OBBLIGO CROCIFISSO IN LUOGHI PUBBLICI EREDITA’ FASCISMO: Salvini erede di Mussolini e del Ku Klux Klan

Crocifisso: Salvini erede di Mussolini e del Ku Klux Klan

Maurizio Acerbo e Gianluca Schiavon, segretario nazionale e responsabile Giustizia di Rifondazione Comunista-Sinistra Europea, dichiarano:

«La proposta di legge della Lega sul crocifisso obbligatorio nei luoghi pubblici oltre ad essere IPOCRITA, ANACRONISTICA e oscurantista è esplicitamente contraria alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo perchéintroduce il reato contravvenzionale della rimozione del crocifisso e della mancata esposizione del crocifisso per i pubblici ufficiali.
Ricordiamo che l’obbligo di esporre il crocifisso fu rilanciato dal regime fascista negli anni ’20. Non si tratta di chissà quale tradizione ma di una trovata di Mussolini di cui Salvini sempre più si propone come erede. Ai leghisti dei valori cristiani non frega nulla come a Mussolini e lo dimostra il loro razzismo e la loro xenofobia. Siamo alla propaganda più bieca, ignorante, che strumentalizza persino Gesù Cristo per alimentare campagne contro immigrati. Salvini trasforma il crocefisso in simbolo razzista come il Ku Klux Klan. Ricordiamo che il tentativo di introdurre una norma del genere di recente in Baviera è stato contestato e stoppato proprio dalla Chiesa».

24 luglio 2018

L’atto Camera è il n.387 e ve lo alleghiamo

http://www.camera.it/leg18/126?tab=2&leg=18&idDocumento=387&sede=&tipo=

 

FACCIAMO UN PO’ DI STORIA

  1. L’obbligo di esporre il crocifisso nelle aule risale ad un’epoca anteriore all’unità d’Italia. In effetti, ai sensi dell’articolo 140 del regio decreto n° 4336 del 15 settembre 1860 del Regno di Piemonte e Sardegna “ogni scuola dovrà senza difetto essere fornita (…) di un crocifisso”.
  2. Nel 1861, anno di nascita dello Stato italiano, lo Statuto del Regno di Piemonte e Sardegna divenne lo Statuto italiano. Enunciava che “la Religione Cattolica apostolica e Romana [era] la sola Religione dello Stato. Gli altri culti esistenti [erano] tollerati conformemente alle leggi”.
  3. La presa di Roma da parte dell’esercito italiano, il 20 settembre 1870, a seguito della quale Roma fu annessa e proclamata capitale del nuovo Regno d’Italia, provocò una crisi delle relazioni tra lo Stato e la Chiesa cattolica. Con la legge n° 214 del 13 maggio 1871, lo Stato italiano regolamentò unilateralmente le relazioni con la Chiesa ed accordò al Papa un certo numero di privilegi per lo svolgimento regolare dell’attività religiosa.
  4. Nell’Italia liberale i crocifissi erano andati sparendo dalle scuole. All’avvento del fascismo, lo Stato adottò una serie di circolari che miravano a far rispettare l’obbligo di esporre il crocifisso nelle aule scolastiche.
    La circolare del ministero della Pubblica Istruzione n° 68 del 22 novembre 1922 recitava: “In questi ultimi anni, in molte scuole primarie del Regno l’immagine di Cristo ed il ritratto del Re sono stati tolti. Ciò costituisce una violazione manifesta e non tollerabile di una disposizione regolamentare e soprattutto una lesione alla religione dominante dello Stato così come all’unità della Nazione. Intimiamo allora a tutte le amministrazioni comunali del Regno l’ordine di ristabilire nelle scuole che ne siano sprovviste i due simboli sacri della fede e del sentimento nazionale.”.
    La circolare del ministero della Pubblica Istruzione n. 2134-1867 del 26 maggio 1926 affermava: “Il simbolo della nostra religione, sacro tanto per la fede quanto per il sentimento nazionale, esorta e ispira la gioventù studiosa che nelle università e negli altri istituti superiori affina il suo spirito e la sua intelligenza in previsione delle alte cariche alle quali è destinata”.
  5. L’articolo 118 del regio decreto n° 965 del 30 aprile 1924 (Regolamento interno degli istituti d’istruzione secondari del Regno) è così formulato: “Ogni scuola deve avere la bandiera nazionale, ogni aula il crocifisso e il ritratto del Re”.
    L’articolo 119 del regio decreto n° 1297 del 26 aprile 1928 (approvazione di regolamento generale dei servizi d’insegnamento elementare) stabiliva che il crocifisso era fra “le attrezzature e i materiali necessari alle aule delle scuole”.
    Le giurisdizioni nazionali hanno ritenuto che queste due disposizioni fossero ancora in vigore ed applicabili al caso di specie.
  6. I Patti Lateranensi, firmati l’11 febbraio 1929, segnarono la “Conciliazione” tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica. Il cattolicesimo fu confermato come la religione ufficiale dello Stato italiano. L’articolo 1 del Trattato era così formulato: «L’Italia riconosce e riafferma il principio consacrato nell’articolo 1 dello Statuto del Regno 4 marzo 1848, pel quale la religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato».
  7. Nel 1948, lo Stato italiano adottò la sua Costituzione repubblicana.
    L’articolo 7 di quest’ultima riconosceva esplicitamente che lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I rapporti tra Stato e Chiesa cattolica sono regolati dai Patti Lateranensi e le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti non richiedono procedimento di revisione costituzionale.
    L’articolo 8 enuncia che le confessioni religiose diverse da quella cattolica “hanno il diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano”. I rapporti tra lo Stato e queste altre confessioni “sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze”.
  8. La religione cattolica ha cambiato statuto in seguito alla ratifica, con la legge n° 121 del 25 marzo 1985, della prima disposizione del protocollo addizionale al nuovo Concordato con il Vaticano del 18 febbraio 1984, che modificava i Patti Lateranensi del 1929. Secondo questa disposizione, il principio, proclamato in origine nei Patti Lateranensi, per il quale la religione cattolica era la sola religione dello Stato italiano era considerato non più in vigore.
  9. La Corte costituzionale italiana nella sua sentenza n° 508 del 20 novembre 2000 ha così riassunto la sua giurisprudenza affermando che dai principi fondamentali di uguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione di religione (articolo 3 della Costituzione) e di pari libertà di tutte le religioni innanzi alla legge (articolo 8) discende di fatto che l’atteggiamento dello Stato deve essere caratterizzato dall’equidistanza e dall’imparzialità, senza attribuire importanza al numero di aderenti a questa o a quella confessione religiosa (vedere sentenze n° 925/88 ; 440/95; 329/97) o all’ampiezza delle reazioni sociali alla violazione dei diritti dell’una o dell’altra (vedere sentenza n° 329/97). L’uguale protezione della coscienza di ogni persona che aderisce ad una religione è indipendente dalla religione scelta (vedere sentenza n° 440/95), ciò non è in contraddizione con la possibilità di una diversa regolamentazione dei rapporti tra lo Stato e le varie religioni ai sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione. Tale posizione di equidistanza e di imparzialità è il riflesso del principio di laicità che la Corte costituzionale ha tratto dalle norme della Costituzione e che ha natura di “principio supremo” (vedere sentenza n. 203/89; 259/90; 195/93; 329/97), che caratterizza lo Stato in senso pluralista. Credenze, culture e tradizioni diverse devono vivere insieme nell’uguaglianza e nella libertà (vedere sentenza n. 440/95).
  10. Nella sua sentenza n. 203 del 1989, la Corte costituzionale ha esaminato la questione del carattere non obbligatorio dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche. In questa circostanza, ha affermato che la Costituzione conteneva il principio di laicità (articoli 2, 3, 7, 8, 9, 19 e 20) e che il carattere confessionale dello Stato era stato esplicitamente abbandonato nel 1985, in virtù del Protocollo addizionale ai nuovi Accordi con la Santa Sede.
  11. La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sull’obbligo di esporre il crocifisso nelle scuole pubbliche, ha emesso l’ordinanza del 15 dicembre 2004 n° 389. Senza deliberare sul merito, ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata poiché riguardava norme di rango regolamentare, prive di forza di legge, che di conseguenza non rientravano nella sua competenza.
  12. Ai porti non avevano pensato nè il Re nè Mussolini.
  13. Non è in discussione il rispetto per le convinzioni religiose che di certo non hanno Salvini e i suoi sodali. Autorevolissime figure del mondo cattolico si sono nel corso del tempo schierate  contro l’esposizione del crocifisso nei luoghi pubblici. Per esempio la teologa Adriana Zarri che scrisse nel 1986: “Se non comprendiamo che questa collocazione è insultante per la fede vuol dire che la nostra non è fede”. E’ noto che don Lorenzo Milani nella scuola di Barbiana non esponeva in aula il crocifisso.

Al tema ha dedicato un libricino lo storico Sergio Luzzato, Il crocifisso di Stato, Einaudi

L’Uaar è da anni impegnata in una campagna sul tema

24/7/2018 www.rifondazione.it

0 commenti

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Sentitevi liberi di contribuire!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *