Magistratura: il nostro NO alla “separazione delle carriere”
Lo scorso 29 maggio 2024 il Consiglio dei Ministri ha approvato il secondo disegno di legge costituzionale del primo Governo guidato da ex missini. Esso interviene sul titolo IV parte II della Costituzione cioè sulla Magistratura e, in particolare, sull’ordinamento giurisdizionale. Il d.d.l. ora è al vaglio del Capo dello Stato il quale sicuramente autorizzerà l’invio alle Camere del testo per la approvazione perchè la modifiche costituzionali e legislative appaiono “immuni da vizi così gravi che il Parlamento non dovrebbe nemmeno prenderne visione” come scriveva l’indimenticato Livio Paladin alla voce Presidente della Repubblica dell’Enciclopedia del Diritto. I temi trattati dalla riforma sono quattro: separazione delle carriere, separazione dei CSM, creazione di un nuovo organo per i procedimenti disciplinari verso i magistrati e, infine, estrazione a sorte di due terzi dei componenti di tutti gli organi di autogoverno della Magistratura.
L’assunto centrale è che la soluzione del problema della Magistratura in Italia sia la netta separazione delle carriere tra giudici, rectius magistrati giudicanti, e pubblici ministeri, rectius magistrati requirenti. Corollario di questo postulato sarebbe la soluzione del problema del processo penale e dell’equilibrio tra accusa e difesa con la trasformazione del PM nella immaginifica figura del avvocato dell’accusa. La riforma in sé potrebbe essere sostenuta da una maggioranza parlamentare ampia perché, pur essendo un imperituro cavallo di battaglia berlusconiano, è stata proposta anche dai Gruppi parlamentari del sedicente terzo polo e in passato, in sede di Commissione bicamerale per le riforme, anche dal decano dei Verdi italiani Marco Boato.
Non ci iscriviamo al Partito di chi sostiene che ogni riforma costituzionale sarebbe eversiva né di chi difende la magistratura per partito preso, tanto più dopo uno scandalo politico come quello emerso dalla vicenda delle nomine delle figure apicali di molti Tribunali e Procure pilotate come avveniva con l’ex capo della ANM Luca Palamara. La opposizione intransigente alla separazione delle carriere parte da considerazioni sulla efficienza del sistema, invece non persuade che un magistrato, privato fin dal concorso del punto di vista di dover decidere un fatto rilevante dal punto di vista penale o, in altro caso un fallimento o un divorzio, svolga meglio la propria professione. Primo effetto della riforma Nordio sarebbe l’aumento dell’accondiscendenza all’orientamento dei suoi superiori da parte del singolo sostituto procuratore in una struttura gerarchizzata qual è la Procura della Repubblica anche in rapporto alle Procure generali presso la Corte d’appello e la Corte di Cassazione. Conseguenza immediata sarebbe l’aumento del corporativismo e del conformismo ai vertici delle Procure se tutto dipenderà da questi: sia la singola indagine, sia la carriera individuale.
Pare, inoltre, ridicola la parola d’ordine che vede la separazione delle carriere utile all’abolizione delle correnti organizzate. È vero, semmai, il contrario perchè si realizzerebbe un serrate i ranghi tra la consorteria dei PM, interessata a consolidare il proprio potere, non più a segnalare le storture del sistema giustizia al legislatore.
Togliere la formazione comune e il confronto professionale tra uffici requirenti e uffici giudicanti porterebbe i primi necessariamente a una maggiore contiguità, oltre alla consuetudine quotidiana, con gli uffici di governo e controllo del territorio dai quali proviene la polizia giudiziaria. Non sfugge, infatti, che l’organizzazione interna alle Procure la composizione e l’organizzazione delle sezioni di PG è già oggi interamente decisa dai capi interni e dai capi esterni: questori, comandanti provinciali dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e financo, nelle grandi città, comandanti delle Polizie municipali. Se il sostituto procuratore non ha più la formazione del giudice aumenterà o diminuirà la sudditanza psicologica verso il capo e verso i soggetti che il capo ha deciso essere i migliori investigatori o i migliori consulenti tecnici? Sarà per il sostituto più o meno facile esercitare l’azione penale solo in presenza di una “ragionevole previsione di condanna” come prescritto giustamente dalla ‘riforma Cartabia’? E, ove la Procura veda battuta la sua tesi accusatoria nel singolo caso e contro il singolo imputato, sarà più facile o meno facile proporre e coltivare un’ impugnazione magari chiedendo la rinnovazione della istruzione probatoria?
A fronte di migliaia di processi penali che, già in primo grado, finiscono con proscioglimenti o assoluzioni ciò che va evitato è un ulteriore incremento dei processi assecondando la spinta agìta dalla parte più retriva, e non certo minoritaria, delle forze di polizia. A fronte di processi che durano ben oltre la ragionevolezza bisogna evitare che ogni vicenda processuale si trascini fino al giudizio di legittimità.
Ciò che appare meno problematico in questa riforma è la scelta che appare più bizzarra, cioè la scelta dei componenti degli organi di autogoverno e di decisione dei procedimenti disciplinari con la riffa. Appare, invece, profondamente errata l’idea che l’illecito disciplinare di un giudice debba essere deciso senza l’occhio di un PM e che quello di un PM debba essere deciso senza l’occhio di un giudice.
Ci opporremo all’ennesimo peggioramento della Charta costituzionale anche in forza di queste prime considerazioni mettendo già in conto uno battaglia referendaria in una consultazione popolare confermativa.
La nostra posizione politica è, dunque, a disposizione di chiunque abbia attenzione alla indipendenza della Magistratura e al rafforzamento dell’autonomia della avvocatura traguardando il fine ultimo che è il miglioramento della Giustizia che, di giorno in giorno, aumenta la sua componente classista.
Gianluca Schiavon
Resp. giustizia PRC-S.E.
17/6/2024 http://www.rifondazione.it
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