Le diverse discriminazioni nei confronti delle donne con disabilità
Il Comitato ONU per i Diritti delle Persone con Disabilità è l’organo di esperti indipendenti che monitora l’attuazione della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità da parte degli Stati che l’hanno ratificata (l’Italia, con la Legge 18/09, è tra questi).
Nel Commento Generale n. 3 – disponibile in inglese e in altre lingue, ma non in italiano -, il Comitato si occupa delle donne con disabilità, poiché la Convenzione dedica proprio ad esse uno specifico articolo (il sesto), e numerosi richiami in molte altre parti del Trattato.
Adottato nel 2016, il Commento in questione contiene numerose e preziosissime indicazioni – di principio e operative – riguardo a come debba essere intesa la parità di genere alla luce Convenzione ONU e tra le tante indicazioni contenute nel documento, vi è anche l’individuazione delle diverse forme di discriminazione alle quali sono soggette le donne e le ragazze con disabilità.
Alcune forme di discriminazione, oltre ad essere definite, sono corredate da un esempio che aiuta a focalizzarle concretamente. Vediamo dunque quali sono, nei diversi punti del Commento in esame.
L’espressione discriminazione multipla si riferisce a una situazione in cui una persona subisce una discriminazione per due o più motivi, e si produce una discriminazione composta o aggravata.
Tra i motivi di discriminazione possiamo individuare l’età, la disabilità, l’origine etnica, indigena, nazionale o sociale, l’identità di genere, l’opinione politica o di altro genere, la razza, lo status di rifugiato, lo status di richiedente asilo o di migrante, la religione, il sesso e l’orientamento sessuale (punto 4 del Commento Generale n. 3 del Comitato ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità).
Con discriminazione intersezionale si intende una situazione nella quale i diversi motivi di discriminazione si influenzano reciprocamente in modo da risultare inseparabili (punto 4).
«Il concetto di discriminazione intersezionale – si legge nel punto 16 – riconosce che gli individui non subiscono discriminazioni come membri di un gruppo omogeneo, ma, piuttosto, come individui con strati multidimensionali di identità, stati e circostanze della vita. Riconosce le realtà vissute e le esperienze di accresciuto svantaggio degli individui causato da forme multiple e intersecanti di discriminazione, che richiedono l’adozione di misure mirate in relazione alla raccolta disaggregata dei dati, alla consultazione, all’elaborazione delle politiche, all’applicabilità delle politiche di non discriminazione, e alla fornitura di rimedi efficaci».
La discriminazione diretta si verifica quando le donne con disabilità sono trattate in modo meno favorevole di un’altra persona in una situazione simile per ragioni vietate.
Essa comprende anche atti od omissioni dannosi sulla base di ragioni vietate delle quali non esiste una situazione analoga comparabile. Ad esempio, la discriminazione diretta si verifica quando le testimonianze di donne con disabilità intellettive o psicosociali che affermano di essere vittime di violenza vengono respinte nei procedimenti giudiziari, a causa di eventuali limitazioni della capacità di agire giuridicamente, impedendo loro di avere giustizia e di ottenere risposte efficaci alla violenza subita (punto 17).
La discriminazione indiretta si riferisce a leggi, politiche o pratiche che appaiono neutrali se prese alla lettera, ma che tuttavia hanno un impatto sproporzionatamente negativo sulle donne con disabilità. Ad esempio, le strutture sanitarie possono apparire neutre, ma in realtà sono discriminatorie quando non includono lettini accessibili alle donne con disabilità per effettuare gli screening ginecologici.
La discriminazione per associazione riguarda le persone sulla base del loro legame con una persona con disabilità. Spesso le donne che svolgono il ruolo di caregiver subiscono discriminazioni per associazione. Ad esempio, la madre di un bambino con disabilità può essere discriminata da un potenziale datore di lavoro per il timore che questa sia una lavoratrice meno coinvolta o disponibile a causa degli impegni di cura nei confronti del figlio (punto 17).
Anche negare un accomodamento ragionevole è una forma di discriminazione. Essa si verifica quando modifiche e aggiustamenti necessari e opportuni (che non impongono un onere sproporzionato o indebito) vengono negati, nonostante siano necessari per garantire che le donne con disabilità godano, su base di uguaglianza con gli altri, dei loro diritti umani e delle libertà fondamentali. Ad esempio, a una donna con disabilità può essere negato un accomodamento ragionevole se non può sottoporsi a una mammografia in un centro sanitario a causa dell’inaccessibilità fisica dell’ambiente costruito (punto 17).
C’è, infine, la discriminazione strutturale o sistemica che si concretizza in schemi nascosti o palesi di comportamento istituzionale discriminatorio, tradizioni culturali discriminatorie e norme e/o regole sociali discriminatorie.
Lo stereotipo dannoso relativo al genere e alla disabilità, che può portare a tale discriminazione, è indissolubilmente legato alla mancanza di politiche, regolamenti e servizi specifici per le donne con disabilità. Ad esempio, a causa degli stereotipi basati sull’intersezione di genere e disabilità, le donne con disabilità possono incontrare barriere nel denunciare la violenza (come non essere credute ed essere liquidate dalla polizia, dai pubblici ministeri e dai tribunali).
Allo stesso modo, le pratiche dannose sono fortemente connesse e rafforzano i ruoli di genere e le relazioni di potere costruiti socialmente che possono riflettere percezioni negative o credenze discriminatorie riguardo alle donne con disabilità, come la convinzione che gli uomini con HIV/AIDS possano essere curati attraverso rapporti sessuali con donne con disabilità.
La mancanza di consapevolezza, formazione e politiche per prevenire stereotipi dannosi sulle donne con disabilità da parte di funzionari pubblici – siano essi insegnanti, fornitori di servizi sanitari, agenti di polizia, pubblici ministeri o giudici – e da parte del pubblico in generale, può spesso portare alla violazione dei diritti (punto 17).
Le definizioni e le esemplificazioni in tema di discriminazione proposte dal Comitato ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità appaiono quanto mai utili e necessarie, giacché alcune forme di discriminazione si riconoscono abbastanza facilmente, come ad esempio la discriminazione diretta, mentre altre, per essere riconosciute, richiedono competenza e capacità critiche.
Ora, se consideriamo che la “non discriminazione”, la “parità di opportunità” e la “parità tra uomini e donne” sono tre dei Princìpi generali sui quali si basa la citata Convenzione ONU (Princìpi generali individuati nell’articolo 3, ma vincolanti e riferibili, trasversalmente, a tutti gli articoli della Convenzione stessa), diventa evidente che, se davvero vogliamo attuare la Convenzione, dobbiamo imparare a riconoscere e a contrastare le discriminazioni in tutte le loro forme e non solo in quelle più facili da individuare.
Simona Lancioni
In relazione al Commento Generale n. 3 del Comitato ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, segnaliamo anche testo di Simona Lancioni intitolato Commento Generale del Comitato ONU sulle donne con disabilità, presente anch’esso nel sito di Informare un’h.
Per approfondire poi i temi trattati nel presente testo, oltreché fare riferimento al lungo elenco di testi da noi pubblicati, presente a questo link, nella colonnina a destra dell’articolo intitolato Voci di donne ancora sovrastate, se non zittite, si può anche accedere sempre al sito di Informare un’h, a Donne con disabilità: quadro teorico di riferimento, nonché alla Sezione generale dedicata a Donne con disabilità.
20/9/2019 www.superando.it
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