Una pessima notizia per i diritti dei lavoratori ad un luogo di lavoro salubre

12/12/2024 – Oggi è stato approvato definitivamente il “ddl lavoro”.

Tra le diverse novità ve ne è una che riguarda il testo unico sulla sicurezza sul lavoro : in sintesi le procedure per ottenere una deroga al divieto generale di utilizzo di locali sotterranei o semisotterranei quali luoghi di lavoro viene tolto alle ASL e ritorna all’Ispettorato del Lavoro (Ispettorato Nazionale del Lavoro) ma quel che è peggio è che la procedura è sostanzialmente una autocertificazione con un sistema di silenzio-assenso.

Oggi le ASL rilasciano esplicite autorizzazioni, di norma effettuando un sopralluogo per verificare l’effettiva esistenza dei requisiti “di base” comunque previsti dalle norme per valutare l’effettiva “vivibilità” di questi luoghi per la salute dei lavoratori.

Una porcata a tutti gli effetti, sulla falsariga della previsione del “preavviso” di sopralluogo introdotto con il decreto “semplificazione” (peraltro smentito dalla stessa INL nel campo della sicurezza sul lavoro).

Anche del tutto incomprensibile (se non per schiaffeggiare per l’ennesima volta le funzioni dei servizi di prevenzione della sanità pubblica delle regioni) in quanto si tratta di una questione non certamente fondamentale ma importante per tutti quei lavoratori e lavoratrici costretti a lavorare in luoghi malsani sopra terra e figuriamoci sottoterra !

Qualche organizzazione sindacale dei lavoratori vuole intervenire o si accetta per l’ennesima volta una riduzione delle competenze in materia di sicurezza delle ASL per poi chiedere “più personale” e “più controlli” quando il personale le regioni non lo assumono (e sempre meno sono interessati a svolgere questa attività come molte altre attività sanitarie nel pubblico) e viene svuotata l’incisività dei controlli, anzi si scrive nelle leggi che non servono … basta una autocertificazione!

a cura di Marco Caldiroli

Riportiamo le testuali modifiche all’articolo 65 del dlgs 81/2008

« 2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, è consentito l’uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei quando le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i requisiti di cui all’allegato IV, in quanto applicabili, e le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.

3. Il datore di lavoro comunica tramite posta elettronica certificata al competente ufficio territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) l’uso dei locali di cui al presente articolo allegando adeguata documentazione individuata con apposita circolare dell’INL che dimostri il rispetto dei requisiti di cui al comma 2. I locali possono essere utilizzati trascorsi trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al primo periodo. Qualora l’ufficio territoriale dell’INL richieda ulteriori informazioni, l’utilizzo dei locali è consentito trascorsi trenta giorni dalla comunicazione delle ulteriori informazioni richieste, salvo espresso divieto da parte dell’ufficio medesimo »;

12/12/2024 https://www.medicinademocratica.org/

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