IL PARADIGMA MATTIA BATTISTETTI: ANALISI DI UN INFORTUNIO MORTALE
Versione interattiva https://www.blog-lavoroesalute.org/lavoro-e-salute-febbraio-2024/
Archivio https://www.lavoroesalute.org/
focus di Monica Coin (Terza parte)
Prima Parte https://www.blog-lavoroesalute.org/il-paradigma-mattia-battistetti-analisi-di-un-infortunio-mortale/
Seconda Parte https://www.blog-lavoroesalute.org/il-paradigma-mattia-battistetti-analisi-di-un-infortunio-mortale-2/
Riprendiamo l’analisi degli elementi che contraddistinguono l’infortunio del giovane operaio Mattia Battistetti, che perse la vita schiacciato da un carico sospeso proveniente da una gru a torre nell’aprile del 2021 in un cantiere edile, per verificare la loro possibile ricorrenza nella realtà dei cantieri, ossia le fonti di rischio che possono ritrovarsi nella stessa realtà lavorativa e come evitarli.
Il processo (di cui si è svolta una delle udienze il 29 gennaio scorso), affronterà l’accertamento delle presunte responsabilità nella morte dell’operaio di 23 anni che perse la vita a causa del distacco di un carico di 15 quintali di materiale edile da una gru in movimento sopra i lavoratori che lo colpì alla schiena, causando anche il ferimento di un altro operaio lavoratore, il kosovaro Arben Shukolli di 31 anni che riportò ferite molto gravi ad una gamba.
Questo focus non ha la pretesa di sostituire gli sviluppi giudiziari sulla responsabilità penale dei soggetti coinvolti, il processo è l’unico luogo dove può svolgersi l’accertamento di eventuali reati penali. Prescindiamo da questo ma analizziamo una dinamica che potrebbe riguardare molti cantieri, studiamola come un paradigma di un fenomeno possibile, se non probabile, ricordando che le dinamiche causali di ogni singolo evento sono irripetibili.
Ma un fenomeno nei suoi tratti essenziali può ripetersi se le cause sono comuni, ed è proprio questa analisi che è interessante.
Per fare un riassunto delle puntate precedenti abbiamo già affrontato i seguenti argomenti:
. la sicurezza strutturale della attrezzatura gru, quali sono state le criticità e quali possono essere;
. la movimentazione di una gru e le sue regole per rendere sicuro il lavoro circostante;
. la figura del gruista, la sua formazione, le cautele che deve usare nelle manovre;
. il montaggio del ponteggio, il Piano di montaggio uso e smontaggio;
. Le interferenze delle varie imprese all’interno di un cantiere.
In questo focus affronteremo il tema del sistema degli appalti, applicato al cantiere edile.
Come abbiamo già detto il Coordinamento della sicurezza è obbligatorio quando la presenza di più ditte è necessaria nella fase esecutiva.
La “interferenza” possibile delle diverse imprese e lavorazioni all’interno dell’area di cantiere deve essere regolata e ne
devono essere previsti i rischi
Per questo aspetto interferenziale viene redatto un documento obbligatorio, il PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento).
Secondo la normativa italiana, il concetto di cantiere edile è molto ampio. Si estende a qualunque luogo in cui si effettuino lavori edili o di ingegneria civile aventi per oggetto opere fisse o temporanee di diversi materiali. Comprende opere di costruzione, manutenzione, demolizione, ristrutturazione e molte altre attività.
Cos’è un’area di cantiere edile? L’area di cantiere è un luogo definito e finalizzato ad ospitare l’esecuzione dei lavori. Per definire un’area di lavoro è opportuno delinearne i confini con apposita segnaletica o recinzione, per garantire sicurezza interna, ma anche esterna: i lavoratori sono protetti all’interno, i non addetti ai lavori devono invece essere consapevoli di trovarsi nei pressi di un cantiere con annessi rischi.
L’obbligo della figura del Coordinatore per la Sicurezza è previsto dal D.Lgs 81/08 all’art. 90, che inoltre per questa circostanza prevede stabilisce tutti gli obblighi a cui deve adempiere il Coordinatore per la Sicurezza, sinteticamente riassunti nei punti seguenti:
la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in fase di progettazione;
la verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, dell’applicazione da parte delle imprese esecutrici delle disposizioni pertinenti la sicurezza in cantiere;
il controllo dell’idoneità del Piano Operativo di Sicurezza di ciascuna impresa in cantiere;
la promozione del coordinamento proattivo fra tutti i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi, volti alla cooperazione delle attività e la reciproca informazione.
