Sorveglianza speciale: profili storici, elementi giuridici e sperimentazioni politiche

Sorveglianza speciale: profili storici ed elementi giuridici (1°Parte)

di Venornica Marchio

Introduzione

Il presente contributo vorrebbe fornire delle chiavi di lettura socio-giuridiche in merito alla misura di sorveglianza speciale; ciò al fine di rendere più agevole la comprensione e la critica dei suoi recentissimi utilizzi volti a criminalizzare comportamenti di dissenso e lotta politica[1]

Questa prima parte andrà a enucleare gli aspetti storici caratterizzanti il sistema di prevenzione nel suo complesso e a tracciare gli elementi giuridici che contraddistinguono la misura di sorveglianza speciale nel nostro ordinamento.

Prima di entrare nel merito dei suddetti argomenti è utile fornire un quadro teorico dentro cui collocare criticamente l’intervento preventivo oggetto di analisi. In primo luogo la misura può essere considerata come uno strumento di prevenzione coercitiva[2], quell’insieme di pratiche e dispositivi istituzionali – più o meno extra-penali – che si pongono l’obiettivo di scongiurare il verificarsi di un comportamento o di una situazione che può causare un pericolo per la tranquilla convivenza e sicurezza dello Stato e dei cittadini, poiché mette in discussione certe gerarchie sociali, meccanismi di subordinazione e valori di coesione. La problematicità di simili interventi, che chiamano in causa differenti attori istituzionali, risiede principalmente nel fatto che essi si fanno espressione di un processo di espansione dei confini della punitività oltre il sistema penale. Si fa riferimento ad alcuni paradigmi teorici che si stanno interrogando su questo processo, al fine di comprendere quale sia il ruolo giocato dagli strumenti preventivi extra-penali nell’ambito delle tendenze della punitività. Si tratta delle teorie sviluppate intorno al concetto di Preventive Justice (Ashworth, Zedner 2014; Ashworth, Zedner, Tomlin 2013) da una parte e intorno a quello di New Punitivness (Pratt 2005; Selmini 2020) dall’altra.

Nell’ambito di questi filoni teorici il concetto di punitività viene ampliato: non si tratta solo dei mutamenti, sia quantitativi che qualitativi, nel ruolo e nell’utilizzo della pena nelle democrazie occidentali (Gallo 2017), in quanto la razionalità punitiva pervade istituzioni, pratiche, criteri, teorie, eventi comunicativi, relazioni sociali. Non basterà dunque guardare ai tassi di incarcerazione, al «sentencing», alle condizioni detentive, alla quantità di leggi penali repressive, ma anche a tutte le pratiche disciplinari (preventive e coercitive) che non costituiscono sanzione penale (Selmini 2020), ma ne condividono l’afflittività, l’espressività e la strumentalità. Nel primo caso si fa riferimento alla capacità di uno strumento punitivo di provocare un deficit sul destinatario; nel secondo caso a quella di comunicare un messaggio all’intera società per rinsaldare certi valori collettivi di coesione sociale; nel terzo caso la capacità di mantenere intatte le diseguaglianze strutturali o produrne di nuove, in una società dagli elevati fattori criminogeni.

Il sistema di prevenzione come costante storica dell’ordinamento italiano

L’antico sistema delle misure di prevenzione, di cui la sorveglianza speciale fa parte insieme al foglio di via e all’avviso orale, contraddistingue profondamente l’Italia rispetto alle altre esperienze continentali (Petrini 1996). Si tratta di provvedimenti che appaiono come una costante del nostro ordinamento dall’unificazione territoriale in avanti, facendosi espressione tanto di una radicata cultura del sospetto – che interviene prima che un reato venga commesso o sia accertato – quanto della criminalizzazione delle questioni sociali e politiche nel particolare assetto del neonato Stato unitario. È difatti tra il 1862 e il 1894 che si consolida l’uso del domicilio coatto contro il fenomeno del brigantaggio, nei confronti delle categorie degli oziosi e vagabondi, nonché a sfavore della criminalità politica e degli oppositori al governo (ivi p. 94). Le emergenze politiche dei primi anni dopo l’Unità danno al sistema delle misure preventive una solidità e un credito che farà si che certe «abitudini discrezionali» rimarranno ben intatte. L’evoluzione delle misure di prevenzione scandisce infatti i poteri di polizia legati al controllo della pericolosità sociale ed esse sono l’unica presenza nel nostro sistema giuridico che determina conseguenze connesse direttamente all’accertamento di personalità d’autore, cioè la costruzione di classi di pericolosità tipiche che denotano una personalità antisociale.

