Il diritto alla salute. Sopra tutto
Sino a che punto il settore privato può spingersi nella soddisfazione del proprio interesse a fronte del contrapposto interesse alla tutela della salute della collettività e dei singoli che la compongono? Uno dei due interessi prevale – deve prevalere – sull’altro, ed è quello alla tutela della salute.
Il processo di privatizzazione in atto del Sistema sanitario nazionale (Ssn) – un processo strisciante, ma non per questo meno incisivo – pone una questione per il costituzionalista difficile da eludere: nel bilanciamento tra il diritto costituzionale alla salute (art. 32 Cost.) e la libertà d’iniziativa economica privata (art. 41 Cost.) qual è il valore costituzionale destinato a prevalere? Com’è agevole intuire, il punto critico è il seguente: posto che il privato che opera in ambito sanitario è, pur sempre, un attore economico interessato, come tutti gli operatori economici, alla massimizzazione del proprio profitto, sino a che punto egli può spingersi nella soddisfazione del proprio interesse a fronte del contrapposto interesse alla tutela della salute della collettività e dei singoli che la compongono? Naturalmente, risposte concrete alla suddetta domanda possono essere elaborate solamente esaminando specifiche situazioni concrete. Qui la questione è posta in termini generali: i due interessi devono trovare soddisfazione – e quindi, corrispettivamente, sacrificio – in modo almeno tendenzialmente paritario o ve n’è uno a cui, per vincolo costituzionale, deve essere data prevalenza? La risposta, come ora si argomenterà, va nella seconda direzione: uno dei due interessi prevale – deve prevalere – sull’altro, ed è quello alla tutela della salute.
A motivazione di tale risposta, si può partire da una notazione di carattere testuale: il diritto alla salute è l’unico diritto che la Costituzione definisce espressamente «fondamentale». Come si legge all’articolo 32, comma 1, della Costituzione: «la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti». La dottrina giuridica tende a spiegare questa peculiarità del diritto alla salute con il suo essere il presupposto logico di tutti gli altri diritti costituzionali: «fondamentale» va, dunque, inteso in senso anzitutto letterale, come «posto a fondamento». La salute, in questa prospettiva, è un bene che viene considerato complementare alla vita stessa: la vita si prolunga nella salute e la salute sostiene la vita. E la vita – che non a caso nella Costituzione è protetta anche dal divieto di pena di morte (art. 27, co. 4, Cost.) e dal divieto di tortura (art. 13, co. 4, Cost.) – è la base su cui, inevitabilmente, poggiano tutti gli altri diritti: se, e solo se, c’è vita, allora possono poi esserci – nel senso che possono essere effettivamente goduti – tutti gli altri diritti costituzionali.
Francesco Pallante
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25/9/2023
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