Nella quasi totalità dei casi, il coordinamento avviene all’interno di un cantiere in cui operano imprese coinvolte nel medesimo appalto; ci sono altresì alcune circostanze in cui le condizioni al contorno implicano la necessità di coinvolgere imprese esterne all’appalto.
È questo il caso relativo all’esecuzione di interventi da parte di enti esterni in prossimità oppure addirittura all’interno dell’area di cantiere: si fa ad esempio riferimento alle opere elettriche o di adduzione del gas metano su un condominio su cui si sta operando il rifacimento della facciata, oppure ancora all’attivazione della cabina elettrica o del contatore su un edificio di nuova costruzione.
Tale singolare circostanza prevede l’ingresso in cantiere di maestranze e mezzi non inserite in notifica preliminare e pertanto non coinvolte nell’appalto in essere, ma prevede ugualmente le attenzioni da parte del coordinatore della sicurezza, poiché ogni eventuale incidente o sinistro che dovesse avvenire all’interno del cantiere rientrerebbe fra le proprie responsabilità.
Una delle esigenze principali di un cantiere edile è la movimentazione di diversi materiali, sia quelli che provengono dall’esterno, che quelli che si producono durante i lavori.
Per esempio, per le costruzioni che aumentano in altezza, occorrono macchinari per il sollevamento verticale dei carichi come la gru a torre.
Fondamentale è individuare le aree da destinare al deposito delle attrezzature e dei materiali. Queste aree devono avere caratteristiche e posizione in grado di garantire uno stoccaggio agevole e senza rischi.
Per questo, occorre tenere presente l’ingombro dei materiali da depositare, gli spazi necessari alle manovre dei mezzi e la viabilità generale del cantiere.
Le operazioni sul terreno e sulle materie prime cominciano con la preparazione del suolo, gli scavi, la realizzazione delle fondazioni, e vengono svolte nelle cosiddette aree di produzione.
Quindi, con modalità diverse a seconda del tipo di cantiere, si sviluppano nell’assemblaggio degli elementi costruttivi attraverso vari tipi di lavorazioni dei materiali.
Una delle lavorazioni più comuni consiste nella produzione in loco di malte e calcestruzzo.
A questo scopo possono essere installati impianti di betonaggio di varie dimensioni, utilizzando contenitori a movimentazione manuale per la distribuzione dei prodotti all’interno del cantiere.
Inoltre, nei cantieri edili sono molto frequenti le operazioni di preparazione del ferro per l’assemblaggio delle armature del calcestruzzo, e del legno per la realizzazione di sagome e piattaforme calpestabili.
Un altro tipo di lavorazioni tipiche dei cantieri edili, specialmente in caso di ristrutturazioni, sono le demolizioni.
In linea di principio, per allestire correttamente un cantiere occorre analizzare attentamente una serie di aspetti, tra cui:
- presidi igienico-sanitari;
- recinzione e accessi al cantiere;
- viabilità del cantiere;
- impianto di messa a terra;
- impianto di protezione da scariche atmosferiche;
- impianto elettrico di cantiere;
- impianto idrico del cantiere;
- pensionamento di eventuali gru a torre;
- installazione di eventuali ponteggi.
Un utilissimo strumento da utilizzare per avere un prospetto chiaro e dettagliato delle aree di lavoro è il layout di cantiere. La planimetria di cantiere è un elaborato grafico che include la documentazione tecnica dello svolgimento dei lavori. Grazie a questo prospetto si possono individuare subito i potenziali rischi e quindi intervenire per evitarli.
Il layout di cantiere fornisce informazioni utili anche per l’allestimento del cantiere, tra i quali:
- i percorsi che dovranno fare operai e macchine;
- la posizione delle baracche di cantiere;
- le vie di accesso;
- le aree destinate al carico e allo scarico delle merci;
- l’area di parcheggio di servizio;
- le recinzioni;
- la collocazione dell’infermeria;
- la disposizione degli impianti elettrici;
- il numero di servizi igienici presenti nell’area;
- le aree adibite a scavi;
- le aree per le installazioni di attrezzature.
