LA CORTE DI CASSAZIONE IN MATERIA DI NESSO CAUSALE TRA DANNO E ALTA FREQUENZA DI VACCINAZIONE

Avv. Claudio Cuzzini, Osservatorio Legale Effetti Avversi da Vaccini (E.A.V.)

In materia di somministrazione di farmaci e vaccini, l’Osservatorio Legale richiama l’attenzione affinché vengano segnalate tutte le reazioni avverse che si sospetta possano essere ricondotte a qualsiasi terapia farmacologica assunta o vaccinazione cui ci si è sottoposti. La segnalazione può essere comunicata dal paziente, mentre sussiste l’obbligo di comunicazione da parte dei medici e degli altri operatori sanitari che ne siano venuti a conoscenza nell’esercizio della propria attività. La segnalazione può essere fatta a prescindere dall’obbligatorietà del trattamento sanitario o dall’aver sottoscritto un consenso per lo stesso. Per la procedura di segnalazione rimandiamo alle nostre indicazioni:

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La segnalazione di una sospetta reazione avversa, comunicata con le procedure sopra richiamate, confluisce nei flussi gestiti dalla rete nazionale di farmacovigilanza (RNF) secondo le regole di cui agli artt. 22 e ss. del decreto del ministero della salute 30 aprile 2015 e del d.lgs. n. 219/2006. La tempestiva e attenta segnalazione di sospetta reazione avversa agevola le successive ed eventuali richieste di indennizzo ex l. 210/1992 e di risarcimento del danno secondo le disposizioni del codice civile. La segnalazione, infatti, costituisce il primo passo che consente di indagare l’esistenza della correlazione tra la somministrazione, anche ripetuta di un farmaco o di un vaccino e l’effetto nocivo lamentato e documentato. Al contempo, la segnalazione di reazione avversa ha assoluta importanza statistica anche al fine della determinazione dell’esatto rapporto tra rischi e benefici e conseguentemente della possibilità di revocare l’autorizzazione in commercio del farmaco o del vaccino.

Proprio in materia di nesso causale, si riporta il pensiero della Corte di Cassazione che con la sentenza n. 26482 del 2020 ha ritenuto insindacabili in sede di legittimità le argomentazioni della Corte territoriale di Lecce, la quale aveva riconosciuto il nesso eziologico tra la patologia letale manifestatasi nel sistema emolinfatico di un giovane e le undici vaccinazioni somministrategli quale volontario di ferma breve, nel periodo dal 3 luglio 2000 al 7 marzo 2001. Conseguentemente agli eredi è stato riconosciuto il diritto all’assegno una tantum di cui alla legge n. 210 del 1992 e il Ministero della salute è stato condannato al pagamento della relativa prestazione. La Corte di Cassazione ha ritenuto suffragata l’eziologia della malattia non dalla sola possibilità, come concluso dall’ausiliare officiato in giudizio, ma dall’alta probabilità statistica che il considerevole numero di vaccinazioni somministrato in brevissima sequenza temporale avesse causato o comunque, favorito la malattia acuta letale, valorizzando un quadro, fortemente indiziario, con argomentazioni insindacabili in sede di legittimità.

I principi giuridici esposti dalla Corte di Cassazione, in tema di indagine di nesso causale, possono tornare utili tenuto conto dell’alto numero di vaccini raccomandati alla popolazione nell’ambito della campagna di prevenzione e anti-Sars-CoV-2/Covid-19 (dal mese di ottobre 2022 è raccomandata, infatti, un’ulteriore dose (la quinta) di richiamo per soggetti appartenenti ad alcune categorie che abbiano già ricevuto una seconda dose di richiamo). A ciò si aggiunga che parte della popolazione è raggiunta anche dalle dosi bivalenti Comirnaty Original/Omicron BA.4-5, dai vaccini antinfluenzali e che i minori sono già destinatari di un elevatissimo numero di obblighi vaccinali ai sensi del d.l. 73/2017 (antipoliomielitica; anti-difterica; anti-tetanica; anti-epatite B; anti-pertosse; anti-Haemophilus influenzae tipo b; anti-morbillo; anti-rosolia; anti-parotite; anti-varicella).

10/1/2023 https://giubberosse.new

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