il click day.
La precompilazione dei moduli sarà possibile solo dal 1° novembre 2024 al 30 novembre 2024 (per il settore turistico dal 1° luglio al 31 luglio) così da consentire tempi più ampi per effettuare i controlli da parte delle amministrazioni a ciò preposte che dovranno effettuare verifiche anche, durante il lasso di tempo che intercorre tra la chiusura del termine per il pre-caricamento delle domande e il click day, sull’osservanza delle disposizioni del CCNL e le verifiche di congruità del numero delle richieste presentate, tenendo anche conto dell’asseverazione che il datore di lavoro allega alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero.
È evidente che il meccanismo del click day che doveva essere una procedura snella e veloce per consentire al datore di lavoro di reperire i lavoratori necessari al funzionamento della propria azienda, si sta trasformando in una procedura sempre più farraginosa, complicata, piena di controlli, verifiche, accertamenti. Tutto questo rischia di appesantire il meccanismo e di scoraggiare il datore di lavoro. Personalmente, nutro forti dubbi sul funzionamento di questo sistema, ma per dare un giudizio compiuto dovremo vedere cosa accadrà concretamente quando la procedura sarà messa in esecuzione.
Si parla dell’introduzione di un canale per l’anno 2025 finalizzato all’assistenza di anziani e persone con disabilità, nel limite di 10.000 unità, ce ne può parlare?
Una seconda importante novità prevista dal nuovo decreto è l’introduzione, in via sperimentale, di visti d’ingresso e permessi di soggiorno per lavoro subordinato, entro un numero massimo di 10.000 istanze, relativi a lavoratori da impiegare nel settore dell’assistenza familiare o sociosanitaria a favore di persone con disabilità o a favore di persone grandi anziane.
Si tratta di una quota che si aggiunge alle 9.500 quote già destinate dal decreto flussi al settore dell’assistenza familiare, ma per il cui ingresso viene prevista una procedura diversa, in vista di un’eventuale effettiva fuoriuscita di tale categoria di lavoratori dal decreto flussi, in ragione della fluidità e difficile programmabilità delle esigenze lavorative connesse a tali specifici settori. Queste richieste di nulla osta dovranno essere presentate allo Sportello Unico per l’immigrazione esclusivamente per il tramite delle agenzie per il lavoro (APL), ovvero delle associazioni datoriali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del settore domestico.
Perché, secondo lei, viene eliminato il silenzio assenso per la fase di esame delle domande relative a lavoratori di Stati a rischio?
L’articolo 3 del nuovo decreto, ai fini di prevenire e contrastare le irregolarità nella gestione dei flussi, prevede che, per lavoratori cittadini di Stati e territori caratterizzati da elevato rischio di presentazione di domande corredate da documentazione contraffatta o priva dei requisiti previsti dalla legge, non si applichi la procedura di silenzio assenso prevista per il rilascio del nulla osta al lavoro.
La ragione di tale modifica normativa sta nel voler bloccare automatismi che spesso si vengono a determinare per l’impossibilità dell’amministrazione di dare risposte a tutte le richieste pervenute. Infatti, di regola, trascorsi 60 giorni (termine ridotto a 20 giorni per il lavoro stagionale) dalla presentazione delle domande di nulla osta al lavoro senza che siano emerse ragioni ostative, il nulla osta viene rilasciato automaticamente.
Con la nuova normativa, dunque, per una serie di paesi che saranno specificamente indicati con apposito decreto del Ministro degli Esteri, e, già oggi, con riferimento al Bangladesh, al Pakistan e allo Sri Lanka, non sarà possibile il rilascio automatico in caso di silenzio.
Passiamo ora alla parte che riguarda la protezione internazionale. Ci sembra che le principali novità siano due: la prima è che viene introdotta la possibilità da parte del Questore di accedere ai dispositivi elettronici in caso di mancata collaborazione del richiedente asilo, cosa vuol dire in pratica?
Il Decreto 145 interviene anche in materia di protezione internazionale e lo fa concedendo nuovi poteri al Questore per l’accertamento dell’identità dei richiedenti asilo, e nuove forme di respingimento con accompagnamento alla frontiera.
Rispetto alla prima questione, parliamo di poteri decisamente invasivi della sfera personale dello straniero che vengono concessi al Questore territorialmente competente. In pratica, questi potrà autorizzare un controllo sui telefonini (e, più in generale su tutti gli apparecchi elettronici) in possesso del richiedente asilo per recuperare eventuali dati in ordine all’età, identità, cittadinanza, ma anche per ricostruire il viaggio compiuto per giungere in Italia.