Il più importante elemento di costanza nel tempo è che, in prospettiva storica, si è creato un «sistema a fisarmonica» (Petrini 1996, p. 99): rimane sempre la possibilità di ricorrere alle misure preventive contro i «marginali» tradizionali e contro la microcriminalità, mentre si allarga e si restringe la possibilità di usarle per i provocatori di disordini sociali e politici. Sebbene durante il periodo fascista la possibilità dell’uso politico delle misure fosse senz’altro maggiore, l’invenzione del sistema risale all’epoca liberale e si mantiene intatto nella fase repubblicana. La storia del sistema preventivo ci suggerisce che le misure in questione non rappresentano soltanto modalità di intervento eccezionali e deputate alla risoluzione di problemi contingenti; ciò porterebbe ad affermare che queste misure non sono altro che delle storture giuridiche pericolose per la tenuta del nostro sistema democratico. Ricostruirne la traversata storica, le razionalità, i modelli istituzionali e le culture giuridiche che ne hanno eretto l’edificio pratico-istituzionale, significa mostrare che esse hanno costituito e costituiscono ancora oggi un elemento strutturale e strutturante del controllo sociale nelle democrazie occidentali.

La stessa Corte Costituzionale, nonostante abbia nel tempo depurato il sistema dagli aspetti più illegittimi che violano i principi posti a tutela dei cittadini (artt. 3, 13, 16, 25, 27 della Costituzione), lo ha però salvato nel suo complesso. A titolo di esempio in una delle prime pronunce (3 luglio 1956, n. 11, in Giur. Cost, 1956, 616) la Corte inaugura un indirizzo che vuole tenere insieme la necessità di trovare un bilanciamento tra il dovere dello Stato di prevenire i reati– il totem del principio di prevenzione (cfr. Martini 2017) – e la tutela della libertà personale.

Cos’è la misura di sorveglianza speciale?

Com’è noto, la sorveglianza speciale è una misura che fa parte del sistema di prevenzione previsto dall’attuale d.lgs. 159 del 2011 (conosciuto come “codice Antimafia e delle misure di prevenzione”). Questo sistema viene definito come tipico per almeno due motivi: da una parte, a differenza di altri interventi preventivi, esiste da molto tempo nel nostro ordinamento; dall’altra, seppur in modo estremamente vago, la legislazione indica dei tipi di soggetti e situazioni che costituiscono le classi di pericolosità di riferimento per chi deve richiedere e applicare la misura. Le classi, alla stregua di norme incriminartici (Procura di Torino 2013-2019), indicano in modo generico o qualificato cosa significhi essere pericolosi per la società e la pubblica sicurezza.

La sorveglianza speciale (art. 6) è la principale misura di prevenzione, applicabile per tutte le ipotesi di pericolosità previste; è quella più afflittiva, ma anche l’unica che per la sua applicazione deve essere convalidata da un giudice attraverso un processo di prevenzione[3]. È richiedibile dal Questore, dal Pubblico Ministero e dal procuratore o dalla direzione nazionale antimafia. Può essere applicata da sola o congiuntamente al divieto o obbligo di soggiorno in uno o più Comuni o Regioni. A ciò il tribunale può aggiungere la prescrizione di non allontanarsi dall’abitazione senza prima avvertire l’autorità o di presentarsi a questa in giorni stabiliti. Non è possibile stabilire i suoi reali confini sanzionatori dal momento che la normativa detta solo le regole dei suoi contenuti minimi e la determinazione del contenuto specifico della misura è rimessa al giudizio del tribunale che la dispone. All’art. 8 comma 4 sono previste delle prescrizioni generali: vivere onestamente, rispettare le leggi, non allontanarsi dalla propria dimora senza preavviso all’autorità di P.S., non associarsi abitualmente a persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a loro volta a misure di prevenzione o sicurezza, non detenere armi e non partecipare a pubbliche riunioni.

