Il corto circuito del disagio psichico in carcere
Numerosi autori, in tempi non sospetti, hanno messo in luce l’esistenza di uno stretto legame tra carcere e malattia in quanto, il ricorso alla detenzione come «pena regina», condiziona fortemente la salute di coloro i quali vi sono sottoposti. Infatti, «l’insostenibilità del carcere fa ammalare anche chi è in buona salute»: Gonin, in numerose ricerche sugli effetti che la reclusione produce sul corpo incarcerato, ha riscontrato come lo stato detentivo determini l’insorgenza di patologie riconnesse alla somatizzazione da stress quali quelle gastrointestinali; dermatologiche; patologie a carico del sistema immunitario e problemi del sonno; inoltre, a ciò vanno aggiunti i disturbi mentali e dell’umore e i disturbi e le alterazioni della sessualità (come comportamenti omosessuali, indotti dal regime di privazione)1.
Il percorso rieducativo del detenuto diventa più complesso, poichè il carcere lo trasforma in « disabile sociale »: da un lato, la privazione della libertà condiziona la propria salute, in quanto è costretto a vivere in ambienti insalubri e ad accettare le scelte effettuate dall’amministrazione penitenziaria, in merito alle strutture e ai professionisti da cui dipendono le cure; dall’altro, il carcere quale istituzione totale genera una continua sollecitazione negativa nota come «distress», la quale provoca una regressione comportamentale e disturbi psicosomatici vari, dipendenti dal blocco delle emozioni.
Non soltanto, quindi, il sistema carcerario è gravido di elementi strutturali che favoriscono l’emergere di patologie psichiatriche; studiosi come Wacquant ritengono che il carcere abbia assunto, nella nostra epoca, la forma di un “iper ghetto”, dal momento che a farvi ingresso è soprattutto una popolazione che già versa in uno stato di marginalità socio-economica2. Si comprende, dunque, come una condizione di fragilità psichica possa facilmente evolvere fino ad assumere connotazioni patologiche.
L’incidenza di disturbi della sfera psichica è nettamente superiore nella popolazione carceraria rispetto alla comunità esterna3: la solitudine e la sofferenza cagionate dalla scarsità di relazioni affettive, il tempo vuoto della pena, la depersonalizzazione, l’assenza di confronto autentico e di progettualità futura possono contribuire ad alimentare un corto circuito difficile da disinnescare che, nei casi più gravi, può sfociare in gesti autolesionistici o suicidari.A tal fine, non può essere ignorato il recente monito della Corte europea dei diritti dell’uomo che, nella sentenza Citraro e Molino c. Italia del 2020, richiede agli Stati di adottare maggiori ed elevati standard di tutela del diritto alla vita della persona, tanto più se la stessa è privata della libertà personale: per la Corte, l’inattività istituzionale dinnanzi ad elementi dai quali si possa desumere la sussistenza di un rischio concreto di gesti autolesivi, può comportare una violazione della Convenzione laddove l’autorità preposta non adotti tutte le «misure ragionevolmente utili» a prevenire la verificazione dell’evento anticonservativo4. Tra gli indicatori da dover considerare la sentenza enumera, esemplificativamente, la presenza di anamnesi positiva per disturbi della sfera psichica, precedenti specifici, ideazioni suicidarie già espresse dal soggetto5.
Un recente caso seguito dalla nostra Associazione, rispecchia plasticamente tale realtà6: l’esperienza di F. racconta di un percorso giudiziario ancora agli esordi (trattandosi di un detenuto sottoposto a misura cautelare detentiva), in bilico tra un giudizio di incompatibilità con il regime carcerario e l’avanzare del tempo che, in presenza dei disturbi depressivi di F. e dei suoi ossessivi pensieri di morte, rischia di concludersi nel peggiore dei modi, all’interno delle fredde mura carcerarie.