Di queste operazione, compiute alla presenza eventualmente di un mediatore, ma non di un difensore, dovrà essere redatto un verbale che verrà trasmesso al giudice di pace competente per la convalida del trattenimento amministrativo. Va aggiunto che la possibilità di effettuare tali controlli riguarderà anche lo straniero non immediatamente espulso, richiedente protezione internazionale, in stato di trattenimento durante lo svolgimento della procedura e il minore non accompagnato.
Avere accesso al telefonino del richiedente asilo, vuol dire avere accesso alla vita privata di una persona che non ha compiuto alcun reato e che non dovrebbe avere alcuna limitazione dei propri diritti.
La seconda, prevede nuovi obblighi per il soccorso in mare e nuove ipotesi di respingimento con accompagnamento alla frontiera, ce ne può parlare?
Si. Per quanto riguarda i nuovi obblighi per il soccorso in mare sono state introdotte una serie di nuovi adempimenti che dovranno essere compiuti dagli aeromobili che effettuano attività non occasionale di ricerca finalizzata o strumentale alle operazioni di soccorso.
Questi hanno l’obbligo, nel rispetto delle convenzioni internazionali in materia di navigazione aerea, di informare di ogni situazione di emergenza in mare, immediatamente e con priorità, l’Ente dei servizi del traffico aereo competente e il Centro nazionale di coordinamento del soccorso marittimo responsabile per l’area in cui si svolge l’evento, nonché i Centri di coordinamento del soccorso marittimo degli Stati costieri responsabili delle aree contigue.
In questi casi, il pilota dell’aeromobile dovrà attenersi alle indicazioni operative del Centro nazionale di coordinamento del soccorso marittimo responsabile e in caso di violazione di queste direttive sono state introdotte una serie di sanzioni.
Una ulteriore modifica ha riguardato invece le procedure di frontiera per i richiedenti protezione internazionale. È stata infatti introdotta un’ulteriore ipotesi di respingimento con accompagnamento alla frontiera nei confronti di coloro che siano rintracciati a seguito di soccorso in mare nel corso di attività di sorveglianza delle frontiere esterne dell’UE.
La terza e ultima parte modifica la normativa inerente allo sfruttamento sul lavoro. Anche su questo punto le chiedo quali sono le principali novità, considerato che c’è sempre grande enfasi governativa rispetto a misure che si prefiggono l’obiettivo di contrastare i fenomeni di caporalato?
Il capo II del Decreto 145 è rubricato “Disposizioni in materia di tutela dei lavoratori stranieri vittime dei reati di cui agli articoli 600, 601, 602, 603-bis del codice penale e altre disposizioni di contrasto al lavoro sommerso”. Si tratta appunto di norme che vanno a contrastare lo sfruttamento lavorativo e che, come detto, vengono sempre caricate di grandi aspettative e presentate con molta enfasi.
La novità più significativa riguarda l’introduzione dell’art. 18 ter al Testo Unico Immigrazione con il quale si rafforza la tutela concessa al lavoratore vittima di intermediazione illecita e di sfruttamento lavorativo. Qualora “vengano accertate situazioni di violenza o abuso o comunque di sfruttamento del lavoro nei confronti di un lavoratore straniero sul territorio nazionale e questi contribuisca utilmente all’emersione dei fatti e all’individuazione dei responsabili” sarà possibile per il lavoratore sfruttato ottenere un permesso di soggiorno per casi speciali.
Il permesso dovrà essere concesso immediatamente dal Questore, ha la durata di sei mesi e potrà essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Inoltre, si tratta di un permesso che potrà essere convertito alla scadenza in permesso di soggiorno per motivi di lavoro al di fuori delle quote o in permesso di soggiorno per motivi di studio, qualora lo straniero sia iscritto a un regolare corso.
- Vivo vicino a Napoli. Sono da sempre un’attivista contro le violazioni dei diritti umani. Mi occupo da oltre dieci anni di comunicazione e progettazione per il sociale per raccontare e contrastare le storture della società ↩︎
- Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori: pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto-legge n. 145 del 2024, Consulta il testo ↩︎
- Il decreto-legge è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 239 dell’11 ottobre 2024 ↩︎
- Bisogna difendere il caporale! di Martina Lo Cascio e Emilio Caja, Controfuoco N°1: «Le figure della migrazione. Per una critica del lessico razzista» – giugno 2024 ↩︎
12/11/2024 https://www.meltingpot.org/
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