La figura di cantiere deputata alla sicurezza in questa fase è sempre il CSP (coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione): coordina le imprese esecutrici impegnate nei lavori e salvaguarda la sicurezza dei lavoratori.
Nell’ambito di questo ruolo qualora siano previsti lavorazioni in quota per la protezione dei lavoratori dal rischio di caduta il CSP deve nel Piano di sicurezza e di Coordinamento (PSC): – identificare le misure contro il rischio di caduta dall’alto, prediligendo i dispositivi di protezione collettiva; – indicare le misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature ed infrastrutture da parte di più imprese e lavoratori autonomi. Il ponteggio metallico sia prefabbricato a telai o a tubi e giunti è oggi la misura di prevenzione e protezione più diffusa quando si devono realizzare lavorazioni in elevazione. Il legislatore consente il suo impiego come dispositivo di protezione collettiva contro le cadute dall’alto purché per ogni singolo montaggio venga eseguita una valutazione specifica e uno specifico progetto del ponteggio firmato da ingegnere o architetto abilitato (Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 29/2010).La progettazione del ponteggio è obbligatoria nei casi previsti dall’articolo 133 comma 1: nella fattispecie per “I ponteggi di altezza superiore a 20 metri e quelli per i quali nella relazione di calcolo non sono disponibili le specifiche configurazioni strutturali utilizzate con i relativi schemi di impiego, nonché le altre opere provvisionali, costituite da elementi metallici o non, oppure di notevole importanza e complessità in rapporto alle loro dimensioni ed ai sovraccarichi”.Il progetto del ponteggio deve comprendere:. calcolo di resistenza e stabilità eseguito secondo le istruzioni approvate nell’autorizzazione ministeriale; . disegno esecutivo. Il ponteggio per la sua funzione di dispositivo di protezione collettiva è stato ritenuto dal legislatore, un aspetto così rilevante da attribuirgli una prerogativa economica e della quale il coordinatore per la progettazione ha il compito di definirne il costo; quest’ultimo infatti è stato inserito tra gli oneri della sicurezza.Il mandato del coordinatore per la progettazione, non si conclude con la corretta identificazione dell’apprestamento nel P.S.C., ma comprende anche la definizione delle misure necessarie per la corretta conservazione dell’apprestamento e le prescrizioni per il suo corretto uso da parte delle imprese. Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, al fine di adempiere agli obblighi di cui all’art. 92 del D.Lgs. 81/08 smi deve verificare con opportune azioni di controllo in cantiere il rispetto delle misure identificate nel PSC.
Quindi anche il montaggio di un ponteggio deve essere pianificato e progettato.
Nel cantiere di Mattia vi era una ditta, inserita nel piano di sicurezza e coordinamento, la quale era adibita autonomamente al montaggio del ponteggio.
Tale ditta doveva realizzare l’opera a proprio rischio e con propri mezzi e personale.
Questa autonomia corrisponde anche alle cautele di sicurezza: il progetto del ponteggio doveva essere effettuato anche per coordinare le varie imprese ed evitare pericolose interferenze.
Il coordinamento per funzionare deve fare conoscere nello spazio del cantiere chi fa cosa e quando; dove transitare e non permettere indebite interferenze di una ditta nei confronti dell’altra per non creare commistioni e confusione.
Il suo appalto con la ditta esecutrice, oppure affidataria, era la commissione dell’opera provvisionale. L’opera doveva essere progettata ed eseguita dalla ditta incaricata secondo il disegno esecutivo, il quale dovrebbe rispondere ad una autonoma cronologia.
Il giorno dell’infortunio non era presente un responsabile della ditta responsabile del ponteggio e lo stesso non aveva dato precise direttive ai dipendenti, Mattia e Sukolli, i quali hanno compreso e conosciuto i lavori da farsi direttamente dalla ditta esecutrice, che ha specificamente ordinato di eseguire le fasi del montaggio secondo le necessità dello stato di avanzamento dei lavori.
Il contratto di appalto lavori è un accordo tra due parti (committente e appaltatore), di cui una (l’appaltatore) assume l’obbligo di eseguire il lavoro in cambio di un corrispettivo.