La variabile che accomuna questa e numerosissime altre storie di cui è costellata la realtà penitenziaria, è l’approccio custodiale alla malattia mentale: nel bilanciamento tra sicurezza collettiva e dignità del singolo, spesso a prevalere è ancora la prima. Ciò emerge non solo per la prevalenza accordata ad un approccio “inframurario” di gestione della malattia mentale, ma anche se si volge lo sguardo al terreno della “contenzione farmacologica”: la diffusa somministrazione di farmaci anche a quei detenuti non affetti da alcun disturbo psichico favorisce la progressiva insorgenza di forme di dipendenza, incidendo sulle capacità di auto-responsabilizzazione dell’individuo7.
Eppure, sia la Corte Costituzionale, che la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo hanno già da tempo tracciato una traiettoria da seguire, fondata sul potenziamento di percorsi di riabilitazione esterni al carcere. Nella sentenza n. 99/2019, infatti, la Corte Costituzionale ha riscontrato, nel mantenimento in carcere di un soggetto affetto da grave malattia psichica sopravvenuta alla sua incarcerazione, una violazione del principio di umanizzazione della pena e del diritto alla salute della persona reclusa, ammettendo in questi casi la possibilità per il giudice di concedere la misura alternativa della detenzione domiciliare “umanitaria”, ai sensi dell’art. 47 ter comma 1 ter Ord. Pen. Prima di allora, infatti, l’unica alternativa disponibile, per gli individui affetti da grave infermità psichica sopravvenuta era l’esecuzione della pena presso una delle “Articolazioni per la tutela della salute mentale” (cd. “Atsm”), eventualmente costituite all’interno del circuito penitenziario sulla base dell’art. 65 ord. pen. Si tratta di sezioni a prevalente gestione sanitaria, regolate per lo più da fonti subordinate e senza una chiara copertura normativa: è in questo chiaro-scuro che si annidano violazioni dei diritti fondamentali, denunciate anche dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura8.
È tuttavia nel recente caso Sy contro Italia che emerge con allarmante drammaticità l’urgenza del ripensamento dell’intero sistema su cui è imperniata oggi la gestione del disagio psichico in carcere9. Il 24 gennaio 2022, infatti, la Corte ha condannato l’Italia per trattamenti inumani e degradanti inferti ad un giovane detenuto affetto da grave disagio psichico, non avendo quest’ultimo potuto beneficiare di alcun programma terapeutico adeguato alla sua patologia (finalizzato a porre rimedio ai suoi problemi di salute o a prevenirne l’aggravamento) ed avendo subito la detenzione in un istituto penitenziario caratterizzato da sovraffollamento carcerario e penuria di servizi specializzati10. Inoltre, per la Corte, il mancato tempestivo trasferimento del detenuto in una REMS per mancanza di posti disponibili e il suo trattenimento in carcere hanno comportato la lesione dei diritti di libertà e sicurezza dello stesso, violando l’art. 5 par. 1 Cedu, che mira a proteggere l’individuo da una privazione della libertà arbitraria e ingiustificata: i problemi logistici e finanziari, infatti, non esulano lo Stato dall’obbligo di organizzare il sistema penitenziario secondo modalità rispettose della dignità umana11. Nel caso di specie, invece, le autorità non hanno fatto tutto ciò che era in loro potere per rimuovere gli ostacoli che si frapponevano all’applicazione della misura, trovando una soluzione alternativa adeguata. Alla luce di tali considerazioni, la Corte sollecita l’impegno delle autorità statali a fornire livelli di cura e assistenza adeguati alle caratteristiche psico-fisiche del soggetto, a prescindere dal luogo in cui avviene la privazione della libertà personale, pena la violazione del divieto di trattamenti inumani e degradanti12.
