Per un lavoro senza molestie
Con la legge 4 del 15 gennaio 2021 l’Italia ha ratificato la Convenzione dell’organizzazione internazionale del lavoro (Ilo) sull’eliminazione delle molestie sul lavoro adottata a Ginevra il 21 giugno 2019.
La cosiddetta “Convenzione di Ginevra” senza dubbio rappresenta un nuovo tassello nel mosaico delle fonti internazionali a tutela delle donne vittime di violenza – tra queste, valga menzionare la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza di genere e della violenza domestica del 2011, nota come Convenzione di Istanbul.
Certamente il movimento globale “Me Too” e le mobilitazioni delle associazioni a tutela delle donne hanno avuto il merito di accendere i riflettori sul fenomeno delle molestie sui luoghi di lavoro, che rappresenta una forma particolare di violenza di genere.
Nella premessa, la Convenzione Oil riconosce la violenza e le molestie sul luogo di lavoro come una violazione dei diritti umani e una minaccia alle pari opportunità. Obiettivo della convenzione è arrivare a “una cultura del lavoro basata sul rispetto reciproco e sulla dignità dell’essere umano per un mondo del lavoro libero dalla violenza di genere”.
Purtroppo le donne e le ragazze sono i soggetti nel mercato del lavoro maggiormente esposti a fenomeni di violenza e a discriminazioni basate sul sesso e sul genere, e frutto di stereotipi culturali che persistono ancora negli ambienti di lavoro come nella società.
Ma vi è di più. La convenzione riconosce la molestia come un fattore di rischio per la salute delle persone e determina un danno fisico, psicologico, sessuale ed economico. Il primo articolo del documento, in continuità con la Convenzione di Istanbul, definisce le molestie nel mondo del lavoro come “un insieme di pratiche e di comportamenti inaccettabili, o la minaccia di porli in essere sia in un’unica occasione sia ripetutamente” e la “molestia di genere” come molestia “nei confronti di persone in ragione del loro sesso o genere specifico, o che colpiscano in modo sproporzionato persone di sesso o genere specifico, ivi comprese le molestie sessuali”.
Riguardo all’ordinamento italiano, fino a oggi sono state punite le condotte di molestie sessuali fisiche. Le altre forme di molestie, invece, erano punite solo a titolo di contravvenzione, e sono inquadrabile nella fattispecie delle “molestie e disturbo alle persone”. Con la ratifica della Convenzione Oil, lo stato italiano si impegna ad adottare ulteriori misure più specifiche a protezione delle vittime di violenza e molestie sui luoghi di lavoro.
La convenzione si applica a contesti privati e pubblici di lavoro, sia esso svolto in presenza o a distanza, tramite l’uso delle tecnologie informatiche, e riguarda anche spostamenti, pause pranzo e viaggi di lavoro. Inoltre, il documento non tutela soltanto le persone dipendenti ma anche quelle tirocinanti, o che lavorano con apprendistato o tirocinio.
L’articolo 4, in particolare, obbliga gli stati membri ad adottare “un approccio inclusivo, integrato ed incentrato sulla prospettiva di genere” per la prevenzione e l’eliminazione della violenza e delle molestie, ad esempio con l’adozione di una strategia globale che coinvolga più attori (autorità pubbliche, organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro e rappresentanze dei lavoratori).
Cruciale è l’attività di prevenzione attraverso la predisposizione di misure di sensibilizzazione, di orientamento e di formazione in materia. A livello di disciplina contrattuale anche i contratti collettivi e quelli aziendali dovranno essere adeguati alla normativa e prevedere delle clausole specifiche a tutela delle persone che hanno subito molestie sul lavoro.
Mentre aspettiamo quali saranno gli esiti concreti della legislazione italiana, c’è da augurarsi che anche i futuri interventi di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e di resilienza (Pnrr), vadano verso un maggiore inclusione lavorativa e verso l’abbattimento degli stereotipi di genere nel mercato del lavoro.
Il sistema di tutela delle lavoratrici oggi vanta un nuovo strumento di protezione al fine di garantire a tutte il diritto costituzionale del lavoro. Perché, e ricordarlo non è mai abbastanza, come stabilito dalla nostra costituzione il lavoro è un bene giuridico che spetta a tutti, senza distinzione di sesso e nel rispetto della dignità umana.
Solo tenendolo a mente, potremo trasformare in meglio la nostra società. Come sosteneva la giurista Catharine Mackinnon, in un discorso sulle leggi statunitensi sulle molestie, “il diritto non è tutto ma non è nemmeno niente, e la montagna a volte si può smuovere”.[1]
Note
[1] Catharine A. MacKinnon, Le donne sono umane?, Laterza, 2012
Guarda il video
Molestie sessuali e luoghi di lavoro alla luce della Ratifica della Convenzione Oil
Valeria Tevere
14/6/2021 https://www.ingenere.it
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