La Consulta boccia l’art.81 e il vincolo di bilancio

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Principi costituzionali vs. vincoli europei: la Corte Costituzionale ristabilisce le priorità.

Il recente referendum ha sancito l’indisposizione degli elettori italiani di modificare in senso più accentrativo la Costituzione. Ai comitati del NO si sono accodati una serie di politici con l’interesse di ristabilire i ruoli di poteri all’interno della “ditta”: parliamo propriamente di quell’ala “di sinistra” del PD capeggiata da Bersani, ma anche di quelli che sono appena usciti dal partito, avendo però contribuito a tutti i danni fatti precedentemente. Nel 2013 le file del PD votavano infatti massicciamente l’introduzione del vincolo di bilancio in Costituzione, cioè quell’infame articolo 81 che subordinava i principi, e l’obbligo positivo della loro promozione da parte della Repubblica, ai vincoli europei imposti tramite Monti: “Il ricorso all’indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico”.

Come molti costituzionalisti e accademici vari ciò significava affossare il “compito della Repubblica [di] rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini” nel caso in cui per fare ciò si fosse dovuti ricorrere al debito pubblico.

In questi giorni in cui si sta parlando di andare a debito di 20 miliardi per ripagare i debiti dei banchieri, la Corte Costituzionale (quella che tra l’altro un mese fa bocciava la riforma Madia della PA in quanto incostituzionale) ristabilisce un minimo di priorità fra principi e obblighi economici. La sentenza n.275/2016 stabilisce un criterio di buon senso riguardo alla disputa fra Provincia di Pescara e Regione Abruzzo concernente il trasporto per studenti disabili, sancendo che “È la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione.” Ovvero: i vincoli di bilancio non possono limitare i diritti fondamentali.

Nelle motivazioni la Corte scrive:

11.− Non può nemmeno essere condiviso l’argomento secondo cui, ove la disposizione impugnata non contenesse il limite delle somme iscritte in bilancio, la norma violerebbe l’art. 81 Cost. per carenza di copertura finanziaria. A parte il fatto che, una volta normativamente identificato, il nucleo invalicabile di garanzie minime per rendere effettivo il diritto allo studio e all’educazione degli alunni disabili non può essere finanziariamente condizionato in termini assoluti e generali, è di tutta evidenza che la pretesa violazione dell’art. 81 Cost. è frutto di una visione non corretta del concetto di equilibrio del bilancio, sia con riguardo alla Regione che alla Provincia cofinanziatrice. È la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione.

Non è tra l’altro la prima volta che la Corte si esprime in questo senso: proprio sotto il governo Monti aveva già infatti bocciato una parte della riforma Fornero riguardante il taglio delle pensioni, con la stessa motivazione per cui i diritti (la vita sufficientemente degna dei pensionati) non poteva essere messi in discussione dall’articolo 81, approvato nello stesso periodo. Come analizza tra l’altro Vladimiro Giacché nel suo libro “Costituzione vs. trattati europei”, allora proprio una fronda del PD propose una sorta di legge interpretativa per spiegare alla Corte in che ordine leggere la Costituzione: prima i vincoli poi, eventualmente, i diritti. Invece oggi si ribadisce di nuovo il contrario. Un segnale piccolo, ma incoraggiante per la lotta per la cancellazione dell’articolo 81 dalla Costituzione, con buona pace dei suoi “democratici” sostenitori.

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