IL PARADIGMA MATTIA BATTISTETTI: ANALISI DI UN INFORTUNIO MORTALE

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L’omicidio di Mattia – focus di Monica Coin

Lo scorso 12 ottobre si è tenuta la seconda udienza nel processo per la morte di Mattia Battistetti, che perse la vita schiacciato da un carico nell’aprile del 2021 in un cantiere edile della ditta Borgignon, a Montebelluna.
Il processo affronterà l’accertamento delle presunte responsabilità nella morte dell’operaio di 23 anni che nell’aprile del 2021 perse la vita a causa del distacco di un carico di 15 quintali di materiale edile da una gru in movimento sopra i lavoratori che lo colpì alla schiena, causando anche il ferimento di un altro operaio lavoratore, il kosovaro Arben Shukolli di 31 anni che riportò ferite molto gravi ad una gamba.

Sul banco degli accusati siedono  Andrea Gasparetto, 43 anni di Istrana, legale rappresentante della Altedil di Trevignano, l’azienda per cui lavorava Mattia, Bruno Salvadori, 56 anni di Mogliano, legale rappresentate della Essebi, la ditta ha effettuato il montaggio della gru, Loris Durante, 43 anni di Volpago, l’uomo che operava sul ponteggio mobile, Gabriele Sernagiotto, 60 anni di Montebelluna, coordinatore della sicurezza del cantiere in fase esecutiva, Gian Antonio Bordignon, 55enne di Volpago del Montello, che era il titolare del cantiere e responsabile dei lavori e Marco Rossi, 40 anni di Montebelluna, un dipendente della Bordignon, delegato per la sicurezza e responsabile del servizio prevenzione e protezione.

Questo focus non ha la pretesa di sostituire gli sviluppi giudiziari sulla responsabilità penale dei soggetti coinvolti, il processo è l’unico luogo dove può svolgersi l’accertamento di eventuali reati penali. Prescindiamo da questo ma analizziamo una dinamica che potrebbe riguardare molti cantieri, studiamola come un paradigma di un fenomeno possibile, se non probabile, ricordando che le dinamiche causali di ogni singolo evento sono irripetibili.
Ma un fenomeno nei suoi tratti essenziali può ripetersi se le cause sono comuni, ed è proprio questa analisi che è interessante.
Vi sono degli elementi in questa dinamica che potrebbero portare nel calcolo probabilistico, a eventi mortali simili?

LA STABILITA’ STRUTTURALE DELLE GRU

In questo periodo le gru fanno parte del nostro orizzonte visivo. Ve ne sono moltissime, tutte impiegate nei lavori (sempre più urgenti e con scadenze definite a breve termine) di cui ai “bonus” sopra menzionati.
Proprio per il loro largo impiego diventano una attrezzatura scarsa, che viene utilizzata senza soluzione di continuità da un cantiere all’altro. Spesso si riutilizzano vecchi arnesi riadattati che sono stati magari per lungo tempo sotto le intemperie e il cui materiale si è ammalorato.
Quando un bene strumentale fa la differenza se realizzare o meno un profitto, per avere l’incarico dell’esecuzione dei lavori, si tende a non guardare troppo per il sottile.
Un’altra caratteristica di questa fenomenologia è la ristrettezza dei tempi, anche di montaggio.
La stabilità di una gru è la garanzia di tutti noi, non solo dei lavoratori ma anche dei cittadini, di non dover fare un viaggio in autoambulanza verso l’ospedale o peggio, verso l’obitorio.
Mancati controlli, mezzi posizionati a un’altezza non conforme e una manovra sbagliata. Sono questi gli elementi emersi a seguito dell’indagine sul crollo della gru a Torino costato la vita a Roberto Peretto, 52 anni, di Cassano d’Adda, a Marco Pozzetti, 54enne di Carugate, e a Filippo Falotico, ventenne di Coazze (Torino).
Secondo i periti ci sarebbero responsabilità precise.
L’incidente era avvenuto il 19 dicembre 2021 in via Genova. Le consulenze tecniche, di cui erano già trapelati alcuni particolari nei mesi scorsi, hanno giocato un ruolo fondamentale.
Cinque le persone iscritte nel registro degli indagati: l’accusa per loro è di omicidio colposo plurimo. Sotto inchiesta ci sono il manovratore che pilotava il braccio dell’autogru, la coordinatrice della progettazione e dell’esecuzione dei lavori, e i legali rappresentanti delle tre società coinvolte: Fiammengo (titolare del cantiere per l’appalto di rifacimento del tetto), LocaGru (la ditta proprietaria dell’impianto fisso) e Calabrese (fornitrice della gru mobile e titolare del manovratore).

