Impatto di genere, storia di un’occasione persa

Tra i tanti “se” e i tanti “ma” che caratterizzano la proposta di piano italiano di accesso al recovery fund, un posto di rilievo lo occupa la Valutazione d’impatto di genere (di seguito Vig), quella che poteva essere una vera innovazione per le politiche di sviluppo ed è rimasta, invece, solo un’etichetta politically correct poco compresa dai più. In pratica, la storia di un’occasione persa. 

Cosa significa Valutazione d’impatto di genere

La Vig, traduzione italiana del Gender impact assessment europeo, è “il processo di confronto e valutazione, in base a criteri rilevanti di genere, della situazione attuale e della tendenza prevedibile a seguito dell’introduzione della politica proposta”.[1] Si tratta quindi di un processo – con metodologia codificata Ue – che parte ex ante e segue la vita di un programma o di una politica e produce indicazioni di orientamento alle scelte e di correzione di eventuali effetti distorsivi su uomini e donne per il miglioramento delle misure proposte”.

Un processo che la Ue richiede agli stati membri sin dal 2002,[2] rinnovato specificatamente per i piani recovery dalla risoluzione del parlamento europeo del 23 luglio 2020.[3] Ma la Vig, in Italia, non è mai diventata strumento di policy making, per la consuetudine a etichettare le “questioni di genere” come “questioni di parte”, con una loro rilevanza sul versante dell’inclusione e della giustizia sociale, ma concepite come aliene dal sistema di relazioni economiche. E questa assenza della Vig nella attuale fase di programmazione si fa sentire.

Per adempire al suo ruolo, la Vig andrebbe posizionata ex ante, ossia all’avvio del processo di policy making, perché può determinare l’assetto e le scelte delle misure che seguiranno. Invece, la storia della Vig nel piano per il recovery fund dice tutt’altro. Nella proposta di linee guida trasmessa dal governo alle camere il 15 settembre 2020 si riscontra solo una generica indicazione di “tenere in debita considerazione la riduzione dei divari di genere per tutti i progetti e le azioni del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (Pnrr)”.  

Perché l’Italia ha fatto confusione

Un passo in avanti viene fatto nel dibattito al parlamento. Prima al Senato, ove compare il concetto di “valutazione” e si afferma che “né crescita né produttività possono aumentare se non si investe trasversalmente sui volani dell’occupazione femminile e giovanile e a tal fine è imprescindibile che ogni intervento sia informato da una precisa valutazione sul suo impatto di genere e generazionale”.[4] Poi, alla Camera, ove al termine valutazione si aggiunge anche il requisito della fase ex ante: “promuovere efficacemente l’occupazione femminile impiegando per questo obiettivo una parte cospicua delle risorse disponibili e valutando in sede di progettazione e monitoraggio l’impatto di genere di tutti i progetti”.[5]

Stante questo imprimatur, ci si aspettava l’avvio di una riflessione su come applicare la Vig proprio nella fase di redazione del piano e nella definizione e selezione dei progetti. Di certo non mancavano le competenze e i soggetti istituzionali in grado di farlo e nemmeno l’occasione di un’ulteriore task force. Invece, la Vig, da precondizione quale doveva essere, si scopre prima essere proposta come uno dei numerosi progetti da finanziare – in futuro – a titolarità del Dipartimento pari opportunità,[6] e poi venire dimenticata nella bozza di Piano diffusa il 7 dicembre scorso.

Nonostante, infatti, il paragrafo 4.4 rechi il titolo di Impatto di genere del Pnrr, non vi è riferimento alcuno allo strumento di Vig, ma il concetto di “impatto” viene confuso con quello di “diffusione”. In quel paragrafo, infatti, si fa riferimento solo alla “trasversalità del tema della disuguaglianza di genere che va dall’occupazione al tema della violenza” come elemento unificatore della molteplicità ed eterogeneità delle misure proposte in varie parti del piano, senza alcun riferimento al tema della valutazione complessiva.

L’occasione che stiamo perdendo

A questo stadio, pertanto, appaiono già chiari i contorni di una falsa partenza.