In linea generale la sorveglianza speciale si applica a chi non ha commesso un reato (o a volte a chi è sospettato di averlo commesso, o in quanto ne ha commesso qualcuno nel passato); il soggetto è considerato socialmente pericoloso perché può commettere fatti di reato o perché la sua condotta futura può essere pregiudizievole per la società e la sicurezza, per l’ordine, la moralità pubblica ecc. Ad assumere rilevanza tuttavia non è la tipizzazione legislativa dei casi di intervento, bensì la capacità discrezionale e selettiva degli organi che sono deputati alla richiesta e all’applicazione della misura.

L’intervento è coercitivo perché obbliga il soggetto, anche indirettamente, a compiere una scelta o a tenere un certo comportamento. La coercizione può essere negativa se reprime e impone un divieto, e positiva se produce effetti e prescrive comportamenti. Dietro l’etichetta giuridica che assegna a questo strumento il ruolo di prevenire i reati, si nasconde evidentemente un intervento punitivo: da una parte il grado di afflittività e coercizione esercitata sul sorvegliato speciale – in termini di deficit prodotto – e dall’altra la capacità degli interventi di generare degli effetti produttivi. Quando si parla di effetti produttivi si fa riferimento all’ipotesi che le diverse misure di prevenzione coercitiva non si limitino a reagire a una situazione deviante o a un reato commesso per porre fine alla condotta o scongiurarne la reiterazione, ma contribuiscano a produrre e riprodurre quella situazione deviante – ad esempio innescando spirali criminogene e di emarginazione oppure generando cortocircuiti sanzionatori – attraverso il cumulo di situazioni negative in capo a uno stesso soggetto. In termini generali si tratta evidentemente del monitoraggio delle forme di vita, una sorveglianza tuttavia attiva, che non si limita a controllare, ma produce forme di vita specifiche.

Per quanto riguarda le classi di pericolosità, la normativa ne prevede una a contenuto generico e suddivisa in tre lettere di riferimento (art.1) e una serie di classi a contenuto qualificato e specifico (art.4). Entrambi gli articoli fanno riferimento a categorie di pericolosità collegate a un agire criminoso; la differenza sta nel grado di collegamento con il reato. Il paradosso è comunque evidente: tutte le classi sono collegate in vario modo a un agire criminoso passato o potenzialmente futuro, ma nessuna misura di prevenzione, ai fini della sua applicazione, richiede la conoscenza necessaria di tale agire, né quindi la sua esistenza come fatto tipico offensivo e antigiuridico.

Con riferimento all’articolo 1 potremmo dire che le prime due lettere possono essere considerate luogo di sedimentazione di prassi, ipotesi e prognosi di pericolosità riferite alla delinquenza tradizionale o criminalità di profitto («coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto abitualmente dediti a traffici delittuosi; coloro per la condotta e il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose»). La lettera c), che nomina il bene “pubblica sicurezza”, sembra invece essere la classe di pericolosità che più facilmente si può allargare e restringere per rispondere a esigenze di controllo eccezionali, vista anche l’enorme vaghezza dei beni da tutelare («coloro per per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza, o la tranquillità pubblica»).

La pericolosità qualificata (art.4) è maggiormente incastonata dentro una serie di ipotesi di reato specifiche che, nella lunga traversata storica delle misure di prevenzione, si sono via via sedimentate grazie all’apporto di leggi speciali e generali. È interessante notare come spesso le classi di pericolosità qualificate vengano inserite dal legislatore a seconda delle esigenze del contesto. Un esempio storico è rappresentato dalle leggi che hanno esteso l’applicazione delle misure a particolari forme di pericolosità prima non previste (l. 575/1965 per i sospettati di appartenere ad associazioni mafiose e l. 152/1975 per i neo-fascisti e sospettati di attività terroristiche). Allo stesso modo, ma più di recente, con d.l. 7/2015 viene aggiunta la classe di pericolosità riferita a chi pone in essere atti preparatori «obiettivamente rilevanti» diretti a sovvertire l’ordinamento dello Stato, con la commissione di specifici delitti, o altri caratterizzati dalla finalità del terrorismo anche internazionale o a prendere parte a un conflitto in territorio estero a sostegno di un’organizzazione che persegue finalità di terrorismi internazionale.

In tutti i casi si tratta di una serie di ipotesi e classi talmente frammentate tra loro che sarebbe difficile trovare un ordine di analisi, molto più facile sarà vedere, nella seconda parte di questo contributo, quali classi vengono effettivamente collegate all’applicazione delle misura, perché e quali tipi di effetti sui sorvegliati speciali si possono ipotizzare.

Bilbiografia

ASHWORTH Andrew, ZEDNER Lucia (2014), Preventive Justice, Oxford University Press, Oxford.

ASHWORTH Andrew, ZEDNER Lucia, TOMLIN Patrick (2013), Prevention and the limits of the Criminal Law, Oxford University Press, Oxford.

GALLO Zelia (2017), La dualità della penalità italiana in Studi sulla questione criminale, anno XII, n.1-2, pp. 137-150, Carrocci editore, Perugia.

PETRINI Davide (1996), La prevenzione inutile. Illegittimità delle misure praeter delictum, Jovene, Napoli.

PRATT John (2005), Introduction, in Id., a cura di, The new punitiveness. Trends, theory, perspectives, pp. Xi-xxvi, Willan, Cullompton.

PROCURA DI TORINO (2013-2019), Lettere di prevenzione sulla prassi applicativa delle misure di prevenzione presso il tribunale di Torino, in rivista online Diritto penale contemporaneo.

SELMINI Rossella, 2020, Dalla sicurezza urbana al controllo del dissenso politico. Una storia del diritto amministrativo punitivo, Carrocci Editore, Roma.


[1]Il termine «preventive coercion» è utilizzato da Ashworth e Zedner (2014) nell’ambito degli studi inglesi sulla c.d. Preventive justice di cui si dirà a breve.

[2]Ci si riferisce in particolare al caso di Eddi, attualmente sottoposta alla misura di sorveglianza speciale: https://www.wumingfoundation.com/giap/2020/03/eddi-sorvegliata-speciale-resiste-per-tutti-noi/#:~:text=La%20%C2%Absorveglianza%20speciale%C2%BB%20%C3%A8%20il,proibizione%20assoluta%20a%20partecipare%20%C2%Aba; https://www.notav.info/post/confermata-la-sorveglianza-speciale-ad-eddi-il-tribunale-di-torino-continua-a-punire-le-idee/

[3]Le altre due misure, adottabili direttamente dall’autorità amministrativa e perciò definite come questorili, sono il foglio di via e l’avviso orale.

Sorveglianza speciale: usi tradizionali e sperimentazioni politiche (2°parte)

di Veronica Marchio

Introduzione

L’uso della sorveglianza speciale risponde a una duplice logica nel nostro ordinamento.

La prima logica è strettamente legata a quello che possiamo definire come uso ordinario della misura. Esso è rispecchiato dall’intervento sulle classi di pericolosità più selezionate: microcriminalità contro il patrimonio, spaccio e uso di sostanze stupefacenti, reati che fanno da contorno ai predetti. In questo caso la misura sembra somigliare effettivamente a un terzo binario della punitività, perché il proposito degli organi richiedenti e degli organi applicanti è sopperire, quasi come se si trattasse dell’ultima possibilità a disposizione, all’inutilità della pena o di altre misure sanzionatorie, agendo in modo deterrente e frenante la pericolosità del soggetto; quest’ultimo necessità di una particolare vigilanza prescrittiva che avrà però come effetto una sua più spiccata deviazione secondaria. La misura, che arriva spesso alla fine di un’escalation criminale, viene descritta dai giudici della prevenzione come un circuito sanzionatorio a sé, stante la continua necessità di sottolineare la differenza tra prevenzione e repressione dei reati. Per queste classi di pericolosità lo scopo è dunque quello di incapacitare il soggetto perché non ponga in essere certi comportamenti: frequentare certi soggetti pericolosi, porre in essere o tentare reati. Una funzione di prevenzione speciale negativa (Pavarini 2006).

