Truffa programmata nella formazione per la sicurezza
In occasione di ogni infortunio che riesce a “bucare” i media, al “mantra” dei “maggiori controlli” (oggettivamente impossibili data la decimazione del personale delle USL negli ultimi 10 anni) si leva anche quello della “formazione” dei lavoratori. Non entriamo nella polemica sui fondi INAIL (soldi dei lavoratori) dati ai datori di lavoro per attuare quello che è un loro obbligo. Va colto un aspetto che occorre denunciare a gran voce: il fallimento sostanziale del sistema della formazione sulla sicurezza dei lavoratori, un sistema che ha prodotto per lo più “attestatifici” consentendo a molti, troppi, di far soldi sulla pelle dei lavoratori.
Formare sulla sicurezza è formare sui diritti. Non lo si può fare considerando i lavoratori dei soggetti discenti amorfi cui “ficcare in testa” delle informazioni presentate come oggettive e neutrali. Oggettiva è la sequenza di comandi di una attrezzatura, ma non come utilizzarla nel singolo contesto produttivo. Quali sono i limiti e le criticità attuali? L’obbligo di formazione, informazione e addestramento dei lavoratori era “implicito” nelle norme degli anni ’50 sulla sicurezza. Il D.Lgs 626/94 introdusse alcune specificazioni ma con poche indicazioni precise su contenuti, modalità e durata.
Si creò una situazione in cui la formazione dei lavoratori era spesso poco più che una firma su un foglio e i “docenti” erano spesso soggetti improvvisati senza o con poca esperienza. Dopo il D.Lgs 81/2008 (“testo unico della sicurezza”) e diversi accordi Stato-Regioni dal dicembre 2011 sono state riviste: a) le modalità di formazione di base dei lavoratori (8, 12 o 16 ore a seconda della classificazione del rischio della attività, con aggiornamento quinquennale di 6 ore) definendo i contenuti e come validare i corsi. b) Le modalità di formazione dei responsabili del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) esterni o interni. c) Le modalità di addestramento di chi utilizza attrezzature (es. gru, macchine movimento terra, muletti, piattaforme elevabili). Altre norme preesistenti o collegate hanno completato l’orizzonte formativo (preposti, dirigenti, rappresentanti del lavoratori per la sicurezza, addetti al pronto soccorso, all’antincendio, i coordinatori per la sicurezza nei cantieri, addetti al montaggio e smontaggio ponteggi, addetti a lavori in quota con utilizzo di funi, addetti a bonifiche amianto, addetti ad ambienti confinati ecc.).
Tutto perfetto e concluso? No, il problema è nel “manico” ovvero nei soggetti formatori e nei docenti. Gli accordi Stato-Regioni hanno permesso a una pletora di soggetti di inserirsi in questo business. Non vi sono solo Università, istituzioni scolastiche ed enti di formazione accreditati ma anche “associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale” e organismi paritetici. Queste due ultime previsioni hanno determinato una “esplosione” di sindacati incluso quello dei consulenti che fanno la formazione, che hanno sottoscritto un contratto con sé stessi e quindi sono “rappresentativi” e riconosciuti.
Non solo, questi soggetti possono, a loro volta, imbarcare nella formazione singoli consulenti, basta un accordo e chiunque diventa un rappresentante – per la formazione – di un “sindacato” o di un comitato paritetico, una realtà “farlocca” al quadrato. Che dire poi dei requisiti che – comunque – il singolo docente deve possedere? Almeno la metà dei docenti “sul mercato” non possiede interamente i requisiti, oppure ne ha di dubbi se non di inventati (il docente formatore di muletti che è stato formato dall’azienda di consulenza che lo utilizza, poi fa da docente agli altri formatori della stessa azienda affinché conseguano i requisiti richiesti e poi tutti a formare i lavoratori).
Chi ne fa le spese di questo andazzo? Innanzitutto i lavoratori che possono ritrovarsi in mano un attestato che ha il valore della carta su cui è stampato o che hanno avuto una formazione parziale, generica e poco utile per l’attività che svolgono, non legata ai rischi effettivi del proprio lavoro. I datori di lavoro che si trovano a pagare consulenti per prodotti scadenti e, quando non sono complici di veri e propri falsi, possono essere chiamati a pagare sanzioni per mancata o inidonea formazione. Gli organi di vigilanza che perdono tempo per verificare intrecci e scatole cinesi e, al più, possono presentare denunce per falso nei confronti di docenti “farlocchi” che alla fine se la caveranno con una multa e, nel frattempo, continueranno a ricavare profitti dalla loro docenza (non ci sono norme che possano bloccarli).
Nessuna conseguenza per i “soggetti formatori ope legis” anche quando costituiti solo per lucrare con un “pizzo” su ogni certificato per il solo fatto che contiene il loro logo. Si attende da 8 anno una procedura per le verifiche sui formatori (l’inerzia dello “Stato-Regioni” sarà casuale). Soluzioni? Qualunque sistema che verifichi, prima della erogazione della formazione, i soggetti formativi e i docenti. Potrebbe essere l’obbligo di accreditamento regionale per tutti oppure l’obbligo di un albo nazionale (c’è per altri soggetti come i medici competenti e i tecnici della prevenzione).
Le verifiche a posteriori sono complesse e poco efficaci. Se non si introducono delle regole rigorose e agevolmente verificabili (con sanzioni annesse) il “sistema” non farà che invilupparsi su sé stesso finendo per “strozzare il bambino”: quel diritto alla formazione e informazione sulla sicurezza che si vorrebbe far crescere ma che non ha spazio e modo per farlo. Oggi affermare che per ridurre gli infortuni occorre più formazione è un proclama il cui eco si perde in una giungla di sotterfugi di diverso genere e a tutti i livelli, con la complicità, per omissione, di istituzioni miopi se non volutamente cieche.
Marco Caldiroli
Presidente protempore di Medicina Democratica (tecnico della prevenzione)
2/7/2019 https://ilmanifesto.it
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