Per applicare la Vig in fase ex ante bisognava possedere una visione sistemica e di lungo periodo con cui trattare il tema nel piano, che fosse il quadro entro il quale predisporre gli stessi progetti. Non va dimenticato, infatti, che una delle condizionalità all’approvazione del Pnrr da parte dell’Ue è il rispetto delle indicazioni date dalla Commissione europea negli ultimi due anni,[7] che indicavano chiaramente di dover lavorare sulla priorità dell’aumento dell’occupazione femminile, come requisito utile al Pil ancor prima che all’obiettivo della parità.

Applicando la Vig in fase ex ante, pertanto, avremmo avuto una missione in cui il tema del lavoro delle donne non fosse espresso solo in termini di equità ma in chiave di crescita economica. Si sarebbe potuto individuare ed esplicitare per ogni obiettivo la ricaduta di genere (in termini di modalità e impatto stimato) anche e soprattutto laddove il genere non fosse esplicitamente compreso nella declaratoria della missione.

La Vig ex ante avrebbe consentito di uscire dal “recinto” delle misure specifiche per le donne, disegnate come soggetto debole, per definizione legato a esclusive priorità familiari e tendenzialmente orientato a impieghi low profile e collegarlo, invece, a un progetto di crescita strutturale del paese. E forse non ci saremmo trovati di fronte a una frammentarietà di misure note che partono con buoni auspici ma con nessuna stima circa gli esiti.

La Vig ex ante avrebbe inoltre stimolato una riflessione seria e di lungo periodo sulla scelta degli strumenti per favorire proprio tale incremento. A partire dal senso e dal livello di efficacia degli ennesimi incentivi all’occupazione femminile, che hanno una storia di analisi e monitoraggi da sempre inascoltata, sino al tema dell’imprenditoria femminile, area di assoluto rilievo, ma non una soluzione per tutte, né tanto meno una semplice chance occupazionale per il target più fragile nel mercato del lavoro.

La Vig ex ante avrebbe potuto addirittura suggerire soluzioni di rottura come una quota di occupazione femminile in tutte le priorità del piano, sussistendo i requisiti per configurarla come la più incisiva azione positiva in tempo di crisi: tempistica limitata, eccezionalità, divari nell’occupazione bollinati dall’Ue e già sanciti dagli appositi decreti ministeriali. Ma su questo, nemmeno una lontana idea di dibattito. 

E si potrebbe continuare oltre a descrivere quante opportunità di scelta siano state precluse dal fatto di aver sottovalutato questo potente strumento di policy making. La Vig, a questo punto, resta l’ennesima etichetta vuota e in sua assenza si sposta dal versante della programmazione a quello della sorte l’occasione storica di contribuire a una crescita economica più equa ed efficiente. 

Note

[1] EIGE, European Institute for Gender Equality, Gender impact assessment. Gender mainstreaming toolkit 2016. L’EIGE è l’Agenzia europea con il compito di promozione della parità di genere nell’Unione. https://eige.europa.eu/

[2] COM(96) 67 def, Risoluzione del Parlamento europeo sul mainstreaming (integrazione della dimensione di genere) (2002/2025(INI))

[3] 2020/2732(RSP). Il Parlamento, a commento di Next Generation EU e del quadro finanziario pluriennale, al paragrafo 16, richiede: Gender Mainstreaming, Gender Budgeting e Gender Impact Assessment

[4] Relazione delle Commissioni riunite 5ª (programmazione economica, bilancio) 14ª (politiche dell’unione europea) sulla proposta di “Linee guida per la definizione del piano nazionale di ripresa e resilienza” comunicata alla Presidenza il 13 ottobre 2020 , p.9

[5] Resoconto della Seduta del 13 ottobre 2020 — N. 407 – Camera dei Deputati, p.16

[6] Amministrazione proponente “Dipartimento per le pari opportunità”, costo 3.000.000,00 euro, durata 2 anni, Obiettivo: “Realizzare una misura trasversale all’intero PNRR con l’obiettivo di assicurare che il Piano sia dotato di un’adeguata valutazione di impatto sul genere.”

[7] Tali tematiche sono oggetto di una parte della Raccomandazione n. 2 del Consiglio dell’Unione europea del 2019, nonché di una parte della Raccomandazione n. 2, approvata dal Consiglio dell’UE il 20 luglio 2020.

Valentina Cardinali

7/1/2021 http://www.ingenere.it

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