La seconda logica risiede nell’uso eccezionale che della misura viene fatto a seconda delleopportunità e necessità politiche e di controllo contingenti. La pericolosità che ostacolerebbe la sicurezza e tranquillità pubblica è categoria così indeterminata da poter essere riempita in modo del tutto discrezionale, presentandosi talvolta come un «congegno che sia fatto per trasformare una sfuggente asocialità in reato» (Bricola 1975, p. 890). Questi casi eccezionali sono legati a ipotesi di reato contro l’ordine pubblico, a comportamenti afferenti al «disordine urbano», nonché talvolta a illeciti amministrativi. Lo stile di vita, la personalità e condotta sociale del proposto, più che la gravità degli elementi di fatto, sono i principali fattori che sorreggono il giudizio di pericolosità. Le misure sembrano quindi colpire, in questi casi, manifestazioni di dissenso e più genericamente modi di vivere che risultino scorretti secondo i criteri dell’etica dominante. Qui il rapporto tra sistema penale e prevenzione si esplica nell’uso delle misure di prevenzione dove le agenzie penali non potrebbero arrivare a esercitare quel livello di coercizione voluto. Difatti spesso le ordinanze vengono rigettate dai giudici, proprio perché si fondano su mere segnalazioni di polizia. Ciò non significa ovviamente che le segnalazioni di polizia non siano di per sé sufficienti a enucleare la pericolosità ai fini della prevenzione, ma che il giudice faticherebbe maggiormente a fondare una legittimazione giuridica dell’eccezionalità. In questo ambito sarà certamente più marcato l’aspetto che caratterizza il sistema di prevenzione come cinghia di trasmissione di informazioni sul soggetto, in quanto maggiore è la discrezionalità e minore il collegamento con il reato. Possiamo dire che qui la risposta di prevenzione alla domanda sociale condizionata che chiede un rafforzamento dell’ordine pubblico, è ideologicamente più opportuna, politicamente più qualificata di una risposta puramente repressiva. Non importa che la funzione preventiva non venga poi esercitata o sia inutile, perché, come nel caso della finalità rieducativa della pena, l’importante è che sussista in termini ideologici (Pavarini 1975). L’uso speciale sembra essere diretto a finalità di prevenzione generale positiva e negativa: vuole rinforzare, rispetto alla società allarmata, certi valori, vuole fungere da deterrente per coloro che, come i proposti per la misura, potrebbero rientrare in quella classe di pericolosità.

L’intervento in situazioni eccezionali produce processi di criminalizzazione (primaria e secondaria) e sperimentazioni politiche in assenza di un effettivo collegamento con un fatto di reato. In questo caso si può effettivamente parlare di misure di prevenzione ante, sine, preater delictum, nonché creatrici di delitto. Nei casi ordinari invece, la forte connessione con il reato e le altre misure sanzionatorie, sembra condurre a una validazione del passato criminale e all’enucleazione di un giudizio di pericolosità fondato certamente sul pericolo di recidiva, ma imperniato su fatti passati, dando l’idea di un intervento effettivamente post delictum.

Cosa significa essere pericolosi nelle ordinanze di sorveglianza speciale?

L’analisi delle ordinanze di sorveglianza speciale è in grado di dar conto dell’ipotesi teorica per cui il concetto di pericolosità sociale ha una funzione storica e strategica evidentemente selettiva dei comportamenti che minano le fondamenta della sicurezza e dell’ordine sociale.

È il criterio dell’allarme sociale (la cui costruzione giuridica emerge nel 1975 con la legge n. 152, conosciuta come “legge Reale”) a orientare la selezione giudiziaria delle classi di pericolosità. Quest’ultima avviene sulla base del grado di allarme sociale che un tipo di comportamento o reato suscita o si presume che susciti nella società. Ed è esattamente su questo allarme che viene costruita la categoria di tranquillità pubblica. Sembrerebbe a tutti gli effetti che l’allarme sociale funga da criterio di proporzionalità tra l’opportunità della misura e la pericolosità espressa. I discorsi del giudice vanno a dare spessore alla categoria, riempiendola di significato e fornendo una precisa rappresentazione di quali siano le condotte allarmanti.