Il tema della gestione del disagio psichico in carcere, come è evidente, chiama a sé numerosi nodi irrisolti del panorama penitenziario: il rapporto travagliato tra Ministero della Giustizia e Ministero della Salute in relazione alla sanità penitenziaria; i binari morti su cui camminano le visioni politiche progressiste (basti ricordare che il d.lgs. 123/2018, attuativo della legge delega 123/2017, non ha recepito al suo interno i punti relativi al potenziamento della tutela della salute mentale in fase di esecuzione della pena) e, su tutti, la schiacciante prevalenza dell’approccio securitario sul bilanciamento tra sicurezza collettiva e diritti dei detenuti, in particolare quello alla salute. Fondamentale punto fermo, nel labirintico mondo del disagio mentale, rimane la prospettiva adottata dal Garante delle persone private della libertà personale Mauro Palma nella sua ultima Relazione al Parlamento: «Scivolare in derive contenitive è relativamente facile: più difficile invece è tenere la barra salda sul bisogno di cura riabilitativa individualizzata, considerando che se si esclude la possibilità di responsabilizzare la persona – ogni persona anche quella con malattia psichiatrica – si escludono anche le condizioni per la sua risocializzazione possibile, commisurata alle sue effettive potenzialità, e così il ricercato perseguimento della tutela della collettività13».
1 Vedi C. Cherchi, L’Ippocrate incarcerato. Riflessioni su carcere e salute, in Studi Sulla Questione Criminale, 2017, 3, pp. 87-88.
2 Vedi C. Cherchi, op.cit., p. 93; M. Di Lillo, Il problema della salute mentale in carcere, 2019, in https://antigoneonlus.medium.com/il-problema-della-salute-mentale-in-carcere-4ae94fe83391 ; M. Miravalle, G. Torrente, La pena del suicidio. La normalizzazione della sofferenza nelle pratiche penitenziarie in I quaderni di A Buon Diritto, sett. 2015, p. 48.
3 M. Esposito, La ricerca internazionale sulle patologie dei detenuti in Malati in carcere. Analisi dello stato di salute delle persone detenute, Francoangeli, 2007, p. 43.
4 Corte Edu, sez. I, 4 giugno 2020, Citraro e Molino c. Italia, §§ 70-71-77 in https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.page?facetNode_1=1_2%282020%29&contentId=SDU279209&previsiousPage=mg_1_20 .
5 Queste prescrizioni risultano tanto più preziose, alla luce dell’elevato numero dei suicidi in carcere in questo periodo. Vedi https://ilmanifesto.it/i-suicidi-nella-carceri-salgono-a-50-il-capo-del-dap-convoca-tutti-per-le-visite-a-ferragosto .
6 https://www.ildubbio.news/2022/05/25/benevento-rischia-il-suicidio-se-continuano-a-lasciarlo-in-carcere/c .
7 Vedi C. Cherchi, op.cit., p. 91.
8 Per informazioni più dettagliate si rimanda a M. Miravalle, Pazze galere. Esiste una “questione psichiatrica” nel sistema di esecuzione penale? In https://www.rapportoantigone.it/diciottesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/salute-mentale/ .
9https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.page?facetNode_1=1_2%282022%29&contentId=SDU365955&previsiousPage=mg_1_20 .
10 Corte Edu, I sez., 24 gennaio 2022, Sy c. Italia, § 88. La decisione ha riguardato un cittadino italiano affetto da disturbo della personalità e disturbo bipolare, aggravati da uso di sostanze psicotrope. Il Sig. Sy ha sofferto per un lungo periodo di tempo la privazione della libertà personale in un istituto penitenziario, nonostante l’accertata incompatibilità del suo stato di salute mentale con il regime carcerario e la necessità di immediato trasferimento in una Rems, su ordine del giudice.
11 Corte Edu, Sy c. Italia, cit., § 135.
12 Vedi anche M. Miravalle, Pazze galere. Esiste una “questione psichiatrica” nel sistema di esecuzione penale? In https://www.rapportoantigone.it/diciottesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/salute-mentale/ .
13 Si veda la Relazione al Parlamento 2022, p. 58, in https://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/resources/cms/documents/c8c57989b3cd40a71d5df913412a3275.pdf .
Angela Chiodo
15/8/2022 https://www.intersezionale.com
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