Guariniello: “Le adulterazioni alimentari restino reato”

“La notizia della depenalizzazione di alcuni reati alimentari mi ha lasciato senza parole. Mai mi sarei aspettato che l’abrogazione di una legge importante che dal 1962 ad oggi ha permesso di perseguire e sanzionare importanti adulterazioni nel campo alimentare vedesse la luce con un governo in cui siede un ministro che solo qualche anno fa ha presentato una proposta di legge in senso diametralmente opposto”. E’ il commento di Raffaele Guariniello, magistrato e giurista a cui si devono importanti inchieste nel settore alimentare e non solo. Il riferimento di Guariniello è prima alla creazione della Commissione per il contrasto ai reati alimentari guidata dal Presidente Giancarlo Caselli e poi al disegno di legge, frutto proprio del lavoro della Commissione, che nel 2017 il Consiglio dei Ministri ha approvato su proposta dell’allora ministro della giustizia Andrea Orlando (che ora è a capo del dicastero al Lavoro).

Quella proposta di legge, molto articolata, che non ha mai completato l’iter legislativo – ricorda Guariniello – penalizzava in maniera ancora più rigida le responsabilità in materia alimentare. Addirittura riuscì anche ad inserire oltre alla responsabilità penale quella amministrativa che è molto pesante dal momento che prevede sanzioni dure, non solo pecuniarie, ma anche interdittive in capo all’azienda individuata come responsabile dei fatti.  “L’unico motivo che potrebbe farmi cambiare il giudizio che ho sull’abrogazione della legge 283 è l’approvazione di quel disegno di legge.”

La creazione della Commissione – aggiunge Guariniello – fu fortemente voluta dall’allora  ministro Orlando per la necessità di rendere più severe le misure della legge 283/1962. Invece adesso si va in direzione opposta: mi sembra assurdo. Tra l’altro continua il magistrato già una volta si è provato a mettere in discussione la legge 283 ma la Cassazione con due sentenze ha ribadite che è ancora pienamente in vigore. IN una delle due sentenze – Cassazione penale, Sez. III, Sentenza n. 4630 del 4 febbraio 2016 (u.p. 28 ottobre 2015) – Pres. Squassoni – Est. Rosi – P.M. (Diff.) Delehaye – Ric. M. e altro – la Corte ha scritto: ‘‘Deve essere respinta la censura relativa alla dedotta abrogazione della legge n. 283/ 1962 per effetto dell’applicazione della procedura del ‘taglia-leggi’ contemplata in origine dall’art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246. Invero, la legge contenente la disciplina igienica della produzione e della vendita di alimenti e bevande non ha subito alcun effetto abrogativo a seguito dell’emanazione dei decreti abrogativi delle leggi pubblicate anteriormente al 18 gennaio 1970 (cosiddetti decreti ‘‘taglialeggi’’: D. Lgs. n. 179/2009; D.Lgs. n. 212/2010; D.Lgs. n. 213/2010), attuativi della delega conferita con legge 28 novembre 2005, n. 246 in materia di semplificazione legislativa’’. Dello stesso tenore le considerazioni contenute nella sentenza n. 17009 del 17 aprile 2014: anche in questo caso si sostiene che le cd “taglialeggi” non hanno effetto sulla legge del 1962. E dove non ha potuto quella legge che prevedeva una razionalizzazione dell’impianto normativo, ci ha pensato un articolo del decreto legislativo 27 del 2021.

Valentina Corvino

17/3/2021 https://ilsalvagente.it

0 commenti

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Sentitevi liberi di contribuire!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *