IL PARADIGMA MATTIA BATTISTETTI: ANALISI DI UN INFORTUNIO MORTALE

L’omicidio di Mattia focus di Monica Coin (seconda parte)

Prima Parte https://www.blog-lavoroesalute.org/il-paradigma-mattia-battistetti-analisi-di-un-infortunio-mortale/

Continuando nella analisi delle componenti causali dell’infortunio mortale del giovane operaio Mattia Battistetti, possiamo ritrovare delle cause “tipo” che possono spiegare incidenti analoghi in altri cantieri edili.
Come già evidenziato nella prima parte di questo articolo, non sarà oggetto di questa analisi la sussistenza delle responsabilità penali dei soggetti coinvolti nell’evento, che sarà invece valutata in giudizio nel corso del processo instaurato. Scopo di questa disamina è invece la ricerca di situazioni frequenti che potrebbero presentarsi nel futuro come cause “ricorrenti”.
La eliminazione di queste cause non può mai avvenire ad evento avvenuto, ma solo prima che l’evento accada attraverso l’applicazione di norme prevenzionistiche che, solitamente funzionano se sono garantiti sufficienti controlli ispettivi e, quindi due conseguenze ad essi connaturate:

. l’applicazione della norma prevenzionistica attraverso lo strumento della prescrizione a sanare le pratiche pericolose, attraverso un “fare” che fa accedere alla sanzione amministrativa minima (in luogo di quella penale), in cambio del ripristino delle condizioni di sicurezza;

. la deterrenza sufficiente per le imprese per considerare necessaria la spesa (di tempo e di denaro) in materia di sicurezza e per fare anteporre in questo campo la spesa al profitto immediato.

Abbiamo già analizzato la causa “prima” del decesso: il distacco di componenti della gru e conseguentemente il cedimento del carico di componenti del ponteggio sopra il corpo del giovane operaio.
Nella parte finale del precedente articolo si è analizzata la fase del montaggio dei ponteggi nel cantiere.
Riprendendo le fila di questo argomento si può ricostruire anche il significato del COORDINAMENTO della sicurezza, necessario all’interno di un cantiere, proprio per evitare che indebite sovrapposizioni di decisioni operative in capo a ditte diverse costituiscano di per sé un PERICOLO per chi lavora nello stesso cantiere.
Come precedentemente ricordato, nella costruzione del ponteggio (nel linguaggio comune denominato anche “impalcatura”), per soddisfare le esigenze funzionali e di sicurezza, è necessario che la procedura di montaggio venga eseguita a regola d’arte, attraverso

la redazione del PiMUS (piano di montaggio, uso e smontaggio).
Le operazioni dello stato di avanzamento devono corrispondere a quanto già stabilito dal Piano, non vengono decise a seconda dello stato di avanzamento dei lavori edili e soprattutto non vengono decise da altre ditte non responsabili della sua costruzione a regola d’arte secondo quanto precedentemente pianificato nel progetto.
Nel caso in esame risulta che nel cantiere della ditta Bordignon in cui lavorava il giovane Mattia Battistetti, i due operai della ditta adibita al montaggio stavano ricevendo direttive direttamente dal capocantiere della ditta esecutrice delle costruzioni ed erano soggetti quindi alla organizzazione di una ditta esterna a quella responsabile del montaggio “a regola d’arte”.
Posto che questo comportamento costituisce un pericolo che può aver contribuito nelle sue modalità alla caduta del bancale con cavalletti che ha provocato la morte per schiacciamento di Mattia è uno degli eventi
possibili e prevedibili nella fase del montaggio, che nel nostro caso, contiene ulteriori elementi dell’evento
occorso:
una attrezzatura esterna (la gru), materiali predisposti e forniti dalla ditta costruttrice e la decisione e
organizzazione della stessa ditta esecutrice dello stato di avanzamento del ponteggio.

Altro tema importante è la MOVIMENTAZIONE DELLA GRU

La gestione dell’operatività dell’apparecchio di sollevamento è a carico esclusivo del gruista in ogni fase di lavoro. Il gruista è inoltre responsabile delle modalità di aggancio e movimentazione del carico.
I gruisti lavorano sulle gru e sono responsabili di garantire che i carichi siano agganciati correttamente e che la gru li porti in modo sicuro nei luoghi del cantiere prestabiliti. Di solito, si tratta di cantieri dove vengono costruiti ponti o strutture alte. In questo lavoro, l’assoluta affidabilità è indispensabile per evitare che si verifichino incidenti.

In particolare il buon gruista deve verificare la stabilità del mezzo, anche in funzione del tipo di terreno o alla base di appoggio in caso di gru in postazione fissa (gru a torre). Le autogru, le gru su autocarro e le gru a torre devono lavorare sempre in piano. Ad esempio, operare non in piano con un’autogru può generare il pericolo che il gruppo di rotazione o il freno potrebbero non avere la forza sufficiente ad azionare o trattenere il carico, potrebbe verificarsi una rotazione non controllata del carico. Conoscere la portata del mezzo (curve di carico, tabelle delle portate), anche in relazione allo sbraccio. Acquisire il peso del carico o effettuare una stima approssimativa dello stesso.

Il gruista è la figura chiave della movimentazione dei carichi in sicurezza e deve avere presente sia la particolarità delle manovre del mezzo ma anche delle caratteristiche del raggio di azione del braccio della gru interno al cantiere, nonché le caratteristiche dei carichi (peso, consistenza, tipo di materiale).
Per questi motivi il gruista che movimenta la gru edile deve avere una apposita formazione obbligatoria e un attestato di tale formazione (patentino). Questa caratteristica “soggettiva” di formazione specializzata è necessaria perché la gru venga manovrata in sicurezza.
In relazione allo scenario cantiere e movimentazione di una gru possono verificarsi le seguenti ipotesi:

Caso A) Se in un cantiere persone non abilitate movimentano la gru, può……non succedere nulla.
Il controllo non viene effettuato, nessuna sanzione, la fortuna assiste e il manovratore ha un certo istinto e destrezza. Il pericolo persiste.

Caso B) viene effettuato il controllo, il gruista non ha le caratteristiche che la legge richiede e si applica la sanzione prevenzionistica. La gru verrà movimentata da quel momento in poi da un soggetto formato e abilitato. Non succede alcun infortunio come nel caso A) ma la fonte di pericolo viene eliminata e questa non sarà mai una concausa di evento infortunistico.

Caso C) il controllo non viene effettuato e, persistendo il pericolo, la mancata formazione e una conseguente manovra sbagliata contribuiscono a causare un infortunio mortale o non mortale.

Caso D) l’impresa esecutrice osserva tutte le norme di prevenzione in un contesto di scarsi controlli e scarsa probabilità di sanzioni. La fonte di pericolo viene eliminata e questa non sarà mai una concausa di evento infortunistico.

I casi B) e D) coincidono negli esiti, anche se ritengo meno probabile il caso D) rispetto al caso B).
Il caso C) non è una ipotesi. Può essere ritrovato in molti casi di infortunio nei cantieri edili.
Quando si verifica il caso C) la magistratura dovrà verificare ex post se le norme di sicurezza siano state rispettate e, nel qual caso, non si applicheranno più le norme di prevenzione ma le norme penali di attribuzione delle responsabilità e le conseguenti sanzioni penali (per le persone) e/o amministrative pecuniarie (per gli enti giuridici).
Il caso Battistetti si trova in questa fase, in altri cantieri potrebbe essere vigente il caso A), che potrebbe avere esiti diversi (infortunio si, infortunio no) in un tempo “n” nello stesso cantiere, in un tempo “n” in cantieri diversi organizzati dalla stessa ditta esecutrice per altri lavori, con la stessa gru oppure con gru diverse, ma alle stesse condizioni Una comunicazione istituzionale della Regione Veneto a questo proposito, secondo la scrivente, ingenera qualche confusione nei destinatari del messaggio.

Questo schema vale per tutte le norme prevenzionistiche, non solo per quella che prevede la formazione per il gruista.
Questo per fare capire che le norme prevenzionistiche in materia di sicurezza non sono mera “teoria”.
Oltre alla formazione del gruista dobbiamo tenere presente che il coordinamento in un cantiere comporta per l’appunto una distribuzione delle diverse attività nel tempo e nello spazio dato dallo stesso cantiere.
Il raggio di movimento del braccio della gru non dovrà mai trovare ostacoli fisici.
Se vengono movimentati carichi sospesi il gruista (formato) dovrà verificare se sotto al carico vi sono lavoratori in movimento attraverso segnali sonori oppure attraverso un suo personale controllo.

Lo stesso cantiere dovrà essere ORGANIZZATO e COORDINATO, (secondo il Piano di Sicurezza e Coordinamento, PSC), in modo da prevedere zone di camminamento e zone interdette a seconda del raggio disegnato dal braccio della gru e dal suo carico.
Ci si chiede prima se queste norme siano rispettate o meno in sè, dopo se la loro mancanza abbia provocato l’infortunio e, soprattutto, chi era il titolare della posizione di garanzia, il quale era responsabile della loro applicazione all’interno del cantiere.
Posto che una parte del messaggio è vera, e cioè che i soggetti della sicurezza sono tutti coloro che partecipano ad un rischio, ossia alla possibilità o probabilità di un evento, non è altrettanto vero che “TUTTI” siano i soggetti titolari di una posizione di garanzia.
Il datore di lavoro rappresenta il primo garante della sicurezza nell’ambito del diritto penale della sicurezza sul lavoro.

La definizione di datore di lavoro è fornita dall’art. 2

del D.lgs. 81/2008. Accanto alla figura del datore di lavoro di diritto si affianca quella del datore di lavoro di fatto.
Il datore di lavoro risulta titolare di obblighi non delegabili e di obblighi delegabili (mediante trasferimento di funzioni con delega di funzioni), contemplati rispettivamente dagli artt. 17 e 18.
Certo, nondimeno, anche il lavoratore subordinato può risultare responsabile di condotta imprudente e negligente, rispetto alle norme di sicurezza impartite, organizzate e controllate dal datore di lavoro.
Ma questo avviene solo dopo che effettivamente il datore di lavoro abbia organizzato il processo produttivo, i mezzi, il cantiere secondo le norme di sicurezza, non rispettate dal lavoratore secondo le istruzioni fornite dal datore di lavoro.

Tra i numerosi specifici obblighi delineati dall’art. 18 a carico del datore di lavoro e del dirigente, ciascuno nell’ambito della propria sfera di competenza, si individuano tre macro aree, quali l’adozione delle misure di sicurezza prescritte dal D.lgs. 81 del 2008; l’informazione e la formazione dei lavoratori circa i fattori di rischio del luogo di lavoro e delle misure di protezione da attuare; il controllo del rispetto delle medesime.

La formazione specifica, relativa a determinate mansioni particolarmente rischiose, come quelle della guida di un macchinario come la gru.
L’art. 26 D.lgs. 81/2008 prevede gli obblighi gravanti sul datore di lavoro nel caso di contratti d’appalto, d’opera o di somministrazione, relativi in particolare alla prevenzione e protezione da rischi interferenziali.
Se una gru non è a norma e vi è un rischio di cedimento strutturale, la responsabilità NON E’ DI TUTTI, ma del datore di lavoro che fornisce macchine e strumenti di lavoro non adeguati.
Se un gruista non è formato e viene addetto alla movimentazione della macchina e dei suoi carichi, la responsabilità NON E’ DI TUTTI, ma del datore di lavoro che lo impiega senza formazione specifica.

Se una gru viene movimentata senza norme di comportamento nello spazio del cantiere, la responsabilità NON E’ DI TUTTI, ma del coordinatore della sicurezza o, ancora prima di chi eseguendo i lavori, non ha predisposto un documento di coordinamento adeguato al cantiere (ditta esecutrice, datore di lavoro).
La norma prevenzionistica verrà applicata al datore di lavoro che dovrà pagare una multa e ripristinare le condizioni di sicurezza, non verrà notificato alcun provvedimento sanzionatorio ai lavoratori.
La norma penale, in caso di responsabilità colposa per la morte di un lavoratore, verrà applicata al datore di lavoro, non ai lavoratori.