L’uso e il montaggio della gru a torre.
La tipologia dei lavori da realizzare e l’altezza dell’edificio in costruzione dovrà essere scelta una gru adatta, ma sarà ovviamente anche opportuno utilizzarla con attenzione. Soprattutto nel caso in cui ci sia la necessità di lavorare ad un’altezza superiore ai 40-45 metri, non si dovrà dimenticare che il vento sarà il nemico numero uno. Pertanto, sarà opportuno lavorare sulla stabilità della torre, utilizzando appositi ancoraggi e implementando tutte le precauzioni del caso. Proprio per queste ragioni, è sempre consigliabile lasciare che siano i più esperti ad occuparsi del montaggio e della gestione delle gru a torre.
Una gru a norma di legge deve essere dotata di stabilità strutturale, non può cedere al sollevamento dei carichi. La sua struttura deve essere verificata periodicamente negli anni per la usura nel tempo e per la sua attitudine ad essere esposta agli elementi atmosferici.
Bozzelli, perni, pulegge, funi, ganci sono componenti meccaniche che devono corrispondere alle portate previste, non possono essere composte a caso e sostituite da qualsiasi pezzo di fortuna.

Nel caso Battistetti il consulente tecnico del pubblico ministero, la cui perizia era stata contestata pesantemente in aula dalle difese, aveva individuato la causa del sinistro nell’errato montaggio della spina elastica di sicurezza, posizionata nel dado di bloccaggio del punto fisso girevole, oltre al fatto che la stessa spina non era di lunghezza adeguata. Nel forzare il montaggio, la spina elastica s’è deformata e s’è venuta a creare una sorta di cricca che ha poi portato alla rottura della spina, permettendo così al dado di svitarsi dal perno dell’occhione, fino a rilasciare improvvisamente il capo fisso della fune dov’era assicurato il carico.
Il bozzello risultava deformato e la sua componente non adeguata al carico.

Tutte le gru devono avere una specie di “libretto della manutenzione periodica”, da effettuarsi esclusivamente da personale formato e specializzato. L’età anagrafica di una gru è un elemento importante per la sua stabilità strutturale. Può continuare ad essere sollecitata da stress da carico solo se adeguatamente manutenuta.
Uno dei quesiti processuali riguarda proprio la manutenzione effettivamente eseguita sulla gru causa dell’incidente.

La movimentazione di una gru deve essere regolamentata da norme certe e conosciute da coloro che transitano nell’area del cantiere. Chi è addetto alla sua movimentazione deve avere una apposita formazione e deve sapere attivare gli avvisi previsti per il transito.
Le diverse ditte che operano in un cantiere devono interfacciarsi per la predisposizione di regole comuni di sicurezza in previsione della loro interferenza nei lavori (DUVRI-PSC).
Di regola nessun corpo dovrebbe transitare sotto il carico sospeso di una gru.
Ma i cantieri hanno spesso spazi limitati e il raggio di transito del braccio della gru che copre quasi tutta l’area dei lavori. Per questo motivo il transito all’interno dell’area deve essere regolamentato (ad es. da appositi corridoi di camminamento) e la stessa movimentazione potrà essere effettuata solo in presenza di alcune cautele (avvisi sonori o verifica della mancanza di personale sotto il raggio di traslazione)
Nel caso Battistetti dovrà essere verificato se tutte le disposizioni di sicurezza siano state rispettate nella dinamica del contemporaneo passaggio di Mattia e del suo collega nel momento della traslazione del braccio della gru.

Chi effettua la manovra deve essere appositamente formato ed essere dotato di particolare attestazione di competenza. Nel caso Battistetti si dibatte se colui che movimentava la gru avesse le necessarie competenze e la formazione.

I PONTEGGI E IL LORO MONTAGGIO

I ponteggi sono strutture di servizio temporaneo non facenti parte integrante della costruzione, ma allestiti e impiegati per la realizzazione, la manutenzione e il recupero di opere edilizie. La loro presenza si rende necessaria nei cosiddetti lavori in quota, cioè nei lavori svolti ad altezze superiori a 2 m rispetto a un piano stabile, per evitare il rischio di caduta dall’alto di lavoratori e di materiali.
Nel settore edilizio, il ponteggio è la più importante fra le opere provvisionali finalizzate a realizzare in sicurezza i cosiddetti lavori in quota. I ponteggi costituiscono un importante strumento di protezione contro il rischio di caduta dall’alto. Queste opere sono necessarie non solo per la realizzazione del progetto stesso, ma anche per garantire la sicurezza dei lavoratori.

Le fasi relative al montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi sono operazioni che prevedono diversi rischi, tra cui quelli di cedimento strutturale del ponteggio, caduta di materiale dall’alto o peggio ancora di caduta dall’alto dei lavoratori.
Ecco perché durante il loro montaggio, smontaggio e per tutto il periodo di utilizzo devono essere rispettate ed attuate una serie di precauzioni e norme strutturali specifiche stabilite dalla normativa vigente. Per soddisfare le esigenze funzionali e di sicurezza, è necessario che la procedura di montaggio venga eseguita a regola d’arte, attraverso la redazione del PiMUS (piano di montaggio, uso e smontaggio).
I ponteggi vengono classificati in base alle classi di carico (entità del carico di servizio che può essere supportata) e agli elementi costruttivi.
La normativa riguardante i ponteggi è contenuta nel Capo II del Titolo IV del dlgs 81/08 che fornisce appunto le indicazioni relative alla loro installazione, alla documentazione necessaria e alle operazioni di montaggio e smontaggio.

