Scuola Diaz: “Blitz della polizia fu tortura”. Corte europea condanna l’Italia
Il blitz della polizia alla scuola Diaz la notte del 21 luglio 2001, durante il G8 di Genova, “deve essere qualificato come tortura”. Lo ha stabilito la Corte europea dei diritti umani che ha condannato l’Italia non solo per quanto commesso nei confronti di uno dei manifestanti, ma anche perché non ha una legislazione adeguata a punire il reato di tortura. La Corte ha dichiarato all’unanimità che è stato violato l’articolo 3 della Convenzione: “Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti“. Il ricorso è stato presentato da Arnaldo Cestaro, 62enne all’epoca del pestaggio, militante vicentino di Rifondazione comunista che dalla Diaz uscì con fratture a braccia, gambe e costole che hanno richiesto numerosi interventi chirurgici negli anni successivi. All’epoca il referto dei medici genovesi sottolineò “l’indebolimento permanente dell’organo della prensione e della deambulazione”. Cestaro è poi diventato un attivista del Comitato verità e giustizia per Genova che, come tante altre organizzazioni impegnate sul fonte dei diritti, ha accolto con favore la sentenza. La Corte ha stabilito che lo Stato dovrà risarcire alla vittima 45mila euro per danni morali.
“IN ITALIA TORTURATORI IMPUNITI”. “La Corte – si legge nel documento pubblicato sul sito istituzionale – ha riscontrato una violazione dell’articolo 3 della Convenzione, a causa dei maltrattamenti subiti da Cestaro e di una legislazione penale inadeguata per quanto riguarda sanzioni contro gli atti di tortura emisure dissuasive che prevengano la loro reiterazione”. La Corte di Strasburgo rileva che il carattere del problema è “strutturale” e richiama l’Italia a “stabilire un quadro giuridico adeguato, anche attraverso disposizioni penali efficaci”, munendosi di strumenti legali in grado di “punire adeguatamente i responsabili di atti di tortura o di altri maltrattamenti”, impedendo loro di beneficiare di misure in contraddizione con la giurisprudenza della Corte stessa. Dopo il G8 di Genova il Parlamento discusse dell’introduzione del reato di tortura, ma non se ne fece nulla soprattutto per l’opposizione della Lega nord.
“Il punto importante di questa sentenza che stato italiano è stato condannato per tortura e perché questo reato non è previsto dal nostro ordinamento”, dice a ilfattoquotidiano.it l’avvocato Nicolò Paoletti, uno dei legali che ha curato il ricorso. Secondo i giudici, continua, nei pochi minuti in cui gli uomini del Reparto mobile di Roma e altri agenti (“Una macedonia di divise”, la definì Vincenzo Canterini, allora comandante del Reparto mobile di Roma, poi condannato al processo Diaz) hanno consumato le violenze, si sono creati quelle condizioni di “sofferenza fisica e psicologica” tipici della tortura. La sentenza ricorda in particolare, oltre alle violenze subite dagli ospiti della Diaz colti per lo più nel sonno (il blitz scattò intorno a mezzanotte), “le posizioni umilianti, l’impossibilità di contattare avvocati, assenza di cure adeguate in tempo utile, la presenza di agenti delle forze dell’ordine durante l’esame medico”. L’assenza del reato di tortura in Italia, nonostante gli obblighi internazionali assunti, in particolare con la ratifica dellaConvenzione di New York del 1984, “è assolutamente deplorevole”, commenta ancora l’avvocato Paoletti.
Sulla stessa lunghezza d’onda il commento dei pm genovesi che, in un clima di grande tensione anche politica, portarono avanti l’inchiesta contro i poliziotti e gli alti dirigenti intervenuti quella notte: “Ciò che è accaduto alla scuola Diaz è un concentrato di violazioni della Convenzione dei diritti dell’uomo. Quella della Corte Europea è una decisione scontata”, afferma Enrico Zuccache, insieme a Francesco Cardona Albini, sostenne l’accusa. “Quello che non era scontato era l’atteggiamento di tutti i governi e ministeri competenti che hanno costantemente ignorato quello che anche la giurisdizione italiana ha stabilito. Le orecchie sono sorde perché non vogliono ascoltare”. Ricorda Zucca: “Quando abbiamo detto che c’erano stati casi di tortura siamo stati presi per pazzi e noi avevamo solo citato i principi della corte europea di giustizia. Questi fatti sono gravissimi per l’Italia – continua – perché hanno visto coinvolti i vertici delle forze di polizia che hanno ricevuto in questi anni attestazioni di stima e solidarietà come se non fossero stati coinvolti da questi fatti e mi rifiuto di credere che non abbiano funzionari migliori di quelli che sono stati condannati”.
LA NOTTE DELLA DIAZ: 93 ARRESTATI, 60 FERITI. La notte del 21 luglio 2001, quando sia il vertice dei “Grandi della terra” che le manifestazioni di protesta erano terminate, diverse decine di agenti della Polizia di stato fecero irruzione nel complesse scolastico Diaz-Pertini, che era diventato un dormitorio per i cosidetti “no global” radunatisi a Genova per contestare il G8. Su 93 persone arrestate, con l’accusa di appartenere al “black bloc” protagonista degli scontri più duri delle due giornate precedenti, oltre 60 rimasero ferite nel pestaggio seguito all’irruzione, di cui almeno due in modo grave. La posizione dei 93 fu poi archiviata dalla Procura di Genova nel 2003, mentre il processo contro dirigenti e agenti protagonisti dell’irruzione è terminato in Cassazione nel 2012 con 25 condanne. Il processo ha documentato che la polizia costruì prove false per incastrare i manifestanti, a cominciare da due bottiglie molotov portate nella scuola dagli stessi poliziotti e poi esibite alla stampa tra gli oggetti sequestrati, a riprova della pericolosità degli arrestati.
Nel ricorso presentato il 28 gennaio 2011, Cestaro aveva invocato gli articoli 3,6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, sostenendo che i responsabili delle violenze nei suoi confronti non erano stati sanzionati in maniera adeguata, in particolare per la sopraggiunta prescrizione di alcuni reati (le lesioni semplici e aggravate), per le riduzioni di pena di cui alcuni imputati hanno beneficiato (in particolare, l’indulto) e per l’”assenza di sanzioni disciplinari” verso agenti e dirigenti coinvolti (che anzi fecero carriera negli anni successivi, fino alla sentenza di Cassazione, con conseguente interdizione dai pubblici uffici).
“NO A PERSCRIZIONE E INDULTO”. “Tenuto conto della gravità dei fatti avvenuti alla Diaz la risposta delle autorità italiane è stata inadeguata”, affermano i giudici della Corte europea, in primo luogo perché i responsabili materiali delle percosse subite da Arnaldo Cestaro non sono mai stati identificati, anche perché “la polizia italiana ha potuto impunemente rifiutare alle autorità competenti la necessaria collaborazione per identificare gli agenti che potevano essere implicati negli atti di tortura”. In secondo luogo perché alla fine del procedimento penale nessuno ha pagato per quanto è accaduto a Cestaro e agli altri manifestanti picchiati. Al processo, infatti, nessun poliziotto è stato condannato per specifici episodi di violenza (la maggior parte degli agenti aveva il volto coperto da caschi e foulard). Hanno “resistito ” alla prescrizione quasi esclusivamente i reati di falso legati alla redazione dei verbali di arresto. “Questo risultato – dice la Corte – non è imputabile agli indugi o alla negligenza della magistratura, ma alla legislazione penale italiana che non permette di sanzionare gli atti di tortura e di prevenirne altri”. Secondo i giudici, di fronte al reato di tortura la legislazione deve essere tale da escludere l’intervento di “prescrizione, amnistia, grazia”.
“Che tristezza, deve essere una ‘entità esterna’ come la Corte di Strasburgo a spiegarci che a #Diaz e #Bolzaneto ci fu tortura”, ha twittato Daniele Vicari, regista del film ‘Diaz – Don’t Clean Up This Blood’, ricostruzione cruda ma realistica di quei fatti. Alla corte di Strasburgo sono pendenti diversi ricorsi riguardanti le violenze subite dai fermati nel centro di detenzione di Bolzaneto. In quel caso furono gli stessi pm che condussero l’inchiesta a mettere nero su bianco che a Bolzaneto ricorsero gli estremi della tortura, secondo le definizioni del diritto internazionale, ma che in Italia il reato non esisteva.
7 aprile 2015 www.ilfattoquotidiano.it
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