Una sentenza della Cassazione penale ci aiuta a chiarire questo concetto.

Cassazione penale sez. IV, 13/02/2020, n.8163

Il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell’infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore che, nell’espletamento delle proprie mansioni, ponga in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi, né l’adempimento di tali obblighi è surrogabile dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore. (Nella specie, la Corte ha ritenuto immune da censure il riconoscimento della responsabilità del datore di lavoro per la morte di un lavoratore, ascrivibile al non corretto uso di un macchinario dovuto all’omessa adeguata formazione sui rischi del suo funzionamento).

Anche in caso quindi di condotta imprudente del lavoratore il datore di lavoro che non abbia impartito la formazione risponde a titolo di colpa specifica.
Nel caso in cui il datore di lavoro abbia assolto a tutti gli obblighi in materia di sicurezza, compreso quello della vigilanza e dell’eventuale potere disciplinare nei confronti dei lavoratori che non rispettino le sue prescrizioni e/o non utilizzino i dispositivi di sicurezza forniti, allora e solo in questo caso si potrà parlare di negligenza da parte dello stesso lavoratore e quindi di concorso alla verificazione dell’evento infortunistico, per sé o per altri. Ma se il datore di lavoro è inadempiente non potrà invocare la imprudenza, negligenza o imperizia dei lavoratori. Specialmente la imperizia non potrà essere invocata se, a monte, non è stata impartita la necessaria e obbligatoria formazione.

L’imprudenza del lavoratore non esclude la responsabilità del datore di lavoro.
Ce lo dice un’altra Sentenza della Cassazione Penale.
In tema di sicurezza sul lavoro, il datore di lavoro ha il dovere di conformarsi alle regole di cautela e di prendere in dovuta considerazione il rischio specifico dell’attività svolta, valutando anche l’eventualità di un comportamento inadeguato del dipendente che, salvo

abnormità, non esclude la responsabilità per violazione delle norme antinfortunistiche.
(Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 39494/16; depositata il 23 settembre).

Certamente nel caso del gruista che concorre alla verificazione dell’evento andrà fatta una ulteriore indagine sul suo comportamento individuale e sul rispetto dei compiti relativi alle verifiche necessarie per procedere alla manovra. Sarà compito del giudice penale verificare la responsabilità specifica del gruista, prima di questa verifica andrà accertato se lo stesso abbia ricevuto la necessaria formazione dal datore di lavoro.
Tornando alla campagna informativa della Regione Veneto, la quale deve avere messaggi chiari ed efficaci, si riconosce certo un intento “responsabilizzante” per tutti, e si possono ricavare da ciò intenti educativi.
Ma riassumere il messaggio dicendo che la responsabilità è di tutti ben può far concludere a chi non conosca il testo unico sulla sicurezza che in realtà la responsabilità è di nessuno.
Se non ci si attiene agli obblighi in materia di sicurezza e ai destinatari di questi obblighi può sembrare che dobbiamo stare attenti tutti e quindi, in caso di evento infortunistico tutti siamo responsabili. E quindi a ben vedere nessuno.

La responsabilità in materia di sicurezza non è quella del confessionale di un prete, che può impartire due Ave Maria e cinque Padre Nostro. A tutti.
E’ quella della pronuncia di un tribunale penale che infligge pene pecuniarie e detentive e/o afflittive nei confronti dei titolari di una posizione di garanzia, ossia i soggetti responsabili della applicazione delle misure di sicurezza in materia di lavoro, e cioè in primis il datore di lavoro e le altre figure specificamente individuate dalla legge.
(Terza parte
nel prossimo numero)

Dott.ssa Monica Coin

Funzionario ispettivo INL

CGIL-Area “Le radici del sindacato” Veneto

https://www.lavoroesalute.org/

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