Sono numerosi gli articoli del dlgs 81/2008 che riguardano i ponteggi, tra questi si riportano sinteticamente i seguenti temi affrontati:
. autorizzazione alla costruzione ed all’impiego;
. relazione tecnica;
. progetto;
. documentazione;
. marchio del fabbricante;
. montaggio e smontaggio;
. manutenzione e revisione;
. norme particolari.

Per ciascun tipo di ponteggio, il fabbricante chiede al Ministero del lavoro l’autorizzazione alla costruzione ed all’impiego. L’autorizzazione ministeriale è parte integrante del libretto del ponteggio, il quale comprende anche tutte le necessarie informazioni per l’utilizzo del ponteggio. Esso è composto da:

  • calcolo del ponteggio secondo varie condizioni di impiego;
  • istruzioni per le prove di carico del ponteggio;
  • istruzioni per montaggio, impiego e smontaggio del ponteggio;
  • schemi-tipo di ponteggio con l’indicazione dei massimi carichi di servizio, altezza dei ponteggi e larghezza degli impalcati per i quali non sussiste l’obbligo del calcolo per ogni singola applicazione;
  • istruzioni di calcolo per ponteggi metallici di altezza superiore a 20 m e per altre opere provvisionali,
  • costituite da elementi metallici, o di notevole importanza e complessità.
  • L’autorizzazione è soggetta a scadenza e deve quindi essere rinnovata ogni 10 anni per accertare l’adeguatezza del ponteggio in funzione dell’evoluzione del progresso tecnologico. Deve essere richiesta al fabbricante e rilasciata dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali a coloro che intendono costruire un ponteggio.
  • La normativa prevede che gli addetti, per essere abilitati a svolgere operazioni di montaggio e smontaggio dei ponteggi, debbano ricevere una specifica formazione. L’art. 136 del dlgs 81/08 stabilisce l’obbligatorietà, per il datore di lavoro, di determinati adempimenti per le attività che hanno a che fare con i ponteggi.
  • Il datore di lavoro deve garantire che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati:
  • sotto la sorveglianza di un preposto;
  • a regola d’arte;
  • conformemente al PiMUS.
  • ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste.

Come si può facilmente riscontrare le operazioni di montaggio non sono lasciate al caso e, soprattutto, non sono lasciate all’iniziativa di soggetti diversi da coloro che rispondono della costruzione “a regola d’arte”. Ad ognuno il suo compito.
Chi deve sovraintendere al montaggio non può essere un soggetto adibito ad un altro compito.
Un cantiere è un luogo di incontro di ditte diverse, ognuna con il compito di predisporre un’opera diversa. Il ponteggio è una di queste ed è una delle opere più delicate in quanto struttura mobile per eccellenza, funzionale a tutte le altre.
I due operai della ditta adibita al montaggio, nel cantiere della ditta Bordignon, tra cui vi era Mattia Battistetti, stavano ricevendo direttive direttamente dal capocantiere della ditta esecutrice delle costruzioni ed erano soggetti quindi alla organizzazione di una ditta esterna a quella responsabile del montaggio “a regola d’arte”.

La caduta del bancale con cavalletti che ha provocato la morte per schiacciamento di Mattia è uno degli eventi possibili e prevedibili nella fase del montaggio, che nel nostro caso, contiene ulteriori elementi dell’evento occorso:
una attrezzatura esterna (la gru), materiali predisposti e forniti dalla ditta costruttrice e la decisione e organizzazione della stessa ditta esecutrice dello stato di avanzamento del ponteggio.

Un ruolo chiave in questa dinamica, in generale, è la figura del coordinatore per la sicurezza.
Il cantiere è uno, le ditte sono molteplici. E tutti i soggetti devono essere coordinati nelle varie fasi e stati di avanzamento delle singole opere realizzate e nella opera complessiva della costruzione.
Questa fase dell’evento corrisponde ai criteri normativi e precauzionali concretamente predisposti (antecedentemente) per il cantiere ove si svolgevano i lavori?
Una risposta potrà essere data, in questo come in altri casi simili, solo verificando se i documenti relativi alla sicurezza del cantiere e alla interferenza delle diverse ditte (PSC/PIMUS/POS), PREVEDONO O CONSENTONO le procedure realizzate nella dinamica degli eventi.

Queste cautele di rischio hanno un unico alleato: la regola sanzionabile delle norme prevenzionistiche, che per essere effettive necessitano di controlli.
L’elemento volontaristico legato alle buone intenzioni non è sufficiente ad evitare l’infortunio, vi deve essere la possibilità che qualcuno effettui dei controlli sulle lavorazioni e sui loro protocolli.
Se manca questo il rischio, evento possibile o probabile, si trasforma in EVENTO INFORTUNISTICO e le persone si feriscono e/O muoiono.
Bisogna agire prima che questi eventi succedano, effettuando i controlli nei luoghi di lavoro.
All’autorità giudiziaria invece rimane il compito di guardare il passato di un evento già avvenuto, studiare le sue cause e concause e ricostruire le eventuali responsabilità.
(Prima parte)

Dott.ssa Monica Coin

Funzionario ispettivo INL

CGIL-AREA “LE RADICI DEL SINDACATO” VENETO

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