Si può parlare a tal proposito di processi di selezione ma anche di processi di non selezione delle classi di pericolosità. L’ambito privilegiato di applicazione delle misure, come anticipato, è quello della micro-criminalità contro il patrimonio (con diversi livelli di gravità del fatto) e per lo spaccio di sostanze stupefacenti: una criminalità di strada, che commette diversi tipi di reato tutti ruotanti attorno allo scopo di trarre lucro dalla condotta, col fine di vivere con i proventi dell’attività illecita. Pavarini (1975, p.113) definisce queste come «antiche devianze», praticate da criminali tipo e tradizionalmente riconosciuti come tali.

Le misure riguardanti invece i reati contro l’ordine pubblico – come la resistenza a pubblico ufficiale, l’invasione di edifici, la manifestazione non autorizzata, il getto pericoloso di cose, le accensioni ed esplosioni pericolose e così via – o altri tipi di condotte non afferenti alla microcriminalità ma risultanti in illeciti amministrativi, sono meno numerose e il giudice, quando ci sono delle richieste, tende a rigettarle; è comunque rilevante che sussista un tentativo di utilizzo da parte degli organi inquirenti e di polizia.

Le classi di pericolosità che non vengano quasi mai selezionate sono quelle legate a reati d’impresa. Bricola (1975) definisce questo processo di non selezione come esito della sussistenza di «immunità sociali» e «privilegi»1. Un’«incompatibilità storica» (Pavarini 1975) tra la prevenzione e la criminalità dei «colletti bianchi» (Sutherland 1949; Melossi 2002). Un’incompatibilità anche con i reati ambientali o riguardanti la sicurezza sul lavoro; marginale, paradossalmente, è anche l’utilizzo per classi di pericolosità qualificate di tipo mafioso e associativo. È evidente dunque la tendenza a non includere queste classi di pericolosità dentro l’alveo della sicurezza pubblica, e quindi a non considerare certi soggetti e condotte come socialmente pericolose. A fronte di una maggiore gravità del fatto – anche in termini delle sue conseguenze su una fetta maggiore di collettività – le condotte appena menzionate paiono non essere considerate dai giudici, dalla procura e dalla questura come destanti preoccupazione e allarme sociale. Una parziale spiegazione potrebbe anche derivare dal fatto che questi tipi di reato sono più facilmente rientranti dentro il cosiddetto «numero oscuro» (Bandini et al. 2003) reati meno denunciati, meno rintracciabili, non di strada e perciò considerati meno allarmanti. Condotte dunque perseguite in misura minore anche sul piano penale, laddove il precedente penale, insieme a quello di polizia, è l’elemento di fatto che maggiormente influisce sull’affermazione di pericolosità.

Ci sono infine delle formule stereotipate utilizzate dai giudici della prevenzione per affermare la positività del soggetto al test di pericolosità sociale. È necessario sottolineare che queste formule sono esclusivamente legate ai casi ritenuti più allarmanti e legati alla micro-criminalità del patrimonio e dello spaccio di sostanze. Essere pericolosi significa veder espresso un giudizio negativo in ordine alle proprie scelte future, e quindi un sindacato sulle loro premesse (Martini 2017, p. 224). Incapacità al sacrificio, insensibilità ai richiami normativi ed etico-sociali, condizione familiare e formazione culturale, relazioni e frequentazioni sociali e condotta sociale, situazione lavorativa e reddituale. Uno scandagliare il piano dell’interesse egoistico, nonché la «carriera morale» del soggetto che è qui a tutti gli effetti un homo criminalis più che un homo penalis.

2. Sorveglianza speciale e discrezionalità decisionale

Nonostante si potrebbe pensare che la sorveglianza speciale, in quanto misura giudiziaria, sia uno degli strumenti preventivi che maggiormente tutela i diritti e le garanzie del soggetto che subisce il procedimento di prevenzione e dell’eventuale sorvegliato, in realtà essa si presenta come una delle misure più spiccatamente discrezionali, e non solo rispetto alle «prescrizioni» imponibili al sorvegliato (la cui concreta gestione è affidata agli organi di polizia). La misura, con il suo procedimento applicativo, è infatti anche specchio di un particolare rapporto che viene a instaurarsi tra gli organi amministrativi di polizia e i giudici della prevenzione. Questo rapporto si traduce concretamente in una certa selettività nella scelta delle condotte da ritenersi pericolose e allarmanti. Si fa qui riferimento al concetto di selettività in relazione alla discrezionalità di polizia (Bertaccini 2009). Per quanto in questo ambito preventivo/punitivo la concreta selezione delle situazioni e dei soggetti pericolosi non è operata solo dagli organi di polizia, ma dallo stesso legislatore e dagli organi giudiziari che applicano o meno la misura, possiamo però anche qui intendere il concetto nel senso dell’esercizio di una funzione sociale e politica. Ciò a maggior ragione se le segnalazioni, i precedenti e i controlli di polizia, sono una delle principali fonti del giudice della prevenzione nella valutazione di pericolosità e nella scelta di applicare o meno la misura.

In altre parole, in fattispecie normative come queste, dove l’apprezzamento degli organi di polizia è centrale, viene minata la stessa capacità di imparzialità del giudice, il cui giudizio, in assenza di parametri normativi tassativi, sarà per forza di cose legato ai suoi apprezzamenti discrezionali (soprattutto perché a dover essere posto in essere è un giudizio prognostico su possibili comportamenti futuri). Il giudizio di pericolosità si presenta infatti come una riesamina di tutta la vita criminosa, deviante, personale e sociale dell’individuo; una ricostruzione della sua carriera complessiva. Ciò fa emergere che il procedimento preventivo si presenta come luogo di collegamento di condotte e carriere problematiche: si può sapere a quali misure e sanzioni il soggetto è stato sottoposto nella sua vita e perché, se esse hanno avuto una effettiva validità rieducativa e risocializzante, con un intreccio di valutazioni differenti operate in sede penale, in sede di misure di sicurezza o cautelari, o anche in ambiti di gestione di problematiche più delicate, come la tossicodipendenza o la malattia mentale.


Bibliografia

BANDINI Tullio, GATTI Uberto, GUALCO Barbara et al. (2003), Criminologia. Il contributo della ricerca alla conoscenza del crimine e della reazione sociale, seconda edizione, vol. I, Giuffrè Editore, Milano.

BERTACCINI Davide (2010), La politica di polizia, Bononia University Press, Bologna.

BRICOLA Franco (1975), Forme di tutela “antedelictum” e profili costituzionali della prevenzione, in Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale, cura di, Le misure di prevenzione:atti del convegno di Alghero (1974), pp. 873-947, Giuffrè, Milano.

MARTINI Adriano (2017), Essere pericolosi. Giudizi soggettivi e misure personali, Giappichelli, Torino.

MELOSSI Dario (2002), Stato, controllo sociale, devianza. Teorie criminologiche e società tra Europa e Stati Uniti, Mondadori, Milano.

PAVARINI Massimo (1975), Le fattispecie soggettive di pericolosità nelle leggi 27 dicembre 1956 n.1423 e 31 Maggio 1965 n. 575, in Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale, a cura di, Le misure di prevenzione : atti del convegno di Alghero (1974), pp. 283-316, Giuffrè, Milano.

– (2006), Dell’insostenibile prevenzione. Alcuni spunti di Alessandro Baratta su scienza penale e teoria della pena, in R. Marra, a cura di, Filosofia e sociologia del diritto pena. Atti del convegno in ricordo di Alessandro Baratta (Genova, 6 maggio, 2005), pp.45-64, Giappichelli Editore, Torino.

SUTHERLAND Edwin H. (1949), La criminalità dei colletti bianchi e altri scritti, Unicopli, Milano, 1986.


1 Per ogni autore tipo sospetto di generica attività antisociale viene rappresentato un autore tipo non sospetto o autore privilegiato (Pavarini 1975 p. 306). L’ozioso e il vagabondo sono tipologie negative perché prive di reddito e dimora a meno che non siano coperti da una tipologia positiva: artista o ecclesiastico. O ancora, l’autore dedito a traffici illeciti sarà qualificato dall’elemento del tenore di vita superiore al reddito accertato ma ciò potrebbe essere compensato dal fatto che egli è un imprenditore o professionista.

5/5/2021 http://www.osservatoriorepressione.info

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