I contratti di appalto possono essere di tre tipologie: lavoro e opere, servizi e forniture.
Il contratto di appalto è disciplinato dagli artt. 1655 e seguenti del codice civile che regolano l’appalto “genuino” ossia l’appalto non illecito (“L’appalto e’ il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro”) L’appalto illecito è ricavato a contrariis dalla mancanza dei requisiti dell’appalto lecito.
Ma facciamo qualche esempio pratico.
Una ditta che si limita a fornire manodopera a basso costo (ad esempio applicando un contratto diverso da quelli previsti in edilizia), senza organizzare con i propri mezzi e il proprio personale l’opera da realizzare, ma inviando i dipendenti semplicemente in cantiere per svolgere attività lavorativa con le direttive di un’altra ditta, sta integrando la figura del fornitore di manodopera.
Tale è un appalto illecito, come regolato dalla Legge Biagi:
L’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 ha individuato i criteri distintivi fra interposizione illecita ed appalto lecito ovvero:
. l’organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore;
. l’esercizio, da parte dell’appaltatore, del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto;
. l’assunzione da parte del medesimo del rischio d’impresa.
In sostanza, un appalto può essere definito “genuino” quando l’appaltatore non risulti essere un intermediario, ma un vero e proprio imprenditore che, come tale, impieghi una propria organizzazione produttiva ed assuma i rischi della realizzazione dell’opera o del servizio pattuito. L’appalto, invece, maschera un’interposizione illecita di manodopera quando l’interposto si limiti a mettere a disposizione dello pseudo-committente le mere prestazioni lavorative dei propri dipendenti.
Come più volte ribadito dalla giurisprudenza, in tema di interposizione di manodopera, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi è necessario verificare che all’appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo dei propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d’impresa. Deve, invece, ravvisarsi un’interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente (Cass. 12551/2020).
La legittimità degli appalti consente anche una ordinata convivenza fra le organizzazioni autonome delle singole imprese perché consente di pianificare chi fa cosa e quando e come organizzare i transiti e le presenze in cantiere dei vari lavoratori.
Viceversa se una fase delicata come il montaggio dei ponteggi non viene pianificata e organizzata dalla ditta incaricata, ma questa si limita semplicemente ad inviare manodopera senza una cronologia e un rispetto del Pimus e del disegno esecutivo (in sostanza il ponteggio viene elevato secondo le esigenze del momento, senza essere pianificato), questo comporta anche disorganizzazione e pericoli da interferenza, depositi di materiali improvvisati, una viabilità poco organizzata.
Tutti ingredienti del pericolo, che alimentano la probabilità di un incidente.
Se poi in questo contesto la ditta addetta al montaggio non dispone nemmeno del materiale che invece viene fornito dalla ditta esecutrice, nemmeno la gestione dell’utilizzo dei componenti può essere correttamente pianificata.
All’interno dei cantieri il tema della catena di appalti e subappalti è un problema spinoso sotto due punti di vista: un possibile sfruttamento lavorativo mascherato e un problema di sicurezza sotto l’aspetto della organizzazione dei lavori.
Il D.lgs. 81/2008 deve essere sempre letto in combinato disposto con la normativa in materia di lavoro per la loro stretta connessione.
Il lavoro nero è la misura massima in cui coincidono sfruttamento e insicurezza del lavoratore, il lavoratore è privo di assicurazione antinfortunistica, di formazione e di prevenzione, nonché di ogni diritto ed è quindi ricattabile e poco sicuro.
Ma anche i casi di lavoratore autonomo fittizio (privo dei diritti fondamentali come la malattia, le ferie, la contribuzione) comportano comportamenti poco inclini al rispetto delle norme.
Nel caso dell’appalto illecito in un cantiere, questo incide sulla pianificazione del cantiere stesso e sul suo coordinamento.
Una connessione che si presenta come realtà: lavoratori irregolari sotto la disciplina giuslavoristica sono tutti lavoratori più insicuri.
Dott.sa Monica Coin
funzionario ispettivo
CGIL -Area “Le Radici del Sindacato) Veneto
Versione interattiva https://www.blog-lavoroesalute.org/lavoro-e-salute-febbraio-2024/
Archivio https://www.lavoroesalute.org/
Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!